AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE LEGGE N. 407/1990 - FRUIBILITA’ DELL’IMPRESA CESSIONARIA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 20/2010

 

Con interpello n. 20/2010 del 9 giugno 2010, che si riproduce in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa la possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento di ramo d’azienda, di continuare a fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, già goduti dall’impresa cedente.

In via preliminare, il menzionato Dicastero ricorda che la disposizione sopra richiamata riconosce a favore dei datori di lavoro – nelle ipotesi di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo parimenti di ventiquattro mesi, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi – una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi, ovvero l’esenzione totale, per uguale periodo, di detti contributi, nei casi in cui le assunzioni in parola siano effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane.

Le agevolazioni contributive previste dalla suddetta norma – osserva il Ministero – possono essere concesse in presenza di specifici presupposti concernenti: la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, la tipologia contrattuale utilizzata e (al solo fine della fruizione dello sgravio del 100%) l’identificazione del datore di lavoro beneficiario.

Ciò premesso, il Ministero del Lavoro rimarca che, qualora intervenga un trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Di conseguenza, nonostante il mutamento soggettivo nella titolarità dell’impresa, tutti i rapporti di lavoro istaurati dal cedente, compresi quelli di cui all’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, proseguono “ope legis” con il cessionario, senza soluzione di continuità.

Quest’ultimo continuerà quindi a godere degli sgravi contributivi previsti dalla norma in questione, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei trentasei mesi, in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte di detti sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.

Lo sgravio contributivo del 100% potrà essere, tuttavia, garantito al cessionario soltanto a condizione che seguiti ad operare nei territori del Mezzogiorno, oppure rientri nel novero delle imprese artigiane, come già richiesto al cedente.

 

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 9 giugno 2010

 

Interpello n.20/2010

 

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - godimento dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in caso di trasferimento d’azienda.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento d’azienda, di continuare ad usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, già goduti dall’impresa cedente. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno rilevare che l’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 assicura il godimento di due benefici di differente entità: lo sgravio del 50% o lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro beneficiario, per un periodo di 36 mesi.

Tali benefici sono accordati a condizione che:

il datore di lavoro beneficiario abbia proceduto ad “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da Un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”;

il medesimo datore di lavoro abbia effettuato le predette assunzioni “con contratto di lavoro a tempo indeterminato” anche a tempo parziale fino a 20 ore settimanali (v. risposta ad interpello prot. n. 2693 del 14 novembre 2005).

Soddisfatte tali condizioni, lo sgravio contributivo del 50% è concesso alla generalità dei datori di lavoro, mentre lo sgravio contributivo del 100% è accordato solamente alle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ed alle imprese artigiane.

Le agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 sono riconosciute, quindi, in presenza di specifici presupposti concernenti: la “condizione soggettiva” dei lavoratori occupati, la tipologia contrattuale utilizzata e, al solo fine del godimento dello sgravio del 100%, “l’identificazione” del datore di lavoro beneficiario (v. INPS circo n. 25/1991).

Nell’ipotesi in cui intervenga un trasferimento d’azienda, il quale si realizza, ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., mediante “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un ‘attività economica organizzata ( ... ) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005), “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, secondo quanto disposto dall’art. 2112, comma 1 del Codice Civile.

Dal dettato normativo si evince, quindi, che, nonostante il mutamento soggettivo nella titolarità dell’impresa, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal cedente, compresi quelli di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità.

Ne consegue che il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della Legge citata, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.

Lo sgravio contributivo del 100% potrà essere, tuttavia, garantito al cessionario sempreché seguiti ad operare nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, oppure rientri nel novero delle imprese artigiane, come già richiesto al cedente.

In tale ipotesi, infatti, la ratio legis non è soltanto quella di agevolare l’inserimento lavorativo dei soggetti da lungo tempo disoccupati, ma anche di sostenere, favorire e creare nuova occupazione nelle imprese effettivamente operanti nel Mezzogiorno o nel settore dell’artigianato.