DURC - VERIFICA NEI
CONFRONTI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE - MINISTERO
DEL LAVORO - INTERPELLO N. 19/2010
Il
Ministero del Lavoro, con nota del 9 giugno scorso, in risposta ad un
interpello formulato dall’Ance, ha chiarito che, in presenza di un appalto
pubblico cui partecipa un’Ati, sottoscrittrice del
contratto di appalto, la quale per l’esecuzione dei lavori costituisce una
società consortile, la stazione appaltante, prima dell’affidamento dei lavori,
dovrà richiedere il Durc alle singole imprese
costituenti l’Ati, mentre nelle fasi successive,
essendo l’intera esecuzione del contratto in capo alla società consortile, il Durc dovrà essere richiesto a quest’ultima.
Si
rammenta a tal proposito che l’Ati non ha personalità
giuridica distinta dalle singole società che la compongono, motivo per cui
nelle fasi antecedenti alla costituzione della società consortile, saranno le
singole imprese a dover dimostrare la propria regolarità contributiva.
La
società consortile, di rimando, é l’unico soggetto che successivamente esegue i
lavori e gestisce i rapporti con i terzi, provvedendo ad aprire le posizioni
previdenziali dei lavoratori assunti e occupati nel cantiere.
La
necessità di richiedere il Durc anche alle singole imprese costituenti l’Ati deriva dall’obbligo, per il committente o il
responsabile dei lavori, previsto dall’art. 90 del T.U. sulla sicurezza, di
verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Il
Ministero ha, quindi, precisato che il Durc va
richiesto anche alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le
medesime devono assolvere ai compiti di cui di cui all’art. 97 del medesimo
Testo Unico; l’allegato XXI inoltre riporta che, ai fini della verifica di cui
sopra, anche le imprese affidatarie, ove utilizzino proprio personale, macchine
o attrezzature per l’esecuzione dell’ opera appaltata, dovranno esibire il Durc.
La
verifica della regolarità contributiva delle singole imprese che costituiscono
l’Ati é, pertanto, indispensabile alla luce
dell’assolvimento delle prescrizioni contenute nel T.U. di cui sopra;
diversamente, successivamente alla costituzione della società consortile, sarà
quest’ultima a rilevare quale centro di imputazione giuridicamente rilevante e,
pertanto, la stazione appaltante, in occasione dei singoli Sal,
sarà tenuta a verificare la regolarità contributiva esclusivamente di
quest’ultima e delle eventuali imprese subappaltatrici.
Di
seguito si riporta il testo dell’Interpello in parola.
Ministero
del Lavoro
Roma, 9
giugno 2010
Interpello
n. 19/2010
Oggetto: art.
9, D.Lgs. n. 124/2004 - verifica DURC nei confronti
di Associazione Temporanea d’Imprese (ATI).
L’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello a questa
Direzione per sapere di quale soggetto giuridico la stazione appaltante deve
verificare il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
relazione ad un appalto pubblico cui pat1ecipa una Associazione Temporanea di
Imprese (ATI), sottoscrittrice del contratto di appalto, che, per l’esecuzione dei
lavori, costituisce una società consot1ile. Precisa l’interpellante che la
società consot1ile, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i
rapporti con i terzi, provvede ad aprire le posizioni previdenziali dei
lavoratori assunti e occupati nel cantiere, mentre le singole imprese che
compongono la ATI non hanno personale direttamente interessato nei lavori
oggetto dell’appalto.
Fa
presente l’interpellante che nell’ipotesi in cui la stazione appaltante dovesse
verificare il DURC delle singole imprese costituenti la ATI ed una (o alcune)
di queste società risulti non in regola con i versamenti agli Enti
previdenziali per omissioni afferenti i lavoratori occupati per l’esecuzione di
altri appalti, ciò comporterebbe il blocco del pagamento dei SAL relativi
all’appalto sottoscritto dalla stessa ATI ed eseguito dalla società consortile.
A tal proposito si chiede se anche in caso di eventuale irregolarità
contributiva relativa ad una delle imprese della ATI, per omissioni tra l’altro
afferenti i lavori eseguiti in altro appalto, sia possibile escludere la
sospensione del pagamento del SAL. Al riguardo, acquisito il parere della
Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INAIL, si
rappresenta quanto segue.
Si
rappresenta anzitutto che il D.Lgs. n. 81/2008, come
modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 106/2009,
all’at1icolo 90 comma 9 lettera a) ha previsto che il committente o il
responsabile dei lavori verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all’allegato XVII. L’allegato XVII al punto 01 prevede che: “le imprese
affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno
il nominativo del soggetto o ii nominativi dei
soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
l’assolvimento dei compiti di cui ali ‘articolo 97”; al successivo punto l si
prevede che: “ai fini della verifica del! ‘idoneità tecnico professionale le
imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio
personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno ( ... ) c)
documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007”.
Lo
stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha poi definito:
-
l’impresa affidataria quale “impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi ( ... )”, specificando il caso in cui
titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non il caso
di una ATI (art. 89, comma l, letto i);
-
l’impresa esecutrice: “impresa che esegue un ‘opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiali” (art. 89, comma l, letto i-bis). È evidente
quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie,
ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i
compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. La
duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell’appalto
(impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza
che l’impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in
subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l’assolvimento dei
compiti di cui al predetto 31i. 97. La verifica del DURC delle imprese
costituenti la ATI, prima dell’affidamento dei lavori, è quindi indispensabile
per l’assolvimento dell’obbligo di accertamento dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche
imprese che dovrebbero eseguire i lavori. Nelle fasi successive la ATI è si
impresa affidataria, in quanto titolare del contratto di appalto con il
committente, ma l’intera esecuzione dell’opera risulta in capo alla società
consortile all’uopo costituita. Per di più la stessa società consortile assume
su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del
contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell’opera e
di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori
appaltati.
In
pratica gli oneri che, in base all’ati. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri dell’impresa affidataria,
nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile.
Si può
quindi concludere che in tal caso, seppure all’atto dell’affidamento dei lavori
la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento
del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa
autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione
appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società
consortile e delle eventuali subappaltatrici. In tal senso va dunque
evidenziata la necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la
titolarità esclusiva della consortile - quale società autorizzata a ricorrere
ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al
subappalto - di tutta l’esecuzione dell’opera.