APPALTI PUBBLICI - OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI  E ULTERIORI NOVITA’

 

 

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 la legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”, che prevede adempimenti di sensibile rilievo nella gestione degli appalti pubblici ed il cui testo è consultabile sul sito internet del Collegio (www.ancebrescia.it).

Si ritiene opportuno in questa sede fornire un primo quadro degli aspetti di immediato interesse per le imprese di costruzione, con indicazioni operative che potranno poi, alla luce di futuri chiarimenti, essere soggette a rettifiche.

Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede (articolo 3) l`obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a decorrere dal 7 settembre 2010. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese (nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Si ritiene utile trascrivere (in carattere corsivo) uno stralcio dell’art. 3 della norma per le parti di interesse per le imprese di costruzione, con le minime indicazioni di immediato interesse.

“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese  devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.”

Si sottolinea che a fronte dell’obbligo di tracciabilità non sussiste l’obbligo di avere un solo conto corrente bancario dedicato esclusivamente alle sole opere pubbliche, o alla singola opera pubblica, potendosi utilizzare anche i normali conti correnti bancari che l’impresa utilizza anche ad altri fini.

 

“2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione” di lavori pubblici.

La norma prevede anche che il singolo pagamento effettuato tramite il conto dedicato possa essere “misto”, cioè relativo a pagamenti di prestazioni per lavori pubblici e per prestazioni di altra natura, poste in essere dal medesimo soggetto destinatario del pagamento.

Si sottolinea pertanto che anche i pagamenti per le retribuzioni dei dipendenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o in conto corrente postale.

Dalla lettura della norma non sembra che via sia dubbio circa il divieto di effettuare permute per il pagamento dei subappaltatori.

 

“3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.”

E’ opportuno sottolineare come la deroga prevista per i pagamenti di importo non superiore a 500 euro sia vincolata a spese giornaliere e perciò non riferibili a prestazioni rese in giorni diversi.

 

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.”

Tale comma sembra unicamente voler dire che i versamenti che il titolare del conto effettua sullo stesso devono essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico, con esclusione perciò di versamenti mediante contante.

 

“5. Il bonifico deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.”

Si rammenta che il CUP (necessario per appalti di importi superiori a 150.000 euro) è una sorta di etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita.

Corrisponde a una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri. Di norma è riportato nel contratto d’appalto o nei suoi allegati.

 

“7. I soggetti economici di cui al comma 1 (cioè le imprese) comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.”

Si pone il problema per i lavori in corso. Nel silenzio della norma si ritiene comunque opportuno comunicare, entro la data del 7 settembre 2010, ad ogni committente pubblico gli estremi di un proprio conto corrente considerato dall’impresa come “dedicato” per gli adempimenti connessi ad ogni appalto i cui lavori siano ancora in corso  (quelli per i quali non è stato ancora emesso il certificato di regolare esecuzione o il collaudo) o per i quali si debbano comunque effettuare ancora dei pagamenti.

 

“8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi (cioè gli appaltatori) assumono gli obblighi di tracciabilità. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.”

 

SANZIONI

L’articolo 6 della legge prevede le seguenti sanzioni:

1) per i pagamenti effettuati non tramite banca o società Poste italiane (ad esempio: in contante, con permuta, ecc.): sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa;

2) per pagamenti effettuati con bonifico mediante conto non dedicato, ovvero senza bonifico: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% della transazione;

3) per mancata indicazione del CUP: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% della transazione;

4) per il reintegro del conto corrente dedicato effettuato con modalità diverse dal bonifico: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore dell’accredito;

5) per l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle generalità e/o  del codice fiscale delle persone delegate ad operare: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

 

BOLLA DI CONSEGNA – TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Sempre a partire dal 7 settembre è, inoltre, previsto, per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere, l`obbligo di indicare:

  1. nella bolla di consegna del materiale, numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attività dei cantieri (art. 4);
  2. nella tessera di riconoscimento di cui all`articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta della stessa nel caso di silenzio-assenso dell’amministrazione). Per i lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l`indicazione del committente (art. 5).

 

TURBATIVA D’ASTA O DI SCELTA DEL CONTRAENTE

E’ stato infine introdotto nel Codice Penale il nuovo art. 353-bis, relativo al reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, che punisce, già in fase pre-gara, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (art. 9 della legge). Il reato è punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che è ora prevista anche riguardo alla turbativa d`asta (art. 10 della legge). Si è portati a ritenere che in tale ambito ricadano anche gli accordi tra imprese volti a forzare l’individuazione dell’aggiudicatario (il fenomeno delle cosiddette “cordate” tra imprese).

 

STAZIONI UNICHE APPALTANTI

Per completezza di informazione si ricorda anche che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e perciò entro il 7 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà promuovere un decreto contenente le modalità per l`istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), stabilendo gli enti, gli organismi e le società che potranno aderire alla SUA nonché le attività e i servizi svolti dalla SUA (cfr. articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), incluse le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti (articolo 13 della legge), nonché gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA. Sembra pertanto che il nuovo strumento sarà non obbligatorio per tutti gli enti pubblici, ma a disposizione di quelli che se ne vorranno servire.

 

La norma in esame prevede inoltre un riordino della normativa antimafia.

 

Legge n. 136 del 13 agosto 2010