INPS - GESTIONE
SEPARATA - DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - MESSAGGIO
N. 14810/2010
Con
messaggio n. 14810 del 3 giugno 2010, l’Inps, in risposta alle richieste
avanzate da alcune strutture territoriali dell’Istituto, ha diramato
precisazioni circa il concetto di “iscrizione” nella Gestione separata, di cui
all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il
messaggio in discorso evidenzia che, secondo quanto previsto dal citato
articolo, l’obbligo di iscrizione è in capo al soggetto che inizia l’attività
lavorativa.
Il
soggetto che si iscrive determina la creazione della posizione anagrafica nella
Gestione separata, ma la sua iscrizione si sostanzia soltanto con il versamento
dei contributi, cui segue la copertura contributiva.
Quindi,
osserva l’Inps, nella Gestione separata assume rilievo non la semplice
iscrizione all’anagrafica della medesima, bensì l’eventuale esistenza di una
copertura contributiva.
In
proposito, l’Istituto ricorda che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
contributivo nella Gestione separata, vige il principio di cassa enunciato
dall’art. 2, comma 29, della L. n. 335/1995.
Ai
sensi di quest’ultima norma, la contribuzione obbligatoria è applicata sul
reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi, ed è
accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il
versamento in favore del lavoratore beneficiario, purché il contributo versato
non sia inferiore a quello calcolato sul
minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n.
233; in tale circostanza i mesi di contribuzione da accreditare sono
proporzionalmente ridotti in relazione alla somma versata.
L’applicazione
nella Gestione separata di detto principio di cassa può comportare la copertura
contributiva di mesi nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa, o,
viceversa, determinare la scopertura contributiva di mesi in cui l’attività
lavorativa è stata svolta.
A
titolo di esempio, il messaggio in commento riporta il caso di un collaboratore
(già iscritto alla Gestione separata negli anni precedenti) che presta attività
lavorativa nei mesi di marzo e aprile.
Quest’ultimo
consegue la copertura contributiva a partire dal mese di gennaio e per tanti
mesi quanti sono i dodicesimi del minimale di reddito che ha percepito come
compenso.
Pertanto,
qualora il reddito del collaboratore risultasse, ad esempio, pari ai 9/12 del
minimale annuo, esso fornirebbe una copertura fino al mese di settembre.
Nell’ipotesi
in cui il compenso percepito fosse inferiore ai 2/12 del minimale annuo (ma
superiore a 1/12 del medesimo), al lavoratore verrebbe riconosciuto soltanto il
mese di gennaio.
Il
collaboratore (o professionista) neo-iscritto alla Gestione separata, ottiene
invece la copertura contributiva soltanto dal mese di decorrenza
dell’iscrizione.