BONIFICI
DI PAGAMENTO DELLE SPESE AGEVOLATE CON IL "36%" E "55%" - CHIARIMENTI
MINISTERIALI SULLA RITENUTA DEL 10%
(Circolare
Ministeriale n.40/E del 28 luglio 2010)
La ritenuta del 10% sui bonifici di
pagamento ai fini del 36% e del 55% non
si applica sull'IVA, per cui la stessa dovrà essere effettuata sull'80%
dell'importo complessivo del bonifico.
Allo stesso modo, per i lavori condominiali, che danno diritto alle citate
agevolazioni, opera la sola ritenuta del 10%, mentre è esclusa quella del 4%
prevista dal D.P.R. 600/1973.
Così precisa l'Agenzia delle Entrate
con la Circolare n.40/E del 28 luglio 2010, in merito all'applicazione della ritenuta del 10% che, dal 1° luglio
2010, deve essere operata dalle Banche e dalle Poste Italiane S.p.A.
all'atto dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con la
detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni[1], o con quella
del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici [2].
In particolare, le principali
tematiche affrontate nella Circolare 40/E/2010 riguardano:
Base di calcolo della ritenuta
Viene confermato che la base di calcolo su cui operare la
ritenuta del 10% non deve comprendere l'IVA, in quanto altrimenti se ne
altererebbero le caratteristiche di neutralità.
Tenuto conto che, nel bonifico di
pagamento viene indicato l'importo complessivamente dovuto dal contribuente
(corrispettivo più IVA) e che l'imposta è applicata con aliquote differenziate,
a seconda dell'intervento realizzato, l'Amministrazione ha stabilito che, ai
fini dell'applicazione della ritenuta e per
esigenze di semplificazione, si assume che sia stata comunque applicata l'aliquota
IVA più elevata, ossia quella ordinaria del 20%.
Pertanto, la ritenuta dovrà essere
operata sull'80% dell'importo complessivo del bonifico effettuato;
Lavori condominiali assoggettati alla ritenuta del 4%
Dal 1° gennaio 2007, il Condominio,
quale sostituto d'imposta, deve operare una ritenuta del 4% sui corrispettivi
pagati a fronte di prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o
servizi (quali quelli aventi ad oggetto, ad esempio, interventi di manutenzione
o ristrutturazione delle parti comuni condominiali dell'edificio) [3].
Al fine di evitare che imprese e
professionisti subiscano, sullo stesso corrispettivo, più ritenute alla fonte,
l'Agenzia precisa che dovrà essere
applicata la sola ritenuta del 10%, prevista dal D.L. 78/2010, "in
considerazione del carattere speciale di tale disciplina."
Di conseguenza, il Condominio che, per avvalersi delle agevolazioni del 36%
e del 55%, effettua pagamenti mediante bonifico, non dovrà operare su tali somme le ordinarie ritenute
previste dal D.P.R. 600/1973;
Decorrenza dei nuovi adempimenti e sanzioni
In considerazione del fatto che il
citato art.25 del D.L. 78/2010 ha fissato l'entrata in vigore della ritenuta
dal 1° luglio 2010 e che il Provvedimento ministeriale attuativo è stato
emanato solo il 30 giugno 2010, l'Agenzia precisa che, in sede di prima
applicazione della norma, non saranno operate sanzioni in relazione a
violazioni nell'attuazione della stessa, ai sensi dell'art.10, comma 3, dello
Statuto del contribuente (legge 212/2000)[4].
Si ricorda comunque che la misura non
incide in alcun modo sugli adempimenti a carico delle imprese esecutrici degli
interventi agevolati (in termini di fatturazione dei lavori), nè su quelli
relativi ai contribuenti beneficiari delle detrazioni (per ciò che attiene all'obbligo
di pagamento con bonifico delle spese sostenute).
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[1] Di cui all'art.1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
[2] Di cui all'art.1, commi 344-347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
[3] Cfr., al riguardo, art.25-ter del
D.P.R. 600/1973.
[4] Legge 27 luglio 2000 n. 212
Art.10 - Tutela dell'affidamento e
della buona fede. Errori del contribuente.
(omissis)
3. Le sanzioni non sono comunque
irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si
traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni
caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un
giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di
disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullità del contratto.