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RESPONSABILITA’ SOLIDALE E RILASCIO DEL DURC - MESSAGGIO 12091/2010
Il
Ministero del Lavoro, con interpello n. n. 3 del 2 aprile 2010 (cfr. da ultimo Not. n. 5/2010) ha
evidenziato che fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di
solidarietà, che riguarda l’effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie
professionali. La responsabilità solidale si estende agli interessi sui debiti
previdenziali e fiscali ed alle somme accessorie dovute a titolo di sanzioni
civili.
Relativamente,
invece, agli effetti che si producono sulla situazione di regolarità
contributiva conseguente alla contestazione di un obbligo solidale, il
Ministero del Lavoro ha precisato che le verifiche effettuate ai fini del
rilascio del DURC sono riconducibili all’unicità del rapporto assicurativo e
previdenziale instaurato fra l’impresa richiedente e l’Ente rilasciante, al
quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.
Pertanto,
la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non
impedisce il rilascio del DURC a chi, con il medesimo soggetto, è solidamente
responsabile.
Ciò
premesso, si informa ora che, con messaggio n. 12091 del 4 maggio 2010, l’INPS,
tenuto conto del parere espresso dal Ministero del Lavoro, ha confermato che,
nelle fattispecie in parola, sussistendo le condizioni richieste dall’art. 5
del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 deve essere sempre attestata la
regolarità contributiva dell’impresa.
Ai
sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, la regolarità
contributiva viene attestata dagli Istituti previdenziali in presenza delle
seguenti condizioni: correntezza degli adempimenti
mensili o, comunque, periodici; corrispondenza fra versamenti effettuati e
versamenti accertati come dovuti dagli Istituti previdenziali; inesistenza di
inadempienze in atto.
Il
comma 2 dello stesso articolo precisa inoltre che la regolarità contributiva
sussiste anche nelle ipotesi di: richiesta di rateizzazione per la quale il
competente Istituto previdenziale abbia espresso parere favorevole; sospensioni
dei pagamenti a seguito di disposizioni di legge; istanza di compensazione in
relazione alla quale sia stato documentato il credito.
La
predetta Direzione Generale ha peraltro segnalato che, al fine di tutelare il
credito dell’Istituto, fra le annotazioni del certificato di regolarità
contributiva dovrà essere indicato che esiste un obbligo solidale con un’altra
azienda (specificandone la denominazione sociale ed il numero di posizione
contributiva, laddove presente), nonché l’importo della somma contributiva
dovuta a titolo di obbligazione solidale e le sanzioni civili maturate sino
alla data di rilascio del DURC.