DURC - LAVORATORI PART TIME - SUPERAMENTO DEI LIMITI
POSTI DAL CCNL - CONSEGUENZE - IRREGOLARITÀ CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVA
Dal prossimo 1° ottobre 2010 le Casse Edili
considereranno elemento di irregolarità contrattuale e
contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il
superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di
contratti part-time stabilite dal contratto collettivo di settore.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
settore edile, considerando il ricorso del lavoro a part-time degli operai di
produzione nell'edilizia quale prestazione eccezionale, ha dettato una
specifica disciplina prevedendo che un'impresa edile non possa
assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
E' però fatta salva la possibilità di assumere almeno un
operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno
dipendenti dell’impresa.
Non sono sottoposti ai limiti sopra visti i contratti
a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non
adibito alla produzione ad esclusione degli autisti,
con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori
di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di
trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da
tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del
richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1°
grado per malattia o condizioni di disabilità che
richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Inoltre il contratto prevede che i contratti
a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra riportate, impediscono il
rilascio del Durc all'impresa richiedente a decorrere
dalla data della delibera della Commissione Nazionale delle Casse Edili - Cnce - di recepimento che obbliga
l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al
sistema della Cnce stessa.
Con deliberazione dello scorso 13 luglio 2010
Si rammenta che sul tema l'Inps,
con circolare n. 6/2010, ha precisato che nel caso in cui vi sia stata la
stipula di contratti part-time in violazione delle
prescrizioni contrattuali, a tali rapporti dovrà essere applicata la
contribuzione figurativa, come se quel contratto non fosse a tempo parziale.
Inoltre a parere dell'Istituto, in questo caso, il datore di lavoro deve
assolvere la contribuzione su un numero di ore
settimanali non inferiori all’orario di lavoro stabilito dal ccnl (art.