INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - cigo - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ - MESSAGGIO N. 14951/2010

 

L’art. 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo novellato dalla Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo a norma dell’art. 1 quinquies del Decreto-Legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla Legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

In riferimento alle disposizioni sopra richiamate, la Direzione Generale dell’INPS ha ritenuto necessario inserire nella nuova versione del modulo di domanda di integrazione salariale ordinaria per il settore “EDILIZIA” (Mod. IG 15/ED-COD.SR 38), un Quadro nel quale viene richiesto al datore di lavoro di dichiarare, consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono attestazioni false:

- che tutti i lavoratori interessati dall’intervento di integrazione salariale hanno firmato la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale, secondo il modulo predisposto dall’Istituto (Mod. DID-COD.SR 105);

- ed inoltre che tali dichiarazioni sono conservate presso l’azienda, con impegno, da parte della medesima, ad esibirle su richiesta.

Al riguardo, l’Inps, con messaggio n. 14951 del 7 giugno 2010, che si riproduce in calce alla presente, ha precisato che il lavoratore deve rendere una sola dichiarazione di immediata disponibilità in occasione della prima domanda di integrazione salariale ordinaria e che la stessa ha validità temporale sino alla eventuale cinquantaduesima settimana di richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Il menzionato messaggio ribadisce che l’azienda è tenuta a conservare detta dichiarazione.

Si fa presente che il nuovo modello di domanda di integrazione salariale ordinaria ed il modulo di dichiarazione di immediata disponibilità sono reperibili sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Modulistica”, “Prestazioni a sostegno del reddito”.

 

Messaggio Inps n. 14951 del 7 giugno 2010

 

 

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