INPS - CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - cigo - DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA DISPONIBILITA’ - MESSAGGIO N. 14951/2010
L’art.
19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo novellato dalla
Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che il diritto a
percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della
disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale.
In caso
di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero,
una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo a norma dell’art. 1 quinquies del Decreto-Legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito dalla Legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il
lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito perde il diritto
a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico
del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
In
riferimento alle disposizioni sopra richiamate, la Direzione Generale dell’INPS
ha ritenuto necessario inserire nella nuova versione del modulo di domanda di
integrazione salariale ordinaria per il settore “EDILIZIA” (Mod. IG 15/ED-COD.SR 38), un Quadro nel quale viene richiesto al
datore di lavoro di dichiarare, consapevole delle conseguenze civili e penali
per coloro che rendono attestazioni false:
- che
tutti i lavoratori interessati dall’intervento di integrazione salariale hanno
firmato la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di
riqualificazione professionale, secondo il modulo predisposto dall’Istituto
(Mod. DID-COD.SR 105);
- ed
inoltre che tali dichiarazioni sono conservate presso l’azienda, con impegno,
da parte della medesima, ad esibirle su richiesta.
Al
riguardo, l’Inps, con messaggio n. 14951 del 7 giugno 2010, che si riproduce in
calce alla presente, ha precisato che il lavoratore deve rendere una sola
dichiarazione di immediata disponibilità in occasione della prima domanda di
integrazione salariale ordinaria e che la stessa ha validità temporale sino
alla eventuale cinquantaduesima settimana di richiesta di intervento della
Cassa Integrazione Guadagni.
Il
menzionato messaggio ribadisce che l’azienda è tenuta a conservare detta
dichiarazione.
Si fa
presente che il nuovo modello di domanda di integrazione salariale ordinaria ed
il modulo di dichiarazione di immediata disponibilità sono reperibili sul sito
internet www.inps.it, nella sezione “Modulistica”, “Prestazioni a sostegno del
reddito”.
Messaggio Inps n. 14951 del 7 giugno 2010
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