PRINCIPALI
MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DELLA STRADA
(legge n.120 del 29/7/10 – G.U. n.175
del 29/7/10, suppl. ord. n. 171)
Con riserva di svolgere un'analisi più
approfondita del testo, si ritiene utile pubblicare una nota dell'Ance per
richiamare l'attenzione sulle disposizioni relative alla guida dei veicoli
adibiti al trasporto delle merci ed in particolare al rispetto dei tempi di
guida e riposo, all'assunzione di alcool da parte dei conducenti, alla
responsabilità del proprietario del veicolo se diverso dal conducente.
In tutti questi casi è previsto
l'inasprimento delle attuali sanzioni ovvero l'inserimento di nuove sanzioni e
responsabilità.
Si riportano di seguito le principali
modifiche apportate al Codice della Strada che entreranno in vigore il 13
agosto 2010.
Art.
10 (C.d.S): trasporti e veicoli eccezionali
Sono definiti con precisione i casi in
cui per i trasporti eccezionali è necessario l'intervento degli organi di polizia
stradale in quanto il trasporto comporta la chiusura della strada con
l'individuazione di itinerari alternativi. In queste ipotesi, peraltro, anche
al fine di limitare l'impiego di personale di polizia alle situazioni in cui è
strettamente necessario, si attribuisce agli stessi organi di polizia la
facoltà di autorizzare, quando le circostanze lo consentano, l'esercizio di
queste funzioni al personale della scorta tecnica.
Viene in genere altresì rafforzata
l'operatività della scorta tecnica in varie altre fattispecie.
Art.
100 (C.d.S): targhe
Viene introdotto il sistema della
targa personale (per autoveicolo, motoveicolo e rimorchi): in pratica la targa
non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è
trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo
o di altra modificazione del titolo. La singola targa, in ogni caso, non può
essere abbinata a più di un veicolo.
Tale disposizione tuttavia è destinata
ad entrare in vigore solo successivamente all'emanazione di un regolamento
attuativo.
Art.
104 (C.d.S): circolazione macchine agricole (e
operatrici)
L'autorizzazione alla circolazione
delle macchine operatrici eccezionali avrà validità biennale anzichè annuale.
La norma si applica però alle
richieste presentate dopo l'entrata in vigore della legge di modifica (che
sconteranno il versamento in misura doppia dell'imposta di bollo e del
pagamento dell'indennizzo).
Art.
142 (C.d.S): limiti di velocità
La modifica all'articolo 142 subordina
la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h
alla presenza di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della
velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti
"tutor").
Per chi supererà il limite di velocità
di oltre 40 Km/h, la sanzione varierà da 500 a 2000 euro, oltre alla
sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Il superamento del limite di oltre 60
Km/h, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria 779 a 3119 euro, oltre
alla conferma della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In entrambi i
casi vi è anche la decurtazione dei punti attribuiti.
Artt.
174 e 178 (C.d.S):tempi di guida e riposo dei
conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose
Entrambe le norme sono state
modificate al fine di adeguarle non solo alle più recenti disposizioni
comunitarie, ma anche nell'ottica di garantire una maggiore sicurezza della
circolazione ed un effetto dissuasivo attraverso l'inasprimento delle sanzioni
per la mancata osservanza sia dei tempi di guida che delle pause di riposo.
Peraltro si segnala che quando le
suddette violazioni hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite
giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento
CE n. 561/2006, la sanzione amministrativa sarà da euro 300 a euro 1.200.
Si applica la sanzione da euro 350 a
euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il
tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
Se le violazioni hanno durata
superiore al 20 per cento per entrambi i casi la sanzione applicabile sarà da
euro 400 a euro 1.600.
Ulteriori sanzioni saranno applicate
in caso di mancato rispetto dei periodi di guida e riposo settimanali.
Il mancato rispetto dei tempi di guida
e riposo può comportare anche la decurtazione dei punti patente (eventualmente
quella professionale) fino anche a - 10 punti.
Si ricorda infine che in tali casi
l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è
anche obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da dovuta.
Art.
180 (C.d.S): documenti di circolazione e di guida
Oltre al certificato di abilitazione
professionale e al certificato di idoneità viene è aggiunto l'obbligo, per gli
autisti, di portare con sè anche la carta di
qualificazione del conducente, ovviamente ove prescritta.
Art.
186 e nuovo art. 186-bis (C.d.S):
guida sotto l'influenza dell'alcool
Viene depenalizzata da ammenda a
sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione prevista per la guida con tasso
alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro.
Si sottolinea che viene introdotto il
divieto di assumere sostanze alcoliche per i conducenti di veicoli per il
trasporto di cose o persone con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.
I conducenti che guidino dopo aver
assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5
grammi per litro (g/l).
Nel caso in cui il conducente, nelle
condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni
sono raddoppiate.
È prevista poi la revoca della patente
di guida qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i
conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 t.
Art.
202 (C.d.S): pagamento in misura ridotta
Ammessa la possibilità per alcune
violazioni commesse dagli autotrasportatori (es. sovraccarico oltre il 10%,
eccesso di velocità oltre 40 e 60 km/h) di poter effettuare immediatamente,
nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura
ridotta.
Qualora il trasgressore non si avvalga
di tale facoltà è tenuto comunque a versare all'agente accertatore, a titolo di
cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione.
Del versamento della cauzione è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
La cauzione è versata al comando o
ufficio da cui l'agente accertatore dipende.