APPALTI PUBBLICI - NELLA AGGIUDICAZIONE IL C.D. TAGLIO DELLE ALI SI EFFETTUA IN ENTRAMBE LE MEDIE

 

(TAR Toscana, Sez. II - Sentenza 26 aprile 1999 n. 311)

 

Pur evidenziandosi "taluni profili di perplessità interpretativa" - anche per razionalità e coerenza del sistema - il cosiddetto taglio delle ali non deve essere limitato alla media iniziale, ma deve essere applicato anche alla fase di calcolo dello scarto medio, che rispetto alla prima fase si pone in funzione meramente correttiva.

Secondo il parere già reso dal Consiglio di Stato, riportato in una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in sintesi, la regola del cd. taglio delle ali non deve soffrire eccezioni perché altrimenti si perverrebbe "ad una formula di calcolo disomogenea ed irrazionale perché per definire la media degli scarti (vale a dire un elemento semplicemente correttivo della media delle offerte) includerebbe nel calcolo fattori già esclusi (le offerte di margine) dall'elemento corretto, che questo non hanno concorso a determinare".

FATTO e DIRITT0

L'art. 19 - comma 2° - del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 23.5.1997 n. 135, prevede che, nei giudizi aventi (tra l'altro) ad oggetto l'impugnativa di provvedimenti di aggiudicazione di opere pubbliche, l'adito Tribunale Amministrativo Regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, possa definire immediatamente il giudizio di merito, con motivazione in forma abbreviata.

Il Collegio ravvisa, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti individuati nella sopracitata disposizione legislativa, considerato che il rapporto contenzioso risulta ritualmente costituito e che il ricorso è compiutamente maturo, sul piano documentale, per la sua definizione nel merito.

Il ricorso è infondato; il che induce il Collegio a prescindere dall'esame di eventuali questioni pregiudiziali, rilevabili d'ufficio.

Con l'unico motivo di gravame la S.p.A. Eleca deduce la violazione dell'art. 21 comma 1 bis della Legge n. 109/94, nel testo modificato ed integrato dall'art. 7 della Legge 18 novembre 1998 n. 415 (cosiddetta Merloni ter); l'indicata disposizione, che introduce, sia pure in via transitoria, un nuovo meccanismo normativo inteso ad individuare, attraverso la soglia della anomalia, le offerte che in quanto a loro volta anomale debbano essere espulse dalla fase conclusiva dei procedimenti finalizzati alla aggiudicazione di lavori pubblici (non assoggettati al regime comunitario), testualmente recita (quanto al meccanismo la cui applicazione è strumentale alla determinazione della predetta soglia della anomalia, che essa soglia risulta dal) "la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media".

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha applicato la disposizione in commento (la cui operatività è subordinata al presupposto che siano ammesse alla fase conclusiva del procedimento concorsuale almeno cinque offerte in ribasso, così come verificatosi in relazione alla controversa vicenda) escludendo, in particolare, l'offerta contenente il maggior ribasso percentuale (offerto dall'attuale ricorrente) sia nella fase del procedimento aritmetico concernente (prima fase della più complessa operazione di calcolo) la individuazione della media aritmetica dei ribassi alla cui formazione non concorrono quelle assoggettate al cosiddetto taglio delle offerte estreme (nel caso di specie, oltre alla offerta della ricorrente come già indicato, anche quella recante il minor ribasso percentuale pari a 10,251) sia nella successiva fase consistente nella determinazione della media dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, il cui valore concorre, a sua volta, ad incrementare, agli effetti determinativi del valore finale concernente la soglia dell'anomalia, il valore espresso dalla predetta media.

Nell'assunto della ricorrente, al contrario, in relazione alla operazione aritmetica concernente la seconda fase, occorreva avere riguardo anche alla percentuale di ribasso contenuta nella offerta dalla medesima presentata.

Con la conseguenza che, la circostanza è in fatto e da un punto di vista aritmetico incontroversa quanto incontrovertibile, in tale diverso caso, l'offerta della ricorrente sarebbe risultata quella aggiudicataria.

L'assunto della Società ricorrente non è meritevole di accoglimento.

Pur non dovendosi sottacere che (anche) la nuova disposizione transitoria non sembra sottrarsi a taluni profili di perplessità interpretativa, ravvisa il Collegio che la disposizione di cui trattasi debba essere intesa nel senso fatto proprio anche dalla stazione appaltante nel corso del controverso procedimento concorsuale.

Milita a sostegno della esposta tesi il decisivo rilievo che occorre assicurare, all'interno del più complesso ed articolato procedimento aritmetico in cui si sostanzia il meccanismo determinativo della soglia della anomalia, un criterio di razionalità e coerenza che, a sua volta, postula, quale implicazione diretta ed immediata, che il cosiddetto taglio delle ali non debba essere circoscritto esclusivamente alla fase definitoria della media "iniziale", bensì anche nella susseguente, allorquando si tratta di determinare, attraverso lo scarto medio, un correttivo al valore già precedentemente individuato.

Ond'è che non appare coerente con la omogeneità del criterio ispiratore del meccanismo che fattori valutativi (le "cosiddette offerte marginali") già esclusi debbano, al contrario, concorrere a determinare il secondo valore che, avendo carattere meramente correttivo, non può discostarsi, nella sua composizione aritmetica, dalla stessa logica che connota la struttura operazionale concernente il dato della cui integrazione correttiva si tratta.

In tal senso ha avuto, del resto, occasione di esprimersi la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, nel parere 3 marzo 1999 n. 285.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Attesa la novità e peculiarità della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese.

P. Q. M.

IIl Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, II sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.