SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE E INTERESSI PASSIVI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Spese di intermediazione immobiliare detraibili anche
se sostenute prima della stipula del contratto preliminare e del rogito
notarile e detrazione degli interessi passivi, relativi al mutuo per l’acquisto
dell’abitazione da ristrutturare, ammessa solo dal momento in cui la stessa sia
effettivamente adibita a dimora principale del contribuente.
Questi alcuni dei principali chiarimenti presenti
all’interno della Circolare n.39/E del 1° luglio 2010, con la quale l’Agenzia
delle Entrate ha fornito le proprie precisazioni relativamente a deduzioni e
detrazioni IRPEF.
In particolare, i principali chiarimenti riguardano,
tra l’altro:
- detrazione delle spese di intermediazione
immobiliare
Un contribuente ha chiesto di sapere se le spese di
intermediazione immobiliare, sostenute antecedentemente alla stipula del
preliminare e del rogito per l’acquisto di un’abitazione principale, possano
essere detratte ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera b-bis, del TUIR[1].
In merito, l’Agenzia ricorda che, già con la Circolare
4 aprile 2008, n.34/E, aveva specificato che, poichè
l’agevolazione è subordinata esclusivamente alla condizione che l’immobile sia
adibito ad abitazione principale, il contribuente può usufruire della
detrazione sulle spese già sostenute per intermediazione immobiliare, a
condizione che venga stipulato e registrato, anche successivamente, il
contratto preliminare o il rogito notarile.
Diversamente, qualora il contratto di vendita non si
concluda, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la detrazione per le
spese di intermediazione immobiliare non spetta;
- detrazione
degli interessi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale
Sul punto, sono stati chiesti chiarimenti in merito
alla detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale
(art.15, comma 1, lett. b, del TUIR - D.P.R. 917/1986), in presenza di un
contribuente che, dopo aver stipulato al 50% con il coniuge il mutuo per
l’acquisto in comproprietà dell’abitazione, proceda a donare a questi la sua
quota di proprietà, per riacquistare, nello stesso anno, una nuova abitazione
con possesso esclusivo al 100%.
Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che, nel medesimo
anno in cui si verifica sia la donazione della quota dell’abitazione, sia il
riacquisto della nuova unità abitativa:
a) il coniuge donante può:
- continuare a
detrarre, per il periodo di tempo in cui era, oltre che mutuatario, anche
comproprietario dell’immobile donato, gli interessi passivi del mutuo contratto
per l’acquisto dell’immobile, solo in relazione alla parte di debito assunta a
suo carico (50%)
- fruire della detrazione degli interessi passivi
anche relativamente al secondo mutuo stipulato per l’acquisto al 100% della
nuova abitazione, ricorrendone i presupposti di legge.
In ogni caso, per il medesimo anno, non potrà essere
complessivamente superato il limite massimo di interessi passivi detraibili,
pari a 4.000 euro (di cui al citato art.15, comma 1, lett.b,
del TUIR),
b) il coniuge donatario può detrarre gli interessi
passivi solo in relazione alla parte di debito assunta con il contratto di
mutuo e, comunque, per un importo massimo di spesa pari a 2.000 euro (50% del
citato limite dei 4.000 euro);
- detrazione
degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione da ristrutturare
In caso di acquisto di un immobile, da adibire ad
abitazione principale successivamente all’esecuzione di lavori di
ristrutturazione edilizia, la detrazione sugli interessi passivi, pagati a
fronte del mutuo contratto per l’acquisizione della casa, “spetta a decorrere
dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque
entro due anni dall’acquisto” [2].
In merito, l’Agenzia specifica che, per usufruire
della detrazione:
- la ristrutturazione deve essere comprovata da
concessione edilizia o atto equivalente;
- l’utilizzo
come abitazione principale deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
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[1] L’art 15, comma 1, lettera b-bis, del TUIR,
prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”’.
[2] L’art. 15, comma
1, lett. b), del TUIR - D.P.R. 917/1986, nel prevedere, infatti, la
detraibilità, nella misura del 19% e per un importo non superiore a 4.000 euro,
degli interessi passivi relativi a mutui contratti per l’acquisto
dell’abitazione principale, stabilisce che, nel caso in cui l’immobile
acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora
abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto ed a condizione che la
ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.