INPS - GESTIONE SEPARATA - DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - MESSAGGIO N. 14810/2010

 

Con messaggio n. 14810 del 3 giugno 2010, l’Inps, in risposta alle richieste avanzate da alcune strutture territoriali dell’Istituto, ha diramato precisazioni circa il concetto di “iscrizione” nella Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il messaggio in discorso evidenzia che, secondo quanto previsto dal citato articolo, l’obbligo di iscrizione è in capo al soggetto che inizia l’attività lavorativa.

Il soggetto che si iscrive determina la creazione della posizione anagrafica nella Gestione separata, ma la sua iscrizione si sostanzia soltanto con il versamento dei contributi, cui segue la copertura contributiva.

Quindi, osserva l’Inps, nella Gestione separata assume rilievo non la semplice iscrizione all’anagrafica della medesima, bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva.

In proposito, l’Istituto ricorda che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata, vige il principio di cassa enunciato dall’art. 2, comma 29, della L. n. 335/1995.

Ai sensi di quest’ultima norma, la contribuzione obbligatoria è applicata sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi, ed è accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario, purché il contributo versato non  sia inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233; in tale circostanza i mesi di contribuzione da accreditare sono proporzionalmente ridotti in relazione alla somma versata.

L’applicazione nella Gestione separata di detto principio di cassa può comportare la copertura contributiva di mesi nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa, o, viceversa, determinare la scopertura contributiva di mesi in cui l’attività lavorativa è stata svolta.

A titolo di esempio, il messaggio in commento riporta il caso di un collaboratore (già iscritto alla Gestione separata negli anni precedenti) che presta attività lavorativa nei mesi di marzo e aprile.

Quest’ultimo consegue la copertura contributiva a partire dal mese di gennaio e per tanti mesi quanti sono i dodicesimi del minimale di reddito che ha percepito come compenso.

Pertanto, qualora il reddito del collaboratore risultasse, ad esempio, pari ai 9/12 del minimale annuo, esso fornirebbe una copertura fino al mese di settembre.

Nell’ipotesi in cui il compenso percepito fosse inferiore ai 2/12 del minimale annuo (ma superiore a 1/12 del medesimo), al lavoratore verrebbe riconosciuto soltanto il mese di gennaio.

Il collaboratore (o professionista) neo-iscritto alla Gestione separata, ottiene invece la copertura contributiva soltanto dal mese di decorrenza dell’iscrizione.