OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E ULTERIORI NOVITA’
TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del
23 agosto 2010 la legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario
contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia
antimafia”`, che prevede adempimenti di sensibile rilievo nella gestione degli
appalti pubblici.
Si ritiene opportuno in questa sede fornire un primo
quadro degli aspetti di immediato interesse per le imprese di costruzione, con
indicazioni operative che potranno poi, alla luce di futuri chiarimenti, essere
soggette a rettifiche.
Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la legge
prevede (articolo 3) l`obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a
decorrere dal 7 settembre 2010. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti
appartenenti alla filiera delle imprese (nonchè i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare
unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti
potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.
Si ritiene
utile trascrivere (in carattere corsivo) uno stralcio dell’art. 3 della norma
per le parti di interesse per le imprese di costruzione, con le minime
indicazioni di immediato interesse.
“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese devono utilizzare uno o
più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.”
Si sottolinea che a fronte
dell’obbligo di tracciabilità non sussiste l’obbligo di avere un solo conto
corrente bancario dedicato esclusivamente alle sole opere pubbliche, o alla
singola opera pubblica, potendosi utilizzare anche i normali conti correnti
bancari che l’impresa utilizza anche ad altri fini.
“2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni
tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione” di lavori
pubblici.
La norma prevede anche che il singolo pagamento
effettuato tramite il conto dedicato possa essere “misto”, cioè relativo a
pagamenti di prestazioni per lavori pubblici e per prestazioni di altra natura,
poste in essere dal medesimo soggetto destinatario del pagamento.
Si sottolinea pertanto che anche i pagamenti per le
retribuzioni dei dipendenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o in conto corrente postale.
Dalla lettura della norma non sembra che via sia
dubbio circa il divieto di effettuare permute per il pagamento dei
subappaltatori.
“3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonchè quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,
possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere
utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il
divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.”
E’ opportuno sottolineare come la deroga prevista per
i pagamenti di importo non superiore a 500 euro sia vincolata a spese
giornaliere e perciò non riferibili a prestazioni rese in giorni diversi.
“4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture sia necessario il ricorso a somme provenienti da
conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente
reintegrati mediante bonifico bancario o postale.”
Tale comma sembra unicamente voler dire che i
versamenti da effettuare su un conto corrente dedicato devono essere eseguiti
esclusivamente tramite bonifico, con esclusione perciò di versamenti mediante
contante.
“5. Il bonifico deve riportare il codice unico di
progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non
noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.”
Si rammenta che il CUP (necessario per appalti di
importi superiori a 150.000 euro) è una sorta di etichetta stabile che
identifica e accompagna un progetto d’investimento pubblico, sin dalla sua
nascita, in tutte le fasi della sua vita.
Corrisponde a una sorta di “codice fiscale” del
progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri. Di norma
è riportato nel contratto d’appalto o nei suoi allegati.
“7. I soggetti
economici di cui al comma 1 (cioè le imprese) comunicano alla stazione
appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.”
Si pone il problema per i lavori
in corso. Nel silenzio della norma si ritiene comunque opportuno comunicare,
entro la data del 7 settembre 2010, ad ogni committente pubblico gli estremi di
un proprio conto corrente considerato dall’impresa come “dedicato” per gli
adempimenti connessi ad ogni appalto i cui lavori siano ancora in corso (quelli per i quali non è stato ancora emesso
il certificato di regolare esecuzione o il collaudo) o per i quali si debbano
comunque effettuare ancora dei pagamenti.
“8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce,
a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi (cioè gli
appaltatori) assumono gli obblighi di tracciabilità. Il contratto deve essere
munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i
casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.”
SANZIONI
L’articolo 6 della legge prevede le seguenti sanzioni:
1) per i pagamenti effettuati non tramite banca o
società Poste italiane (ad esempio: in contante, con permuta, ecc.): sanzione
pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa;
2) per pagamenti effettuati con bonifico mediante
conto non dedicato, ovvero senza bonifico: sanzione pecuniaria dal 2% al 10%
della transazione;
3) per mancata indicazione del CUP: sanzione
pecuniaria dal 2% al 10% della transazione;
4) per il reintegro del conto corrente dedicato
effettuato con modalità diverse dal bonifico: sanzione pecuniaria dal 2% al 5%
del valore dell’accredito;
5) per l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle generalità e/o del codice fiscale delle persone delegate ad
operare: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
BOLLA DI CONSEGNA – TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Sempre a partire dal 7 settembre è, inoltre, previsto,
per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere, l`obbligo di
indicare:
1. nella
bolla di consegna del materiale, numero
di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l`attività dei cantieri (articolo 4);
2. nella
tessera di riconoscimento di cui all`articolo 18, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta
della stessa nel caso di silenzio-assenso dell’amministrazione). Per i
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere
anche l`indicazione del committente (articolo 5).
TURBATIVA D’ASTA O DI SCELTA
DEL CONTRAENTE
E’ stato infine introdotto nel Codice Penale il nuovo
art. 353-bis, relativo al reato di “turbata libertà del procedimento di scelta
del contraente”, che punisce, già in fase pre-gara,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando o di altro atto equipollente (art. 9 della legge). Il reato
è punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che è ora
prevista anche riguardo alla turbativa d`asta (art. 10 della legge). Si è
portati a ritenere che in tale ambito ricadano anche gli accordi tra imprese
volti a forzare l’individuazione dell’aggiudicatario (il fenomeno delle
cosiddette “cordate” tra imprese)
STAZIONI UNICHE APPALTANTI
Per completezza di informazione si ricorda anche che
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, e perciò
entro il 7 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà
promuovere un decreto contenente le modalità per l`istituzione, in ambito
regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), stabilendo gli enti,
gli organismi e le società che potranno aderire alla SUA nonchè
le attività e i servizi svolti dalla SUA (cfr. articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), incluse le forme di monitoraggio e di
controllo degli appalti (articolo 13 della legge), nonché gli elementi
essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA. Sembra
pertanto che il nuovo strumento
sarà non obbligatorio per tutti gli enti
pubblici, ma a disposizioni di quelli che se ne vorranno servire.
La norma in esame prevede inoltre un riordino della
normativa antimafia.
Legge 13/8/2010 n. 136 (G.U. 23/8/2010 n. 196) Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia
Articolo 1
Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione
Articolo 2
Delega al Governo per l’emanazione di nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia
Articolo 3
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando
l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1,
possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,
fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione
della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi
ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di
progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non
noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla
struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano
alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola
risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge.
Articolo 4
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali
1. Al fine di rendere facilmente individuabile la
proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei
cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Articolo 5
Identificazione degli addetti nei cantieri
1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo
18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e,
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori
autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche
l’indicazione del committente.
Articolo 6
Sanzioni
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società
Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva
l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 3, comma
8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per
cento del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente
non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della
transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel
bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP di cui
all’articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo
3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello
di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Articolo 7
Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in
materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure
di prevenzione
Articolo 8
Modifiche alla disciplina in materia di operazioni
sotto copertura
Articolo 9
Modifica all’articolo 353 del codice penale,
concernente il reato di turbata libertà degli incanti
Articolo 10
Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta
del contraente
Articolo 11
Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e
alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice
Articolo 12
Coordinamenti interforze provinciali
Articolo 13
Stazione unica appaltante
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per
i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale,
di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la
trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti
pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) gli enti, gli organismi e le società che possono
aderire alla SUA;
b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi
dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i
soggetti che aderiscono alla SUA;
d) le forme di monitoraggio e di controllo degli
appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia
Articolo 14
Modifica della disciplina in materia di ricorso
avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni
concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia
Articolo 15
Modifica della composizione del Consiglio generale per
la lotta alla criminalità organizzata
Articolo 16
Clausola di invarianza finanziaria