MANOVRA 2011-2012 - PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
(Legge 30/7/10, n.122, di conversione del D.L. 78/10)
Sul Supplemento Ordinario n. 174 alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la Legge 30 luglio 2010,
n.122, di conversione, con modificazioni, del D.L. 78/2010 (cd. “Manovra
2011-2012”), recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica”.
La legge 122/2010, in vigore dal 31 luglio 2010,
conferma le misure fiscali d’interesse, per il settore delle costruzioni già
contenute nel D.L. 78/2010 che si illustrano di seguito.
1. Ritenuta del 10% sui bonifici per le spese
agevolate con il “36%” ed il “55%” (art.25)
L’art.25 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge
122/2010 stabilisce che, dal 1° luglio 2010, le Banche e le Poste italiane s.p.a effettuino una ritenuta del 10%, a titolo di acconto
delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l’obbligo di rivalsa,
all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai
contribuenti ai fini di poter fruire di oneri deducibili o per i quali spetta
la detrazione d’imposta.
Le ritenute devono essere versate con le modalità di
cui all’art.17 del D.Lgs. 241/2007.
In merito, l’art.25 ha demandato ad un successivo
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle
tipologie di pagamenti, nonchè le modalità di
esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione
delle ritenute operate, che è stato emanato il 30 giugno 2010.
Il citato Provvedimento ha stabilito che la ritenuta
si applica ai pagamenti effettuati con bonifico relativi a spese per le quali
sono riconosciute:
- la detrazione IRPEF del 36% per interventi di
ristrutturazione di immobili residenziali (art.2, comma 10, legge 191/2009,
attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2012);
- la detrazione del 55% per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, legge
244/2007, attualmente applicabile fino al periodo d’imposta 2010)[1].
In altri termini, viene introdotto l’obbligo, per le
banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle
spese citate, di operare una ritenuta del 10% a titolo d’acconto delle imposte
dovute dall’impresa ricevente il pagamento. Di contro, si ricorda che la misura
non incide in alcun modo sugli adempimenti a carico delle imprese esecutrici
degli interventi agevolati (in termini di fatturazione dei lavori), nè su quelli relativi ai contribuenti beneficiari delle
detrazioni (per ciò che attiene all’obbligo di pagamento con bonifico delle
spese sostenute).
Con la C.M. n.40/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha
fornito, da ultimo, i primi chiarimenti ministeriali sulle nuove disposizioni,
precisando, tra l’altro, che la ritenuta del 10% non si applica sull’IVA dovuta
per le operazioni agevolate, che, per esigenze di semplificazione, si assume
pari al 20%.
Nel precisare che la ritenuta non va applicata
sull’IVA, l’Amministrazione, afferma specificatamente che “la ritenuta
d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato
dell’IVA del 20 per cento”.
Operativamente, ciò comporta che, dall’ammontare
complessivo del bonifico, dovrà essere decurtata la quota corrispondente
all’IVA (che si assume applicata con aliquota del 20%), così da operare la
ritenuta sul solo importo del corrispettivo, individuato sulla base della
seguente formula.
Corrispettivo (da assoggettare a ritenuta del 10%) =
Ammontare complessivo del bonifico diviso 1,20.
Seppure il recente chiarimento amministrativo sembra
mitigare le conseguenze negative di un prelievo sull’importo dei pagamenti
dovuti alle imprese esecutrici, fin dall’introduzione di tale nuovo
adempimento, l’ANCE ha manifestato in più occasioni il proprio dissenso nelle
competenti sedi istituzionali, facendo presente che la misura non aggiunge
nulla agli ordinari poteri di verifica degli Uffici fiscali circa la corretta
applicazione delle agevolazioni, e colpisce anche le imprese regolari sotto il
profilo fiscale.
Per queste ultime, infatti, la ritenuta del 10% si
traduce comunque in una minor disponibilità monetaria, che aggrava le già
ingenti problematiche finanziarie legate all’attuale congiuntura economica
negativa ed alla conseguente “stretta creditizia” che sta vivendo il settore.
Pertanto, l’ANCE continuerà nelle iniziative
intraprese al fine di ottenere un ripensamento complessivo del predetto
adempimento da parte del Governo.
In ogni caso, con riferimento alle predette
agevolazioni, si evidenzia che nel corso dell’esame parlamentare per la
conversione in legge de D.L. 78/2010, è stato accolto, tra gli altri, l’Ordine
del Giorno n.9/3638/127, che impegna formalmente il Governo a prevedere le
necessarie risorse finanziarie affinchè entrambi i
benefici (36% e 55%) vengano introdotti a regime.
2. Utilizzabilità dei crediti delle imprese verso la
P.A. (art.31, commi 1-bis e 1-ter)
Nel corso dell’iter di conversione del D.L. 78/2010
sono state introdotte disposizioni che facilitano l’utilizzabilità dei crediti
vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della
compensazione con i relativi debiti iscritti a ruolo, e attraverso la cessione
a terzi.
In particolare viene stabilito che:
- a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture
ed appalti, vantati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del servizio
sanitario nazionale, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della
certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dall’ente
debitore ai sensi dell’art.9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2/2009 (art.31, comma 1-bis).
Nello specifico, la norma prevede che sia lo stesso
ente debitore a versare direttamente all’agente della riscossione l’importo
risultante dalla certificazione, in misura corrispondente all’ammontare
iscritto al ruolo.
Nel caso in cui la regione, l’ente locale, ovvero
l’ente del servizio sanitario nazionale non effettuino il versamento entro 60
giorni dal termine stabilito ai fini del pagamento, l’agente della riscossione
procederà, in base al ruolo emesso a carico dell’impresa creditrice, al
recupero coattivo del debito nei confronti dell’ente pubblico.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze saranno
stabilite le modalità di attuazione delle citate disposizioni;
- le imprese creditrici di regioni, enti locali ed
enti del servizio sanitario nazionale possono richiedere, senza vincoli
temporali, la certificazione attestante la certezza, liquidità ed esigibilità
dei crediti vantati nei loro confronti, ai fini della successiva cessione pro
soluto alle banche ad agli altri intermediari autorizzati (art.31, comma
1-ter);
In sostanza, è stata posta a regime la possibilità di
ottenere la certificazione relativa ai crediti vantati nei confronti di
pubbliche Amministrazioni, che consente alle imprese di cederli a soggetti
autorizzati[2].
Inoltre, è stata ampliata la categoria delle PP.AA. debitrici che possono rilasciare la citata
dichiarazione, con l’inclusione, per esigenze di coordinamento normativo, degli
enti del servizio sanitario nazionale.
A tale disposizione verrà data attuazione con Decreto
del Ministro dell’Economia e Finanze, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica. Le modalità di certificazione dei crediti verranno stabilite dalle
singole regioni, d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze.
3. Compensazione di crediti relativi ad imposte
erariali (art.31, co. 1)
L’art.31, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito dalla
legge 122/2010 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di
compensare crediti d’imposta fino a concorrenza dei debiti tributari iscritti a
ruolo per imposte erariali, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è
scaduto il termine di pagamento.
All’inosservanza del divieto è correlata una sanzione
che si rende applicabile unicamente al momento in cui il ruolo sia divenuto
definitivo, ossia non più contestabile in via giudiziale od amministrativa.
In sostanza, al contribuente che effettui la
compensazione di crediti relativi ad imposte erariali con debiti di importo
superiore a 1.500 euro, iscritti a ruoli contestati in via giudiziale o
amministrativa (cd. “ruoli non definitivi”), la sanzione, in pendenza di
giudizio, non viene applicata.
Al contrario, la sanzione verrà applicata in presenza
di compensazione dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruoli definitivi,
di importo superiore a 1.500 euro.
Con riferimento alla misura ed al calcolo della
sanzione, la norma (modificata in fase di conversione del D.L. 78/2010) non
appare di facile lettura, con la conseguenza che si rendono necessari
chiarimenti sulla portata applicativa della disposizione.
In particolare, la misura della sanzione è pari al “50%
dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza
dell’ammontare indebitamente compensato”.
Se il dettato letterale della disposizione appare fin
qui coerente, emergono dubbi sull’ulteriore limite alla quantificazione della
penale, posto dal successivo periodo dell’art.31, quando si afferma che “La
sanzione... non può essere comunque superiore al cinquanta percento di quanto
indebitamente compensato”.
In ogni caso, solo per ruoli definitivi d’importo
superiore a 1.500 euro, viene riconosciuta la possibilità di pagamento mediante
compensazione volontaria, ai sensi dell’art.28-ter, D.P.R.602/1973 (non più
ammessa per ruoli di ammontare inferiore a tale importo)[3].
Resta fermo che i contribuenti, con debiti iscritti a
ruolo di importo inferiore a 1.500 euro, possono liberamente utilizzare i
propri crediti d’imposta in compensazione con i versamenti delle imposte e dei
contributi dovuti (attraverso il Modello F24).
4. Obbligo di indicazione dei dati catastali per
compravendite e locazioni (art.19, commi 14-16)
Restano ferme, anche dopo la conversione in legge del
D.L. 78/2010, le disposizioni di cui all’art.29, co.1-bis,
della legge 52/1985, introdotte dall’art.19, comma 14, del medesimo Decreto, in
materia di identificazione catastale degli immobili.
In particolare, viene stabilito che, dal 1° luglio
2010, per tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate inter vivos, aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali
su fabbricati esistenti, per le unità immobiliari urbane vige l’obbligo di
indicare, nell’atto, le seguenti informazioni:
- dati catastali dell’immobile oggetto dei medesimi
contratti;
- planimetrie depositate in catasto;
- dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei
dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.
In merito, la norma prevede che la citata
dichiarazione di conformità resa dagli intestatari, possa essere sostituita da
un’attestazione di conformità resa da un tecnico abilitato alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale[4].
Si ricorda che l’obbligo di indicazione, nell’atto
immobiliare, delle informazioni relative ai dati catastali ed alla conformità
degli stessi con lo stato reale del fabbricato è previsto a pena di nullità
dello stesso.
La norma prevede, altresì, che, prima della redazione
dell’atto, il notaio proceda all’individuazione degli intestatari catastali ed
alla verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari,
con la conseguenza che, in caso di irregolarità, il notaio rogante non potrà
procedere alla stipula dell’atto.
Le prime indicazioni operative sull’applicabilità
delle citate disposizioni sono state emanate con la Circolare dell’Agenzia del
Territorio n.2 dell’8 luglio 2010.
Si segnala, in particolare, che, con la citata
Circolare 2/2010, sono esclusi dai nuovi obblighi gli atti di trasferimento di
fabbricati in corso di costruzione, che, quindi, non devono contenere, a pena
di nullità, il riferimento alle planimetrie catastali, nè
la dichiarazione circa la conformità di queste al reale stato degli stessi.
Nello stesso ambito, l’art.19, commi 15-16, del D.L.
78/2010, stabilisce che, dal 1° luglio 2010, la richiesta di registrazione dei
contratti di locazione (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche
tacite) deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili.
Alla mancata od errata indicazione di tali dati viene
applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per
la registrazione dell’atto.
In proposito, si ricorda che, con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25 giugno 2010 (Prot.
2010/83561), sono stati approvati i modelli da utilizzare, a decorrere dal 1°
luglio 2010, per la registrazione di contratti di locazione, affitto o comodato
e per la comunicazione dei dati catastali in caso di cessione, risoluzione e
proroga di contratti di locazione, o affitto, di beni immobili, già registrati
a tale data.
5. “Sanatoria catastale” per gli immobili non
dichiarati (cd. “immobili fantasma”) (art.19, commi 8-13)
L’art.19, commi 8-13, del D.L. 78/2010, prevede che,
entro il 31 dicembre 2010, sarà possibile regolarizzare catastalmente gli
immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d’uso, non dichiarati in
catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento
catastale. Il Comune, su segnalazione dell’Agenzia del Territorio, effettuerà i
relativi controlli urbanistici.
Il successivo accertamento di immobili non dichiarati
in catasto comporterà l’attribuzione di una rendita catastale presunta ed il
pagamento delle imposte dovute sino ai 5 anni precedenti, unitamente
all’applicazione dell’intero importo delle sanzioni, nonchè
la verifica della regolarità urbanistica dell’intervento, con tutte le
conseguenze del caso.
Gli oneri a carico dei contribuenti interessati
saranno determinati con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010.
6. Disposizioni in
materia di accertamento (art.29)
In tal ambito, l’art.29, comma 1, lett.b,
del D.L. 78/2010, nel testo risultante dopo la conversione in legge, prevede
che l’atto di accertamento assuma natura di titolo esecutivo decorsi 60 giorni
dalla data della notifica.
Inoltre, si evidenzia che, durante l’esame
parlamentare, è stato abrogato l’art.38, comma 9, del D.L. 78/2010, che
limitava a 150 giorni il periodo di sospensione giudiziale degli atti impugnati
(tra cui le cartelle di pagamento), in presenza di gravi circostanze.
Pertanto, la sospensione di tali atti ha efficacia
fino alla definizione della sentenza di primo grado, come disposto dall’art.47
del D.Lgs. 546/1992.
7. Misure in favore dell’Abruzzo (art.39)
L’art.39 del D.L. 78/2010 proroga al 20 dicembre 2010
il termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari in favore
dei seguenti soggetti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale,
ovvero la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo, come
individuati dall’art.1, comma 2, del D.L. 39/2009:
- persone fisiche, titolari di reddito d’impresa, o di
lavoro autonomo;
- soggetti diversi dalle persone fisiche, con volume
d’affari non superiore a 200.000 euro.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Relativamente ai citati soggetti, viene stabilito che
la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della predetta
sospensione avvenga, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante il
pagamento degli stessi in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal
mese di gennaio 2011.
Entro lo stesso mese di gennaio 2011 dovranno essere
eseguiti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non effettuati
durante il citato periodo di sospensione, con modalità che saranno stabilite
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, per i soggetti, persone fisiche e non, che
non usufruiscono dell’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti ed
adempimenti al 20 dicembre 2010[5], viene prevista la ripresa della riscossione
dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, mediante il
pagamento di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio
2011, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Anche in tal caso, il D.L. 78/2010, convertito dalla
legge 122/2010 dispone che, entro lo stesso mese di gennaio 2011, dovranno
essere eseguiti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non effettuati
durante il citato periodo di sospensione, con modalità che saranno stabilite
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
8. Nuova disciplina fiscale dei Fondi Immobiliari
(art.32)
L’art.32 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge
122/2010 riscrive la definizione di Fondo Comune di Investimento Immobiliare,
contenuta nell’art.1, comma 1, lett.j, del D.Lgs. 58/1998, variando i requisiti necessari in caso di
istituzione del Fondo da parte di una Società di Gestione del Risparmio (cd.
SGR), ossia:
- il patrimonio autonomo del Fondo deve essere
raccolto mediante una o più emissioni di quote tra una pluralità di
investitori;
- la gestione del patrimonio deve avvenire
nell’interesse dei partecipanti ed in autonomia dagli stessi;
- il Fondo costituisce un patrimonio autonomo rispetto
a quello della SGR e a quello di ciascun partecipante, nonchè
da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR.
In sostanza, sotto il profilo fiscale, le agevolazioni
oggi esistenti (esclusione dei Fondi da tassazione diretta e applicazione di
un’imposta del 20% sui proventi corrisposti ai partecipanti) vengono
riconosciute ai soli Fondi che rispettano i suddetti requisiti (che gestiscono
in autonomia dai partecipanti risparmio diffuso).
Pertanto, i Fondi familiari o a ristretta base
partecipativa non possono più intendersi Fondi Comuni di Investimento[6].
Le SGR che hanno costituito Fondi comuni immobiliari
privi dei requisiti indicati hanno due opzioni:
- adeguarli alle nuove regole per lo svolgimento dell’attività
immobiliare, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 5% sul valore
netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009;
- metterli in liquidazione, corrispondendo un’imposta
sostitutiva del 7% sulla medesima base imponibile.
In entrambi i casi, l’imposta deve essere versata per
un importo pari al:
- 40% entro il 31 marzo 2011;
- 30% entro il 31 marzo 2012;
- 30% entro il 31 marzo 2013.
Il D.L. 78/2010 contiene, altresì, ulteriori
disposizioni fiscali applicabili in fase di liquidazione del Fondo, prevedendo,
in particolare, che:
- sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino
al termine del processo di liquidazione, la SGR applica un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 7%, da versare il 16 febbraio
dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione
(art.32, comma 5);
- gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare
sono soggetti all’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (art.32, comma 5-ter);
- le cessioni di immobili sono soggette al meccanismo
dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”[7] -
art.32, comma 5-quater).
Tuttavia, l’efficacia di tale disposizione è
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, ai sensi dell’art.395
della Direttiva 2006/112/CE;
- i conferimenti in società di una pluralità di
immobili (art.32, comma 5-quater):
o sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, ai
sensi dell’art.2, comma 3, lett.b, del D.P.R.
633/1972 (che disciplina l’esclusione dal tributo per le cessioni e i
conferimenti in società, o altri enti, aventi ad oggetto aziende o rami
d’aziende);
o sono soggetti all’applicazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale in misura fissa[8];
- le cessioni di azioni o quote costituiscono
operazioni che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, e,
pertanto, sono escluse dal calcolo della percentuale di detrazione ai fini del
pro rata generale di detrazione, ai fini IVA[9] (art.32, comma 5-quater).
Infine, l’art.32, comma 7, della cd. “Manovra
2011-2012” mantiene l’esenzione dall’applicazione della ritenuta del 20% (di
cui all’art.7 del D.L. 351/2001, convertito dalla legge 410/2001) sui soli
proventi percepiti da Fondi pensione e organismi di investimento collettivo del
risparmio esteri, purchè istituiti in Stati o
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di natura fiscale
con lo Stato italiano, mediante specifici accordi (cd. “Paesi white-list”).
I proventi percepiti dagli altri soggetti esteri,
residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la
doppia imposizione, possono essere assoggettati a ritenuta, nella misura
prevista in convenzione, a condizione che acquisiscano la documentazione
necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti obbligatori per
l’applicazione della convenzione, ivi compresa l’attestazione dell’autorità
fiscale dello Stato dove hanno la residenza.
9. Altre misure fiscali
Il D.L. 78/2010 contiene ulteriori disposizioni di
interesse per il settore, quali:
- “fiscalità di vantaggio” per le Regioni del Sud-Italia, mediante il riconoscimento della possibilità,
per queste, di intervenire con propria legge per modificare le aliquote IRAP
applicate, fino ad azzerarle, e per disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni
con riferimento alle nuove iniziative produttive (art.40).
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
verrà stabilito il periodo d’imposta a decorrere dal quale troveranno
applicazione le leggi regionali;
- “zone a burocrazia zero” per le nuove iniziative
produttive avviate, successivamente al 31 maggio 2010, nelle Regioni del Sud-Italia (art.43). Tali aree verranno istituite con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In merito, si segnala che dal novero delle “zone a
burocrazia zero” è esclusa la zona franca urbana de L’Aquila, con la
conseguenza che, per tale area territoriale, si rendono applicabili le
agevolazioni fiscali previste dall’art.1, commi 340 e seguenti della legge
296/2006[10];
- misure antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti
(artt.20-21).
In tal ambito, viene stabilito il limite di 5.000
euro[11] per il pagamento di importi in contanti e titoli al portatore. In caso
di inosservanza del nuovo limite è esclusa l’applicazione di sanzioni, in via
transitoria, dal 31 maggio al 15 giugno 2010.
Inoltre, la tracciabilità dei pagamenti è estesa anche alle operazioni
rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro. Con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno individuate modalità e termini
per la comunicazione telematica di tali operazioni;
- detassazione dei premi di produttività entro 6.000
euro, per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000
euro (art.53).
La misura della detassazione, che opera per le somme
erogate nel corso del 2011, verrà determinata dal Governo, d’intesa con le
Parti sociali entro il 31 dicembre 2010;
- introduzione, per le imprese UE che intraprendono in
Italia nuove attività economiche, della facoltà di applicare, in alternativa
alla normativa tributaria italiana, la disciplina fiscale vigente in uno degli
Stati membri UE (art.41).
La disciplina di favore può essere applicata, a
seguito di interpello all’Amministrazione finanziaria, per un periodo di tre
anni. Inoltre, le nuove attività economiche non devono risultare già avviate in
Italia prima della data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (ossia del 31
maggio 2010), e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato;
- differimento del versamento degli acconti
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuti per i periodi d’imposta
2011 e 2012 (art.55, commi 1 e 2).
Tale disposizione troverà attuazione con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia,
che ne stabilirà i limiti.
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[1] Ai fini delle suddette detrazioni, si ricorda che,
a pena di decadenza, v’è obbligo di pagamento con bonifico bancario (anche
on-line) o postale con riferimento alle spese sostenute per le seguenti
fattispecie:
detrazione IRPEF del 36%:
- esecuzione di interventi di recupero dei fabbricati
residenziali e delle relative pertinenze,
- acquisto di parcheggi pertinenziali;
detrazione del 55%:
- esecuzione di interventi di riqualificazione
energetica da parte di persone fisiche, enti, società semplici, s.n.s., s.a.s o imprese
familiari, non titolari di reddito d’impresa.
[2] Cfr. il nuovo art.9, comma 3-bis, del D.L.
185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, che, nella
versione previgente, consentiva tale possibilità unicamente per il biennio
2009-2010.
[3] In base al quale, in sede di erogazione di un
rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulti
iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita
segnalazione all’agente della riscossione, il quale provvede alla notifica
all’interessato di una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il
debito iscritto a ruolo (per le modalità attuative, cfr. Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 luglio 2008).
[4] Tale disposizione è stata introdotta in sede di
conversione del D.L. 78/2010.
[5] In pratica, si tratta dei soggetti che, alla data
del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale, ovvero la sede operativa, nei
comuni individuati ai sensi dall’art.1, comma 2, del D.L. 39/2009, ma che non
usufruiscono dell’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti ed
adempimenti al 20 dicembre 2010, ossia:
- persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa o
di lavoro autonomo;
- soggetti diversi dalle persone fisiche con volume
d’affari superiore a 200.000 euro.
[6] Tra l’altro, l’art.40, comma 8, del D.L. 78/2010
abroga i commi 17-20, dell’art.82, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni,
nella legge 133/2008, in base ai quali ai suddetti Fondi familiari o a
ristretta base partecipativa veniva applicata un’imposta patrimoniale pari
all’1% del valore netto del Fondo.
[7] Art.17, comma
5, D.P.R. 633/1972.
[8] Il D.L. 78/2010 prevede che, per tale fattispecie,
si rendano applicabili l’art.4, comma 1, n.3, della tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. 131/1986, ai fini dell’imposta di registro, l’art.10, comma
2, e l’art.4 della tariffa allegata ad D.Lgs.
347/1990, rispettivamente per l’imposta catastale ed ipotecaria.
[9] Art.19-bis,
comma 2, D.P.R. 633/1972.
[10] In particolare, per le “zone franche urbane” sono
previste le seguenti agevolazioni fiscali:
ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF ed IRES):
- esenzione per i primi cinque periodi d’imposta;
- riduzione, in diversa misura, nei nove periodi
d’imposta successivi;
ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP), esenzione per i primi cinque periodi d’imposta, fino a
concorrenza di 300.000 euro, commisurati al valore della produzione netta, per
ciascun periodo d’imposta;
- ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI),
esenzione, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2012, limitatamente agli
immobili posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l’esercizio delle
nuove attività economiche (immobili strumentali), che siano situati all’interno
delle zone franche urbane.
In ogni caso, seppure sia già intervenuta la delibera
CIPE (13 maggio 2010) che ne ha perimetrato
geograficamente l’ambito applicativo, l’efficacia delle citate agevolazioni è
subordinata all’autorizzazione comunitaria (art.10, comma 1-quinquies, D.L.
39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009), ad oggi non
ancora intervenuta.
[11] Fino all’entrata
in vigore del D.L. 78/2010, il limite era pari a 12.500 euro.