AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” - FABBRICATO NON PIU’ IDONEO - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Le agevolazioni “prima casa” non possono comunque spettare al contribuente già proprietario di un’abitazione acquistata con i medesimi benefici, a nulla rilevando il fatto che, per sopravvenute esigenze familiari, la casa già posseduta non risulti più idonea a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 86/E del 20 agosto 2010, in risposta ad un interpello di un contribuente che, risiedendo in un’abitazione acquistata in regime agevolato dal proprio coniuge prima del matrimonio, chiede la possibilità di applicare di nuovo, ed integralmente, le agevolazioni “prima casa”[1] per l’acquisto, in comunione con il coniuge, di un’altra abitazione, tenuto conto che le mutate esigenze familiari hanno reso inidonea la casa già posseduta.

A sostegno di tale possibilità, il contribuente richiama l’Ordinanza della Corte di Cassazione n.100 dell’8 gennaio 2010, nella quale è stato riconosciuto il diritto di fruire dei citati benefici fiscali anche al contribuente già proprietario di un altro immobile che, tuttavia, per dimensioni e caratteristiche, non risultava idoneo a soddisfare i bisogni abitativi familiari.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate specifica innanzitutto che, ai sensi della Nota II-bis, all’art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986[2], l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” è da ritenersi comunque esclusa in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruire dei benefici risulti già in possesso di un immobile ad uso abitativo nello stesso Comune, o nell’intero territorio nazionale, se acquistato con le medesime agevolazioni.

Si tratta di principi inderogabili, che, avendo natura agevolativa, non sono suscettibili di interpretazioni tali da estenderne la portata applicativa ad ipotesi non espressamente contemplate dalla normativa.

Inoltre, a parere dell’Agenzia, il richiamo all’Ordinanza della Corte di Cassazione n.100/2010, effettuato dall’istante per legittimare la reiterazione delle agevolazioni, non risulta assolutamente pertinente al caso prospettato, in quanto la stessa pronuncia giurisprudenziale si è occupata di una fattispecie molto particolare, nella quale il contribuente, che intendeva fruire nuovamente dei benefici “prima casa”, risultava già titolare di un locale assolutamente inadatto a fungere da abitazione, sia per le sue caratteristiche, che per le relative dimensioni (22 mq).

Diversamente, la situazione prospettata nell’interpello (relativa all’esistenza, nell’abitazione, di soli 2 vani per 3 componenti del nucleo familiare) non può ritenersi sufficiente a concretizzare un’ipotesi di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l’inagibilità) dell’immobile all’uso abitativo.

In virtù di tali considerazioni, pertanto, l’Agenzia precisa che, nel caso di specie, non è possibile applicare le agevolazioni “prima casa” al complessivo acquisto, da parte di entrambi i coniugi (in comunione legale), della nuova abitazione.

Tuttavia, così come precisato anche nella precedente Circolare n.38/E/2005, viene ribadito che il coniuge che non risulti già proprietario di un’altra abitazione (e semprechè siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dalla citata Nota II-bis) può richiedere, in sede di acquisto in comunione della nuova casa, l’applicazione del regime agevolato nella misura del 50% (ossia limitatamente alla relativa quota di possesso).

------------------------

[1] Come noto, le cd. agevolazioni “prima casa” consistono nell’applicazione dell’imposta di Registro al 3% (art.1, quinto periodo, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986), o dell’IVA al 4% (n.21, Tabella A, parte II, annessa al D.P.R. 633/1972), più le imposte Ipotecaria e Catastale nella misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (rispettivamente, art.1, della Tariffa, allegata al D.Lgs. 347/1990 e art.10, comma 2, del medesimo D.Lgs.). In ogni caso, l’applicabilità di tale regime agevolato è subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite, a livello normativo, dalla Nota II-bis, al citato art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

[2] Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986

«1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ....(omissis)».