IMMOBILI - OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI ED EMERSIONE DEI “FABBRICATI FANTASMA” - NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
Gli atti riguardanti le porzioni comuni condominiali
prive di rendita (cd. “beni comuni non censibili”, quali androni, scale,
cortili e terrazzi condominiali) sono esclusi dai nuovi obblighi di
“identificazione catastale”, previsti, a pena di nullità, dal D.L. 78/2010
(convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).
Allo stesso modo, per le unità condominiali dotate di
rendita autonoma (cd. “beni comuni censibili”, quali l’alloggio del portiere),
l’obbligo di indicazione dei riferimenti catastali sussiste solo nel caso in
cui le stesse siano oggetto di cessione autonoma rispetto alle unità immobiliari
alle quali accedono.
Queste alcune delle precisazioni contenute nella
Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 3 del 10 agosto 2010, con la quale
viene, tra l’altro, ulteriormente chiarito l’ambito applicativo delle nuove
regole di redazione degli atti immobiliari, stabilite dal D.L. 78/2010,
convertito con modificazioni nella legge 122/2010 (cd. “Manovra 2011-2012”).
La medesima Circolare fornisce, inoltre, le prime
indicazioni operative sulle disposizioni della Manovra relative all’emersione
dei fabbricati non dichiarati in catasto (cd. “immobili fantasma”) ed al
rafforzamento dei poteri istruttori connessi all’accertamento catastale,
attribuiti alla stessa Agenzia del Territorio.
Nuovi obblighi di indicazione dei dati catastali negli
atti immobiliari
La Circolare n. 3/2010 interviene nuovamente
sull’ambito applicativo delle disposizioni dell’art.19, comma 14, del D.L.
78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, relative alle nuove
regole di redazione degli atti immobiliari, introdotte, a pena di nullità, a
decorrere dal 1° luglio 2010[1].
Come noto, a partire da tale data, tutti gli atti
pubblici e le scritture private autenticate inter vivos, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione
o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, oltre ai dati catastali, anche il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli
intestatari sulla conformità delle stesse allo stato di fatto dell’immobile.
A seguito dell’intervento della legge n.122/2010, di
conversione del D.L. 78/2010, è stato previsto, inoltre, che quest’ultima
dichiarazione possa essere sostituita da un’attestazione di conformità resa da
un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale[2].
In merito, al fine di agevolare la corretta esecuzione
degli adempimenti da parte dei tecnici incaricati, l’Agenzia del Territorio ha
avviato, in via sperimentale, il sevizio di consultazione telematica delle planimetrie
catastali, cui verranno successivamente abilitati, oltre ai notai, tutti i
tecnici iscritti agli albi professionali ed incaricati della presentazione
degli atti di aggiornamento catastale.
Circa l’ambito operativo delle citate disposizioni, la
Circolare n. 3/2010 precisa che sono esclusi dai nuovi obblighi:
- gli atti
costitutivi di diritti reali di garanzia, quali gli atti di concessione di
ipoteca.
Ciò in virtù della stessa disposizione normativa
contenuta nel citato art.19, comma 14, del D.L. 78/2010 che, a seguito delle
modifiche apportate dalla legge di conversione, esclude espressamente tali atti
dall’ambito applicativo delle nuove regole;
- gli atti
immobiliari relativi ai cosiddetti “beni comuni non censibili”, intendendosi
per tali le porzioni comuni a diverse unità immobiliari e prive di autonoma
capacità reddituale, quali, ad esempio, le scale, gli androni, le aree di
passaggio, i cortili, i terrazzi condominiali, etc.;
- gli atti
immobiliari relativi ai cosiddetti “beni comuni censibili”, ossia a quei beni
comuni a più unità immobiliari, ma dotati di autonoma capacità reddituale,
quali l’alloggio del portiere, quando il trasferimento delle relative “quote e
diritti” avvenga unitamente e per effetto della cessione dell’unità immobiliare
cui gli stessi accedono[3].
Diversamente, risultano assoggettati ai nuovi obblighi
dichiarativi gli atti che dispongono il trasferimento autonomo dei “beni comuni
censibili”, da parte dei condomini (in tal caso, infatti, l’unità oggetto di
cessione perde la funzione di “bene condominiale”).
L’Agenzia del Territorio ribadisce, inoltre, quanto
già precisato nella precedente Circolare n.2/2010, circa l’esclusione, dalle
nuove prescrizioni, degli atti aventi ad oggetto immobili iscritti nelle
categorie “fittizie” del Gruppo F, quali i fabbricati in corso di costruzione,
le unità “collabenti”, le unità in corso di
definizione, i lastrici solari e le aree urbane[4].
Devono, invece, ricomprendersi nell’ambito applicativo
delle nuove disposizioni gli atti aventi ad oggetto le unità immobiliari cd.
“afferenti”, relative all’edificazione di nuovi piani, o nuovi corpi di
fabbrica, su un lotto già edificato e censito al catasto (ad esempio,
autorimesse, magazzini, etc.).
Nella medesima Circolare, infine, viene confermato
che, sotto il profilo catastale, assumono rilevanza, e quindi vanno
necessariamente dichiarati, tutti gli interventi influenti sul classamento e sulla rendita dell’unità immobiliare, quali
gli ampliamenti effettuati successivamente alla redazione della planimetria,
ovvero le modifiche interne che incidono sulla consistenza.
Diversamente, non devono essere dichiarate le
variazioni che non influiscano sugli elementi necessari alla corretta
determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare, quale ad esempio
la modifica esterna del fabbricato dove questa è situata, qualora tale
intervento non abbia determinato alcuna variazione sul perimetro della singola
unità oggetto di cessione.
Emersione dei fabbricati non dichiarati in catasto
(cd. “immobili fantasma”)
Nella Circolare n. 3/2010, l’Agenzia del Territorio
fornisce anche le prime indicazioni sulle norme dell’art.19, commi 7-11, D.L.
78/2010 (convertito nella legge 122/2010), relative all’ultimazione della
procedura di individuazione dei fabbricati non censiti ed al conseguente
obbligo, per gli intestatari, di procedere alla presentazione della relativa
dichiarazione di aggiornamento catastale, entro il prossimo 31 dicembre 2010.
In particolare, l’attività di indagine sui fabbricati
non dichiarati in catasto (cd. “immobili fantasma”) è stata avviata dal 2007,
in virtù di quanto previsto dall’art.2, comma 36, del D.L. 262/2006
(convertito, con modifiche, nella legge 286/2006). Quest’ultima disposizione
normativa ha attribuito all’Agenzia del Territorio l’incarico di individuare,
anche tramite verifiche da telerilevamento e da sopralluogo sul territorio, sia
i fabbricati rurali che abbiano perso i requisiti per essere definiti tali, sia
gli immobili che non risultino ancora censiti in catasto, prevedendo inoltre
l’emanazione, da parte della medesima Agenzia, di un apposito comunicato, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con cui rendere nota la disponibilità, per
ciascun Comune, dell’elenco degli immobili individuati. Tale comunicato, da
pubblicizzare anche presso i Comuni interessati e sul sito internet della
stessa Agenzia del Territorio, assume valore di richiesta di presentazione
degli atti di aggiornamento catastale, da parte dei titolari di diritti reali
sui fabbricati così individuati.
In merito, l’art.19, comma 7, del D.L. 78/2010, fissa,
al 30 settembre 2010 il termine per la conclusione di tale attività di
indagine, per quei Comuni per i quali le relative operazioni non sono state
ancora completate.
Una volta terminata questa fase di “accertamento” da
parte dell’Agenzia del Territorio, il successivo comma 8, del medesimo art.19,
dispone, per i titolari di diritti reali sui fabbricati non censiti (compresi
nell’apposito elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del citato
art.2, comma 36, del D.L. 262/2006[5]), l’obbligo di presentare, ai fini
fiscali, la relativa dichiarazione catastale entro il 31 dicembre 2010.
In caso di inadempimento, l’Agenzia del Territorio
provvederà all’iscrizione d’ufficio in catasto dei medesimi fabbricati, con
attribuzione di una rendita presunta e con oneri, che verranno definiti con
apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2010, a totale carico
dei soggetti intestatari.
Analogamente a quanto stabilito per i cd. “immobili
fantasma”, anche per i fabbricati oggetto di interventi edilizi, che abbiamo
determinato variazioni di consistenza o destinazione non dichiarate in catasto,
viene fissato l’obbligo di presentare i relativi atti di aggiornamento
catastale, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010[6].
Anche in tale ipotesi, qualora i soggetti interessati
non provvedano “spontaneamente”, l’Agenzia del Territorio procederà a tutti gli
accertamenti di competenza, con la collaborazione dei Comuni interessati.
Infine, tenuto conto del ruolo sempre più incisivo del
classamento catastale nell’ambito della fiscalità
immobiliare, la Circolare n. 3/2010 si sofferma anche sulle norme della Manovra
che prevedono il rafforzamento dei poteri d’accertamento catastale facenti capo
all’Agenzia del Territorio, precisando che:
- l’art.19,
comma 13, del D.L. 78/2010 estende agli Uffici della medesima Agenzia i poteri
di controllo, nonchè quelli in materia di accessi,
ispezioni e verifiche, disciplinati dagli artt.51 e 52 del D.P.R. 633/1972, al
fine di consentire il recupero di base imponibile nel settore fiscale
immobiliare[7];
- il medesimo
art.19, ai commi 1 e 3, prevede, dal 1° gennaio 2011, l’attivazione dell”’Anagrafe Immobiliare Integrata”, che permetterà
l’integrazione di tutte le banche dati dell’Agenzia del Territorio. La finalità
dello strumento è quella di fornire un efficace supporto alla fiscalità
immobiliare, attraverso l’individuazione, per ciascun immobile, della relativa
base imponibile e del soggetto titolare di diritti reali sullo stesso (soggetto
passivo d’imposta). Con successivi provvedimenti ministeriali, da emanare
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, verranno stabiliti termini e modalità d’accesso anche da parte dei
Comuni.
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[1] Le prime indicazioni operative in materia sono
state fornite con la precedente Circolare dell’Agenzia del Territorio n.2 del
dell’8 luglio 2010.
[2] La complessiva disciplina relativa alla redazione
degli atti immobiliari è attualmente contenuta nell’art.29, comma 1-bis, della
legge 27 febbraio 1985, n.52 (comma aggiunto dal citato art.19, comma 14, del
D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010).
[3] È il caso, ad esempio, della vendita di un
appartamento, nella quale sono comprese anche le quote e i diritti connessi ai
“beni comuni censibili”. In tal caso, l’atto di trasferimento dovrà
obbligatoriamente riportare, a pena di nullità, i dati catastali, il
riferimento alla planimetria e la relativa dichiarazione di conformità, solo
relativamente all’abitazione e non anche al bene condominiale.
[4] Le categorie “fittizie” del Gruppo catastale F
sono menzionate, in particolare, nell’art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998,
n.28, che stabilisce la possibilità di iscrivere in catasto, ai soli fini della
relativa identificazione e senza attribuzione di rendita, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione
o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di
reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
[5] In merito, si evidenzia che, a livello normativo,
il medesimo comma 8, dell’art.19 del D.L. 78/2010, fa riferimento agli immobili
non censiti, compresi negli elenchi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009.
[6] Ai sensi dei commi 9 ed 11, del medesimo art.19
del D.L. 78/2010, così come convertito nella legge 122/2010.
[7] Sul punto, l’Agenzia del Territorio si è riservata
di fornire specifiche indicazioni, con apposite Circolari di prossima
emanazione.