DURC - LAVORATORI PART TIME - SUPERAMENTO DEI LIMITI POSTI DAL CCNL - CONSEGUENZE - IRREGOLARITÀ CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVA

 

Dal prossimo 1° ottobre 2010 le Casse Edili considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part-time stabilite dal contratto collettivo di settore.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore edile, considerando il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione nell'edilizia quale prestazione eccezionale, ha dettato una specifica disciplina prevedendo che un'impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

E' però fatta salva la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

Non sono sottoposti ai limiti sopra visti i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

Inoltre il contratto prevede che i contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra riportate, impediscono il rilascio del Durc all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della Commissione Nazionale delle Casse Edili - Cnce - di recepimento che obbliga l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce stessa.

Con deliberazione dello scorso 13 luglio 2010 la Cnce, in adempimento della previsione contrattuale, ha disposto che le Casse Edili, a far data dal 1° ottobre 2010, considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part-time sopra richiamate.

 

Si rammenta che sul tema l'Inps, con circolare n. 6/2010, ha precisato che nel caso in cui vi sia stata la stipula di contratti part-time in violazione delle prescrizioni contrattuali, a tali rapporti dovrà essere applicata la contribuzione figurativa, come se quel contratto non fosse a tempo parziale. Inoltre a parere dell'Istituto, in questo caso, il datore di lavoro deve assolvere la contribuzione su un numero di ore settimanali non inferiori all’orario di lavoro stabilito dal ccnl (art. 29 L. n. 341/1995). Infine, nella medesima circolare l'Inps ha chiarito che, sempre con riferimento ai contratti di lavoro part-time stipulati in violazione dei limiti quantitativi sopra visti, non sarà possibile godere dei benefici normativi e contributivi (cfr. Not. n. 2/2010).