APPALTI
PUBBLICI - NELLA AGGIUDICAZIONE IL C.D. TAGLIO DELLE ALI SI EFFETTUA IN
ENTRAMBE LE MEDIE
(TAR
Toscana, Sez. II - Sentenza 26 aprile 1999 n. 311)
Pur
evidenziandosi "taluni profili di perplessità interpretativa" - anche
per razionalità e coerenza del sistema - il cosiddetto taglio delle ali non
deve essere limitato alla media iniziale, ma deve essere applicato anche alla
fase di calcolo dello scarto medio, che rispetto alla prima fase si pone in
funzione meramente correttiva.
Secondo
il parere già reso dal Consiglio di Stato, riportato in una circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici, in sintesi, la regola del cd. taglio delle ali
non deve soffrire eccezioni perché altrimenti si perverrebbe "ad una
formula di calcolo disomogenea ed irrazionale perché per definire la media
degli scarti (vale a dire un elemento semplicemente correttivo della media
delle offerte) includerebbe nel calcolo fattori già esclusi (le offerte di
margine) dall'elemento corretto, che questo non hanno concorso a determinare".
FATTO
e DIRITT0
L'art.
19 - comma 2° - del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito, con modificazioni, nella
L. 23.5.1997 n. 135, prevede che, nei giudizi aventi (tra l'altro) ad oggetto
l'impugnativa di provvedimenti di aggiudicazione di opere pubbliche, l'adito
Tribunale Amministrativo Regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di
sospensione del provvedimento impugnato, possa definire immediatamente il
giudizio di merito, con motivazione in forma abbreviata.
Il
Collegio ravvisa, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti individuati
nella sopracitata disposizione legislativa, considerato che il rapporto
contenzioso risulta ritualmente costituito e che il ricorso è compiutamente
maturo, sul piano documentale, per la sua definizione nel merito.
Il
ricorso è infondato; il che induce il Collegio a prescindere dall'esame di
eventuali questioni pregiudiziali, rilevabili d'ufficio.
Con
l'unico motivo di gravame la S.p.A. Eleca deduce la violazione dell'art. 21
comma 1 bis della Legge n. 109/94, nel testo modificato ed integrato dall'art.
7 della Legge 18 novembre 1998 n. 415 (cosiddetta Merloni ter); l'indicata
disposizione, che introduce, sia pure in via transitoria, un nuovo meccanismo
normativo inteso ad individuare, attraverso la soglia della anomalia, le
offerte che in quanto a loro volta anomale debbano essere espulse dalla fase
conclusiva dei procedimenti finalizzati alla aggiudicazione di lavori pubblici
(non assoggettati al regime comunitario), testualmente recita (quanto al
meccanismo la cui applicazione è strumentale alla determinazione della predetta
soglia della anomalia, che essa soglia risulta dal) "la media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media".
Nel
caso di specie, la stazione appaltante ha applicato la disposizione in commento
(la cui operatività è subordinata al presupposto che siano ammesse alla fase
conclusiva del procedimento concorsuale almeno cinque offerte in ribasso, così
come verificatosi in relazione alla controversa vicenda) escludendo, in
particolare, l'offerta contenente il maggior ribasso percentuale (offerto
dall'attuale ricorrente) sia nella fase del procedimento aritmetico concernente
(prima fase della più complessa operazione di calcolo) la individuazione della
media aritmetica dei ribassi alla cui formazione non concorrono quelle
assoggettate al cosiddetto taglio delle offerte estreme (nel caso di specie,
oltre alla offerta della ricorrente come già indicato, anche quella recante il
minor ribasso percentuale pari a 10,251) sia nella successiva fase consistente
nella determinazione della media dello scarto aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, il cui valore concorre, a sua
volta, ad incrementare, agli effetti determinativi del valore finale
concernente la soglia dell'anomalia, il valore espresso dalla predetta media.
Nell'assunto
della ricorrente, al contrario, in relazione alla operazione aritmetica
concernente la seconda fase, occorreva avere riguardo anche alla percentuale di
ribasso contenuta nella offerta dalla medesima presentata.
Con
la conseguenza che, la circostanza è in fatto e da un punto di vista aritmetico
incontroversa quanto incontrovertibile, in tale diverso caso, l'offerta della
ricorrente sarebbe risultata quella aggiudicataria.
L'assunto
della Società ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Pur
non dovendosi sottacere che (anche) la nuova disposizione transitoria non
sembra sottrarsi a taluni profili di perplessità interpretativa, ravvisa il
Collegio che la disposizione di cui trattasi debba essere intesa nel senso
fatto proprio anche dalla stazione appaltante nel corso del controverso
procedimento concorsuale.
Milita
a sostegno della esposta tesi il decisivo rilievo che occorre assicurare,
all'interno del più complesso ed articolato procedimento aritmetico in cui si
sostanzia il meccanismo determinativo della soglia della anomalia, un criterio
di razionalità e coerenza che, a sua volta, postula, quale implicazione diretta
ed immediata, che il cosiddetto taglio delle ali non debba essere circoscritto
esclusivamente alla fase definitoria della media "iniziale", bensì
anche nella susseguente, allorquando si tratta di determinare, attraverso lo
scarto medio, un correttivo al valore già precedentemente individuato.
Ond'è
che non appare coerente con la omogeneità del criterio ispiratore del
meccanismo che fattori valutativi (le "cosiddette offerte marginali")
già esclusi debbano, al contrario, concorrere a determinare il secondo valore
che, avendo carattere meramente correttivo, non può discostarsi, nella sua composizione
aritmetica, dalla stessa logica che connota la struttura operazionale
concernente il dato della cui integrazione correttiva si tratta.
In
tal senso ha avuto, del resto, occasione di esprimersi la Seconda Sezione del
Consiglio di Stato, nel parere 3 marzo 1999 n. 285.
Alla
stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Attesa
la novità e peculiarità della vicenda, sussistono giustificati motivi per
disporre la integrale compensazione delle spese.
P.
Q. M.
IIl
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, II sezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.