APPALTI
PUBBLICI - NON E' AMMISSIBILE L'OFFERTA PERVENUTA NEI TERMINI PER ESPRESSO
ALL'UFFICIO POSTALE - I REGISTRI DI PROTOCOLLO FANNO FEDE FINO A QUERELA DI
FALSO
(Consiglio
di Stato, Sez. VI - Sentenza 31 maggio 1999 n. 693)
Nel
caso in cui il bando di gara preveda che l'offerta deve pervenire agli uffici
del P.A. appaltante a mezzo della raccomandata-espresso entro un giorno ed ora
prefissati, legittimamente la stazione appaltante esclude una offerta pervenuta
oltre il termine fissato dal bando, non potendosi in tal caso farsi
applicazione dell'art. 36 del regolamento postale il quale stabilisce, sì, per
gli uffici pubblici la regola del ritiro presso gli uffici postali della
corrispondenza e quindi della disponibilità giuridica della stessa al momento
dell'arrivo presso l'ufficio postale cui la P.A. fa riferimento; ma a tale
regola detta espressa eccezione con riguardo agli espressi
Invero,
per gli espressi, l'art. 237 dello stesso regolamento dispone il recapito al
domicilio, di norma con personale e mezzi speciali.
Dal
combinarsi degli artt. 36 e 237 del regolamento postale, si arguisce quindi
che, se una regola discrezionale dell'Amministrazione richiede l'invio di
un'offerta a mezzo di espresso, il luogo e, per riflesso, il giorno e l'ora di
arrivo sono individuati da quella regola, avendo presente la sede specifica
dell'ufficio pubblico e non già l'ufficio postale .
I
registri di protocollo costituiscono una fonte di prova privilegiata, che fa
fede fino a querela di falso per la posizione e la responsabilità di cui sono
investiti gli addetti alla relativa tenuta.
DIRITTO
Il
ricorso di appello proposto dalla società cooperativa a r.l. Agrobiotec
contesta essenzialmente la esclusione di questa da una gara indetta dal Consorzio
Velia per la Bonifica del Bacino dell'Alento per la realizzazione di un'oasi
naturale sul fiume.
Tale
esclusione era stata pronunciata dal seggio di gara per la tardività
dell'offerta. E l'adito T.A.R. campano, Sezione di Salerno, ha avallato la
scelta del seggio di gara e dell'ente: poiché l'offerta, secondo clausola di
bando e di lettera di invito, doveva, a pena di esclusione, pervenire agli
uffici del Consorzio tramite raccomandata espresso entro una certa ora del
giorno anteriore a quello di svolgimento della licitazione (mentre era giunta
in ora successiva a quella prescritta), non si poteva applicare la norma del
regolamento postale, art. 36, comma 3, d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, che
richiede agli enti pubblici di ritirare la corrispondenza presso l'ufficio
postale di arrivo.
Come
si vede il T.A.R. ha superato, seppure implicitamente, l'obiezione dell'impresa
vincitrice e costituita sia in primo che in secondo grado, dalla considerazione
secondo cui la norma ex adverso invocata non era applicabile al Consorzio che
non sarebbe configurabile quale pubblico ufficio.
Pertanto,
la riproposizione in seconde cure di tale tesi difensiva è inammissibile,
perché su di essa si è formato un giudicato implicito interno, che avrebbe
dovuto essere contestato con un appello incidentale formale e non con una
semplice memoria non notificata.
Il
ricorso di appello principale è infondato.
I
motivi secondo e terzo e la prima prospettazione del quarti contestano
l'applicazione del bando.
Tuttavia,
rispetto alla lettera di invito ed al bando, l'interpretazione che la P.A. ne
ha condotto appare immune dai vizi rappresentati.
La
regola di gara era precisa: l'offerta doveva pervenire agli uffici del
Consorzio a mezzo della raccomandata-espresso entro giorno ed ora prefissati.
Che
l'espresso sia una modalità o un servizio accessorio della corrispondenza
ordinaria, raccomandata o assicurata, conta poco.
Sta
di fatto che l'art. 36 del regolamento postale stabilisce, sì, per gli uffici
pubblici la regola del ritiro presso gli uffici postali della corrispondenza e
quindi della disponibilità giuridica della stessa al momento dell'arrivo presso
l'ufficio postale cui la P.A. fa riferimento; ma tale regola detta espressa
eccezione a quanto sopra con riguardo agli espressi.
Questo
risulta chiaro dal rapporto fra il primo comma - che dispone tale
"eccezione" a proposito della corrispondenza sia per portalettere ai
privati, sia per ritiro all'ufficio postale - e i due commi successivi, che
disciplinano attuativamente queste due forme di recapito.
In
concreto, poi, per gli espressi, l'art. 237 dispone il recapito al domicilio -
nel caso alla sede di indirizzo del Consorzio - di norma con personale e mezzi
speciali.
Dal
combinarsi di queste due disposizioni si arguisce che, se una regola
discrezionale dell'Amministrazione richiede l'invio di un'offerta a mezzo di
espresso, il luogo e, per riflesso, il giorno e l'ora di arrivo sono
individuati da quella regola avendo presente la sede specifica dell'ufficio
pubblico e non più l'ufficio postale (cfr. per tale soluzione interpretativa
già Cons. G. amm. R. sic. 21 ottobre 1983, n. 116, nonché vari Tribunali
periferici: T.A.R. Valle d'Aosta 23 gennaio 1997, n. 12, e 2 novembre 1994, n.
143, e T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 19 dicembre 1997, n. 696).
L'argomento
che, per i primi giudici, fonda sull'art. 37, perché non vi si nominerebbe la
disciplina degli espressi, a differenza delle altre forme di corrispondenza, è
di rincalzo all'altro che si è sopra riassunto.
In
ogni modo, quando tale norma, a proposito della P.A., parla di
"corrispondenza di ogni specie", va intesa con riguardo alle specie
enunciate in precedenza nel medesimo articolo e inoltre in connessione con
l'eccezione disposta dal precedente art. 36, 1° comma (come integrato dal 3°),
laddove si esclude dalle modalità di consegna "ordinaria" quella
degli espressi.
La
scelta di stabilire la formalità di consegna tramite espresso, a parte
l'attacco della clausola di bando e di invito su cui appresso, non attiene al
rapporto interno fra ente pubblico ed ente esplicante il servizio postale,
proprio perché quella clausola è stata portata a conoscenza degli aspiranti
candidati alla gara.
La
scelta interpretativa nei sensi esposti, d'altronde, non rappresenta un'opzione
poco trasparente, perché, contrariamente a quanto suppone l'istante, i registri
di protocollo costituiscono proprio una fonte di prova privilegiata, che fa
fede fino a querela di falso per la posizione e la responsabilità di cui sono
investiti gli addetti alla relativa tenuta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23
giugno 1994, n. 528; Sez. II, 21 febbraio 1990, n. 686).
Fin
qui il rigetto del secondo motivo.
L'interpretazione
seguita supera pure gli altri profili - di illegittimità, errori di giudizio ed
eccesso di potere - dedotti con i motivi terzo e parte del quarto, in quanto: -
la prescrizione di un arrivo presso gli uffici e prima di una certa ora del
giorno anteriore alla gara è posta proprio a garanzia del buon andamento della
P.A. e della funzionalità della licitazione e comunque è regola che vale, in
pari condizione, per tutti gli aspiranti; - dal rischio proveniente da una non
tempestiva distribuzione postale, come esattamente notano i primi Giudici, ci
si garantisce attraverso una consegna all'ufficio postale di partenza (che
nella specie coincideva con quello di distribuzione in arrivo) adeguatamente
anteriore alla data di scadenza, salva l'attivazione delle forme di
responsabilità del servizio postale in ipotesi di colpevole ritardo anche in
questa evenienza. Spostando l'attenzione contro la regola di gara, se, come è
necessario, intesa nel senso contrastato da Agribiotec, la seconda parte del
quarto mezzo deduce a carico di questa regola varie doglianze: violazione del
regolamento postale; lesione della par condicio; illogicità, contrasto con il
principio di ampia partecipazione.
Le
argomentazioni sono tutte infondate:
-
certamente la violazione regolamentare è insussistente, se lo stesso
regolamento deroga alle forme ordinarie di recapito attraverso le previsioni
riguardanti gli espressi;
-
la lesione del pari trattamento non è evidenziabile, posto che la regola è
imposta a tutti i licitanti;
-
la richiesta non è illogica, perché evidentemente destinata ad ottenere offerte
di data certa ed entro un breve lasso di tempo;
-
il principio di ampia partecipazione deve pur sempre comporsi con l'esigenza di
mettere un termine certo e congruo rispetto alla data di tenuta della formalità
licitativa.
Se
tutte le censure fin qui rassegnate non possono trovare accoglimento, resiste
la tesi, enunciata nella sentenza del T.A.R., dell'inammissibilità a contestare
l'ammissione alla gara del vincitore da parte di chi sia stato legittimamente
escluso. Sicché va confermata la pronuncia anche con riguardo al quinto mezzo
di gravame. L'esame delle censure condotto in precedenza include, per
conseguenza, anche la reiezione dei motivi di primo grado, ripresi formalmente
per rinvio nel primo mezzo di appello, motivi che nonostante l'apparente
distinzione, sono in realtà già contenuti in quelli fin qui esaminati. Per le
considerazioni tutte esposte, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono
ragioni per compensare fra le parti le spese del grado di giudizio.