DURC - PENDENZA DI RICORSO AMMINISTRATIVO - CAUSE NON OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC- MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N.10849/2010

 

Con interpello n. 64/2009 del 31 luglio 2009, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in merito, fra l’altro, alla possibilità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei casi di decorso dei termini per la pronuncia, da parte dell’organo amministrativo, sul ricorso presentato dall’impresa.

Al riguardo, il Ministero ha posto in rilievo che il trascorrere del tempo per la decisione di un ricorso amministrativo è considerato, già a norma dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quale decisione implicita del ricorso medesimo (“silenziorigetto”).

Pertanto, superato il termine fissato per la decisione, il ricorso è da considerarsi respinto e da quel momento non può essere rilasciata la certificazione di regolarità contributiva, salva la proposizione di un ricorso in via giudiziaria, la cui pendenza consente la dichiarazione di regolarità sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Questa linea interpretativa presenta diverse criticità: in primo luogo, complica il rilascio del DURC, incidendo quindi negativamente sulla possibilità per le aziende di operare sul mercato; inoltre determina l’aumento del contenzioso giudiziario, poiché solo il ricorso a tale via non impedisce l’emissione del predetto documento.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la Confindustria è intervenuta presso i competenti uffici del Ministero del Lavoro e dell’INPS al fine di ottenere un chiarimento definitivo sulla non rilevanza del “silenzio-rigetto” e sui conseguenti effetti in termini di rilascio del DURC.

Ad esito dell’intervento della Confederazione, con nota del 18 giugno 2010 il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sulla problematica in parola. La citata nota ricorda come, in materia di ricorsi amministrativi, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, all’art. 1, comma 2, stabilisca che contro gli atti amministrativi di enti pubblici è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse “nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti”.

Mentre per l’INAIL vige una apposita norma (l’art. 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314), secondo la quale “decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni dalla data di presentazione dei ricorsi ( ... ) senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti”, non è così per l’INPS.

Si ricorda che, tenuto conto del disposto dell’art. 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2001, la Direzione Generale dell’INAIL, con nota del 17 settembre 2009 (Cfr. la nostra circolare n. 574 su “n. 37 del 9.10.2009), ha recepito quanto affermato dal Ministero del  Lavoro nell’interpello n. 64/2009.

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con deliberazione n. 13 del 21 maggio 1993, nel dettare il regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti assunti dall’Istituto in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 ed alla Legge 9 marzo 1989, n. 88, non ha riconosciuto alcun valore, ai fini dell’esito del ricorso amministrativo, all’inutile decorso del termine assegnato dal legislatore per la sua decisione, ritenendo tale fattispecie rilevante solo quale condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.

Nel senso indicato si è posta anche la giurisprudenza, in particolare il Consiglio di Stato, che, nell’affrontare le conseguenze dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ha chiarito che il decorso del termine di novanta giorni non ha effetti sostanziali, ma soltanto processuali, senza far venir meno, in capo all’autorità investita del ricorso, il potere-dovere di deciderlo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 983).

D’altro canto, l’art. 8, comma 2, lett. a), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, dispone che “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso”.

Conseguentemente, allo scopo di rendere coerente il principio espresso nell’interpello n. 64/2009 con la vigente regolamentazione dell’INPS in tema di gravame amministrativo, il Ministero del Lavoro, nella nota in oggetto, riconosce la possibilità per l’Istituto di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC, sino all’adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell’Organo competente a pronunciarsi ai sensi della Legge n. 88/1989.