DURC - PENDENZA DI RICORSO AMMINISTRATIVO - CAUSE NON OSTATIVE AL RILASCIO
DEL DURC- MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N.10849/2010
Con
interpello n. 64/2009 del 31 luglio 2009, il Ministero del Lavoro ha espresso
il proprio parere in merito, fra l’altro, alla possibilità di rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei casi di decorso dei
termini per la pronuncia, da parte dell’organo amministrativo, sul ricorso
presentato dall’impresa.
Al
riguardo, il Ministero ha posto in rilievo che il trascorrere del tempo per la
decisione di un ricorso amministrativo è considerato, già a norma dell’art. 6
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quale
decisione implicita del ricorso medesimo (“silenziorigetto”).
Pertanto,
superato il termine fissato per la decisione, il ricorso è da considerarsi
respinto e da quel momento non può essere rilasciata la certificazione di
regolarità contributiva, salva la proposizione di un ricorso in via
giudiziaria, la cui pendenza consente la dichiarazione di regolarità sino al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Questa
linea interpretativa presenta diverse criticità: in primo luogo, complica il
rilascio del DURC, incidendo quindi negativamente sulla possibilità per le
aziende di operare sul mercato; inoltre determina l’aumento del contenzioso
giudiziario, poiché solo il ricorso a tale via non impedisce l’emissione del
predetto documento.
In
considerazione di quanto sopra evidenziato, la Confindustria è intervenuta
presso i competenti uffici del Ministero del Lavoro e dell’INPS al fine di
ottenere un chiarimento definitivo sulla non rilevanza del “silenzio-rigetto” e
sui conseguenti effetti in termini di rilascio del DURC.
Ad
esito dell’intervento della Confederazione, con nota del 18 giugno 2010 il
Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sulla problematica in
parola. La citata nota ricorda come, in materia di ricorsi amministrativi, il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, all’art. 1, comma 2,
stabilisca che contro gli atti amministrativi di enti pubblici è ammesso
ricorso da parte di chi vi abbia interesse “nei casi, nei limiti e con le
modalità previste dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti”.
Mentre
per l’INAIL vige una apposita norma (l’art. 5, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314), secondo la quale “decorso
il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni dalla data di
presentazione dei ricorsi ( ... ) senza che gli organi aditi abbiano comunicato
al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti”, non è
così per l’INPS.
Si
ricorda che, tenuto conto del disposto dell’art. 5, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 314/2001, la Direzione Generale dell’INAIL, con
nota del 17 settembre 2009 (Cfr. la nostra circolare n. 574 su “n. 37 del 9.10.2009),
ha recepito quanto affermato dal Ministero del
Lavoro nell’interpello n. 64/2009.
Il
Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con deliberazione n. 13 del 21 maggio
1993, nel dettare il regolamento delle procedure in materia di ricorsi
amministrativi avverso i provvedimenti assunti dall’Istituto in attuazione
delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639 ed alla Legge 9 marzo 1989, n. 88, non ha riconosciuto alcun
valore, ai fini dell’esito del ricorso amministrativo, all’inutile decorso del
termine assegnato dal legislatore per la sua decisione, ritenendo tale
fattispecie rilevante solo quale condizione di procedibilità per promuovere il
contenzioso giudiziario.
Nel
senso indicato si è posta anche la giurisprudenza, in particolare il Consiglio
di Stato, che, nell’affrontare le conseguenze dell’inutile decorso del termine
di cui all’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ha
chiarito che il decorso del termine di novanta giorni non ha effetti
sostanziali, ma soltanto processuali, senza far venir meno, in capo
all’autorità investita del ricorso, il potere-dovere di deciderlo (Consiglio di
Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 983).
D’altro
canto, l’art. 8, comma 2, lett. a), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007,
dispone che “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può
essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso”.
Conseguentemente,
allo scopo di rendere coerente il principio espresso nell’interpello n. 64/2009
con la vigente regolamentazione dell’INPS in tema di gravame amministrativo, il
Ministero del Lavoro, nella nota in oggetto, riconosce la possibilità per
l’Istituto di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del
DURC, sino all’adozione del provvedimento formale di decisione da parte
dell’Organo competente a pronunciarsi ai sensi della Legge n. 88/1989.