AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE LEGGE N. 407/1990 - FRUIBILITA’ DELL’IMPRESA CESSIONARIA A SEGUITO
DI TRASFERIMENTO DI RAMO
D’AZIENDA - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 20/2010
Con
interpello n. 20/2010 del 9 giugno 2010, che si riproduce in calce alla
presente nota, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa la
possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento di ramo
d’azienda, di continuare a fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8,
comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, già goduti dall’impresa cedente.
In via
preliminare, il menzionato Dicastero ricorda che la disposizione sopra
richiamata riconosce a favore dei datori di lavoro – nelle ipotesi di
assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da un periodo parimenti di ventiquattro
mesi, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi – una
riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo
di trentasei mesi, ovvero l’esenzione totale, per uguale periodo, di detti
contributi, nei casi in cui le assunzioni in parola siano effettuate da imprese
operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane.
Le
agevolazioni contributive previste dalla suddetta norma – osserva il Ministero
– possono essere concesse in presenza di specifici presupposti concernenti: la
condizione soggettiva dei lavoratori occupati, la tipologia contrattuale
utilizzata e (al solo fine della fruizione dello sgravio del 100%) l’identificazione
del datore di lavoro beneficiario.
Ciò
premesso, il Ministero del Lavoro rimarca che, qualora intervenga un
trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, il
rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti
i diritti che ne derivano.
Di
conseguenza, nonostante il mutamento soggettivo nella titolarità dell’impresa,
tutti i rapporti di lavoro istaurati dal cedente, compresi quelli di cui
all’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, proseguono “ope
legis” con il cessionario, senza soluzione di
continuità.
Quest’ultimo
continuerà quindi a godere degli sgravi contributivi previsti dalla norma in
questione, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei
trentasei mesi, in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di
lavoro che costituiscono la fonte di detti sgravi, non muta, anche a seguito
del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori
occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.
Lo
sgravio contributivo del 100% potrà essere, tuttavia, garantito al cessionario
soltanto a condizione che seguiti ad operare nei territori del Mezzogiorno,
oppure rientri nel novero delle imprese artigiane, come già richiesto al
cedente.
Ministero
del Lavoro
Roma, 9
giugno 2010
Interpello
n.20/2010
Oggetto: art.
9 D.Lgs. n. 124/2004 - godimento dei benefici
contributivi di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in caso di
trasferimento d’azienda.
Il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta
di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla
possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento d’azienda,
di continuare ad usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma
9, L. n. 407/1990, già goduti dall’impresa cedente. Al riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si
rappresenta quanto segue.
Preliminarmente
appare opportuno rilevare che l’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 assicura il
godimento di due benefici di differente entità: lo sgravio del 50% o lo sgravio
del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di
lavoro beneficiario, per un periodo di 36 mesi.
Tali
benefici sono accordati a condizione che:
il
datore di lavoro beneficiario abbia proceduto ad “assunzioni di lavoratori
disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di
trattamento straordinario di integrazione salariale da Un periodo uguale a
quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”;
il
medesimo datore di lavoro abbia effettuato le predette assunzioni “con
contratto di lavoro a tempo indeterminato” anche a tempo parziale fino a 20 ore
settimanali (v. risposta ad interpello prot. n. 2693
del 14 novembre 2005).
Soddisfatte
tali condizioni, lo sgravio contributivo del 50% è concesso alla generalità dei
datori di lavoro, mentre lo sgravio contributivo del 100% è accordato solamente
alle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n.
218/1978 ed alle imprese artigiane.
Le
agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 sono
riconosciute, quindi, in presenza di specifici presupposti concernenti: la
“condizione soggettiva” dei lavoratori occupati, la tipologia contrattuale
utilizzata e, al solo fine del godimento dello sgravio del 100%,
“l’identificazione” del datore di lavoro beneficiario (v. INPS circo n.
25/1991).
Nell’ipotesi
in cui intervenga un trasferimento d’azienda, il quale si realizza, ai sensi
dell’art. 2112, comma 5, c.c., mediante “qualsiasi operazione che, in seguito a
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un
‘attività economica organizzata ( ... ) che conserva nel trasferimento la
propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 17418/2005), “il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano”, secondo quanto disposto dall’art. 2112, comma 1 del Codice Civile.
Dal
dettato normativo si evince, quindi, che, nonostante il mutamento soggettivo
nella titolarità dell’impresa, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal
cedente, compresi quelli di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, proseguono
ope legis con il
cessionario senza soluzione di continuità.
Ne
consegue che il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi
previsti dall’art. 8, comma 9, della Legge citata, già fruiti dal cedente, per
la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi
l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti
sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione
soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al
momento dell’assunzione.
Lo
sgravio contributivo del 100% potrà essere, tuttavia, garantito al cessionario
sempreché seguiti ad operare nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n.
218/1978, oppure rientri nel novero delle imprese artigiane, come già richiesto
al cedente.
In tale
ipotesi, infatti, la ratio legis
non è soltanto quella di agevolare l’inserimento lavorativo dei soggetti da
lungo tempo disoccupati, ma anche di sostenere, favorire e creare nuova
occupazione nelle imprese effettivamente operanti nel Mezzogiorno o nel settore
dell’artigianato.