APPALTI
PUBBLICI - OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E ULTERIORI NOVITA’
TRACCIABILITA’
DEI PAGAMENTI
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.
196 del 23 agosto 2010 la legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia antimafia”, che prevede adempimenti di sensibile rilievo nella gestione
degli appalti pubblici ed il cui testo è consultabile sul sito internet del
Collegio (www.ancebrescia.it).
Si ritiene opportuno in questa sede fornire un
primo quadro degli aspetti di immediato interesse per le imprese di
costruzione, con indicazioni operative che potranno poi, alla luce di futuri
chiarimenti, essere soggette a rettifiche.
Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la
legge prevede (articolo 3) l`obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
a decorrere dal 7 settembre 2010. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti
appartenenti alla filiera delle imprese (nonché i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubbliche) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati
e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale.
Si ritiene utile trascrivere (in carattere corsivo) uno stralcio
dell’art. 3 della norma per le parti di interesse per le imprese di costruzione,
con le minime indicazioni di immediato interesse.
“1.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono essere registrati sui conti correnti dedicati, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.”
Si sottolinea che a fronte dell’obbligo
di tracciabilità non sussiste l’obbligo di avere un solo conto corrente
bancario dedicato esclusivamente alle sole opere pubbliche, o alla singola
opera pubblica, potendosi utilizzare anche i normali conti correnti bancari che
l’impresa utilizza anche ad altri fini.
“2.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente
dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione” di lavori pubblici.
La norma prevede anche che il singolo
pagamento effettuato tramite il conto dedicato possa essere “misto”, cioè
relativo a pagamenti di prestazioni per lavori pubblici e per prestazioni di
altra natura, poste in essere dal medesimo soggetto destinatario del pagamento.
Si sottolinea pertanto che anche i
pagamenti per le retribuzioni dei dipendenti dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o in conto corrente postale.
Dalla lettura della norma non sembra che
via sia dubbio circa il divieto di effettuare permute per il pagamento dei
subappaltatori.
“3.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro,
possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,
fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione
della spesa.”
E’ opportuno sottolineare come la deroga
prevista per i pagamenti di importo non superiore a 500 euro sia vincolata a
spese giornaliere e perciò non riferibili a prestazioni rese in giorni diversi.
“4.
Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture
sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico
bancario o postale.”
Tale comma sembra unicamente voler dire
che i versamenti che il titolare del conto effettua sullo stesso devono essere
eseguiti esclusivamente tramite bonifico, con esclusione perciò di versamenti
mediante contante.
“5.
Il bonifico deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo
all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere
richiesto alla stazione appaltante.”
Si rammenta che il CUP (necessario per
appalti di importi superiori a 150.000 euro) è una sorta di etichetta stabile
che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua
nascita, in tutte le fasi della sua vita.
Corrisponde a una sorta di "codice
fiscale" del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15
caratteri. Di norma è riportato nel contratto d’appalto o nei suoi allegati.
“7.
I soggetti economici di cui al comma 1 (cioè le imprese) comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro
accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.”
Si pone il problema per i lavori in
corso. Nel silenzio della norma si ritiene comunque opportuno comunicare, entro
la data del 7 settembre 2010, ad ogni committente pubblico gli estremi di un
proprio conto corrente considerato dall’impresa come “dedicato” per gli
adempimenti connessi ad ogni appalto i cui lavori siano ancora in corso (quelli per i quali non è stato ancora emesso
il certificato di regolare esecuzione o il collaudo) o per i quali si debbano
comunque effettuare ancora dei pagamenti.
“8.
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi
ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale essi (cioè gli appaltatori) assumono gli obblighi di tracciabilità. Il
contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente
articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.”
SANZIONI
L’articolo 6 della legge prevede le
seguenti sanzioni:
1) per i pagamenti effettuati non tramite
banca o società Poste italiane (ad esempio: in contante, con permuta, ecc.):
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione
stessa;
2) per pagamenti effettuati con bonifico
mediante conto non dedicato, ovvero senza bonifico: sanzione amministrativa pecuniaria
dal 2% al 10% della transazione;
3) per mancata indicazione del CUP:
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% della transazione;
4) per il reintegro del conto corrente
dedicato effettuato con modalità diverse dal bonifico: sanzione amministrativa pecuniaria
dal 2% al 5% del valore dell’accredito;
5) per l’omessa, tardiva o incompleta
comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, nonché delle generalità e/o
del codice fiscale delle persone delegate ad operare: sanzione amministrativa
pecuniaria da
BOLLA DI CONSEGNA – TESSERA DI
RICONOSCIMENTO
Sempre a partire dal 7 settembre è, inoltre,
previsto, per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere,
l`obbligo di indicare:
TURBATIVA D’ASTA O DI SCELTA DEL
CONTRAENTE
E’ stato infine introdotto nel Codice Penale il
nuovo art. 353-bis, relativo al reato di “turbata
libertà del procedimento di scelta del contraente”, che punisce, già in
fase pre-gara, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo
diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (art. 9
della legge). Il reato è punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa
pena che è ora prevista anche riguardo
alla turbativa d`asta (art. 10 della
legge). Si è portati a ritenere che in tale ambito ricadano anche gli accordi
tra imprese volti a forzare l’individuazione dell’aggiudicatario (il fenomeno
delle cosiddette “cordate” tra imprese).
STAZIONI UNICHE APPALTANTI
Per completezza
di informazione si ricorda anche che entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, e perciò entro il 7 febbraio 2011, il Presidente del
Consiglio dei ministri dovrà promuovere un decreto contenente le modalità per
l`istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti
(SUA), stabilendo gli enti, gli organismi e le società che potranno aderire
alla SUA nonché le attività e i servizi svolti dalla SUA (cfr. articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), incluse le forme di monitoraggio e
di controllo degli appalti (articolo 13 della legge), nonché gli elementi
essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA. Sembra
pertanto che il nuovo strumento sarà non obbligatorio per tutti gli enti
pubblici, ma a disposizione di quelli che se ne vorranno servire.
La norma in esame prevede inoltre un
riordino della normativa antimafia.
Legge n. 136 del 13 agosto 2010