DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NUOVI CHIARIMENTI SUI LAVORI AGEVOLABILI
La detrazione del 55% spetta solo per interventi
“energetici” realizzati su fabbricati esistenti, cosicchè non possono rientrare
nell’agevolazione i lavori eseguiti su fabbricati oggetto di demolizione e
successiva ricostruzione con ampliamento, in quanto, in tal caso, l’edificio si
considera come “nuova costruzione”.
Allo stesso modo, nell’ipotesi di ampliamento (senza
demolizione) di un fabbricato esistente, l’agevolazione può essere applicata
solo sui lavori “energetici” riferibili all’edificio già esistente, e non anche
a quelli eseguiti sulla porzione derivante dall’ampliamento dello stesso.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle
Entrate, con la Circolare n.39/E del 1° luglio 2010, in merito alla detrazione
IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici[1].
In particolare, un contribuente ha chiesto
all’Amministrazione finanziaria di poter usufruire della detrazione del 55% con
riferimento a due differenti fattispecie, di cui la prima relativa a lavori di
riqualificazione energetica realizzati su un’abitazione oggetto di demolizione
e ricostruzione con ampliamento, e la seconda riferita ad interventi eseguiti
su un’immobile esistente, sul quale si andavano a realizzare anche lavori di
ampliamento.
In merito, l’Agenzia, dopo aver ribadito che la
detrazione è applicabile per i soli lavori energetici realizzati su fabbricati
esistenti, e non anche alle nuove costruzioni, precisa che:
1. in caso di
demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato, l’agevolazione non
può in alcun modo spettare.
Come già chiarito nella precedente C.M. 36/E/2007,
infatti, in presenza di un edificio oggetto di demolizione e ricostruzione, la
detrazione è applicabile solo nell’ipotesi in cui la ricostruzione sia
“fedele”, in termini di sagome e volumetria, rispetto al fabbricato
preesistente. Solo in tal caso l’intervento può qualificarsi, complessivamente,
come “ristrutturazione edilizia” dell’edificio esistente (ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett.d, del D.P.R. 380/2001). Diversamente,
se, nella ricostruzione, si va ad ampliare la volumetria del fabbricato, si
configura, nel suo complesso, una nuova costruzione (ai sensi della lett.e, del citato art. 3, del D.P.R. 380/2001), come tale,
esclusa dall’agevolazione;
2. in caso di
ristrutturazione con ampliamento (senza demolizione) di un fabbricato
esistente, l’agevolazione spetta per le sole spese riferibili all’edificio già
esistente, mentre è esclusa per quelle imputabili alla parte ampliata, e
comunque limitatamente a quegli interventi per i quali è possibile operare tale
distinzione.
In tal senso, precisa l’Agenzia, non possono in ogni
caso rientrare nell’ambito applicativo della detrazione gli interventi di
“riqualificazione globale” dell’edificio[2], in quanto, per questi,
l’agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo[3], da calcolarsi con riferimento
all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta
dall’ampliamento.
Diversamente, possono ritenersi agevolati gli altri
interventi energetici[4], per i quali la detrazione è subordinata alle
caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi
etc.) o dei singoli impianti (caldaie, pannelli solari, etc.), fermo restando
che, qualora con tali interventi siano realizzati impianti a servizio
dell’intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre
individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, in
quanto la detrazione spetta solo per queste.
A tal fine, ribadendo quanto già chiarito nella
precedente C.M. 21/E/2010, l’Agenzia precisa che dovrà essere utilizzato un
criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali.
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[1] Di cui all’art. 1, commi 344-347 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche.
[2] Di cui all’art.1, comma 344, della citata legge
296/2006 e successive modifiche.
[3] Di cui all’Allegato A del D.M. 11 marzo 2008.
[4] Di cui all’art.1,
commi 345-347, della medesima legge 296/2006 e successive modifiche
(riguardanti, in particolare, gli interventi energetici relativi alle strutture
opache orizzontali e verticali, alla sostituzione di finestre comprensive di
infissi, all’installazione di pannelli solari per la produzione d’acqua calda
ed alla sostituzione di impianti di riscaldamento).