INPS - DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE - ISTRUZIONI OPERATIVE - MESSAGGIO N. 21389 DEL 17 AGOSTO 2010
Con messaggio n. 21389 del
17 agosto 2010 l'Inps ha comunicato le modalità operative con cui le
imprese, autorizzate dallo stesso Istituto, possono operare lo sgravio
contributivo dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) erogato nel periodo
1° gennaio - 31 dicembre 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 6/2010).
Il nuovo sgravio contributivo dell'E.E.T., introdotto
dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007) e disciplinato, per l'anno 2009, dal
Decreto Interministeriale del 17 dicembre 2009, sostituisce l'abrogato regime
di decontribuzione cui era soggetto l'E.E.T..
Come indicato nel messaggio n. 16214 del 18 giugno
2010, le richieste per beneficiare di tale sgravio dovevano essere presentate
entro l'11 luglio 2010. Ora l'Istituto, portate a termine le operazioni
richieste dalla norma, ha provveduto a comunicare alle imprese l’avvenuta
ammissione al beneficio.
Con il messaggio in commento, pubblicato anche sul
sito del Collegio in calce alla presente nota, l'Inps ha illustrato le
modalità operative che i datori di lavoro autorizzati dovranno osservare
per la concreta fruizione del beneficio contributivo.
Misura dello sgravio contributivo
L'Istituto con il messaggio n. 21389/2010 precisa che
gli importi comunicati alle imprese ammesse allo sgravio costituiscono la
misura massima dell’agevolazione conguagliabile e pertanto le relative
operazioni di conguaglio dovranno limitarsi alla quota di beneficio
effettivamente spettante.
Nel caso in cui le aziende, per motivazioni connesse
all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per
cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il
conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente
spettante.
L'inps evidenzia che per il calcolo dello sgravio deve
essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di
corresponsione del premio.
Per quanto attiene ulteriori aspetti si rinvia alla
precedente nota in materia (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 6/2010).
Istruzioni operative
Alle imprese autorizzate allo sgravio in esame
l'Istituto ha assegnato il codice di autorizzazione “9D” che assume
il significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n.
247/2007”.
Per indicare il conguaglio dell’incentivo in
oggetto, le imprese dovranno utilizzare i seguenti nuovi codici, validi per la
contrattazione territoriale:
- "L946" Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota
a favore del datore di lavoro;
- "L947" Sgr. territoriale ex. L.247/2007
quota a favore del lavoratore
da valorizzare nell’Elemento <Denuncia
Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del
flusso UNIEMENS.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore
di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua
competenza.
Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per
l’anno 2009 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno
sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione
dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (DM10V).
Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio
Per la fruizione della agevolazione in parola le
imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di
regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008).
Termine per le operazioni di
conguaglio/regolarizzazione
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate
entro il giorno 16 novembre, con riferimento a periodi contributivi non
antecedenti ad “agosto
Messaggio
n. 21389 del 17 agosto 2010
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