SICUREZZA SUL LAVORO - TESTO UNICO SULLA SICUREZZA -
AUTORITA’ DI VIGILANZA - APPLICAZIONE DELL’ART. 89, CO. 1, LETT. I) DEL D.LGS N. 81/08 - PARERE 27 LUGLIO 2010
Con parere del 27 luglio
2010, reso a seguito di istanza formulata dall’Ance, l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici ha fornito la propria interpretazione in
merito alla disposizione di cui all’art. 89, comma 1, lettera i) del decreto
legislativo n. 81 del 2008, così come modificata con decreto legislativo n. 106
del 2009, chiarendo agli operatori del settore alcuni dubbi interpretativi
nascenti dall’imprecisione del dettato normativo.
La disposizione, infatti,
contiene la definizione di “impresa affidataria” come ‘‘l’impresa titolare del
contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera
appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
A tale definizione generale il decreto legislativo n. 106 del 2009 ha aggiunto
un ulteriore paragrafo relativo ai consorzi del seguente tenore: ‘‘Nel caso in
cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga
la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti
pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori
oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di
imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di
assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente
accettato tale individuazioni”.
Dall’impostazione dei
compiti relativi alla sicurezza nel cantiere, può desumersi che il ruolo
spettante all’impresa affidataria abbia un carattere di generale coordinamento
e supervisione rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono agli
altri soggetti operanti in cantiere, in modo da garantirne il rispetto,
l’uniformità e la complessiva coerenza.
Ciò premesso, la questione
oggetto della richiesta all’Autorità riguardava la necessità di individuare
quale fosse l’impresa affidataria ai fini degli obblighi sulla sicurezza, a
seconda delle varie tipologie di soggetti che, nell’ambito dei lavori pubblici,
possono rendersi affidatarie del contratto di appalto.
Infatti, dall’esame
dell’art. 89, comma 1, lettera i), possono desumersi tre criteri direttivi:
a) in linea generale,
l’impresa affidataria coincide con il soggetto titolare del contratto di
appalto;
b) nel caso di ‘‘consorzio
tra imprese”, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori, il
ruolo di impresa affidataria è separato dalla titolarità del contratto ed è attribuito
all’impresa assegnataria dei lavori, qualora ve ne sia una soltanto;
c) nel caso di cui alla
lettera b), qualora vi siano più imprese assegnatarie dei lavori, deve essere
individuata un’unica impresa affidataria, indicata come tale nell’atto di assegnazione
dei lavori, previa accettazione da parte della stessa.
Con riferimento a tale
disposizione, si è posto il dubbio se la stessa riguardasse esclusivamente i
consorzi stabili ovvero anche i consorzi ordinari di imprese, e se i criteri
sopra evidenziati potessero o meno
trovare applicazione nei riguardi delle associazioni tra imprese.
Al riguardo, l’Autorità ha
chiarito che, laddove la disposizione utilizza il termine ‘‘consorzio tra
Impresa”, tale espressione debba essere intesa come generica e quindi
riferibile a tutti i casi di partecipazione in gara e aggiudicazione
dell’appalto nei confronti di soggetti plurimi. Pertanto, il riferimento ai
consorzi di imprese deve interpretarsi come estensione della relativa
disciplina ai consorzi stabili ed ordinari, nonché alle associazioni temporanee
di imprese.
Alla luce dei criteri sopra
visti, deve dunque ritenersi che, per il consorzio stabile, il ruolo di impresa
affidataria ai fini della sicurezza spetti all’impresa consorziata indicata in
sede di gara come esecutrice e, qualora ne siano indicate più d’una, il ruolo
spetta a quella liberamente individuata dal consorzio e che accetti detto
incarico.
Laddove il consorzio
stabile esegua i lavori in proprio, si applica la regola generale secondo la
quale è impresa affidataria il soggetto titolare del contratto e dunque il
consorzio stabile stesso.
Quanto all’associazione
temporanea di imprese, secondo l’Autorità, l’applicazione dei medesimi criteri
deve condurre a ritenere che il ruolo di impresa affidataria ‘‘dovrebbe essere
assunto dall’impresa mandataria”. Tuttavia, l’Autorità non sembra escludere
l’eventualità che le imprese associate, nell’esercizio della propria autonomia
negoziale, possano attribuire il ruolo ad altra impresa componente l’associazione.
Per quanto concerne i
consorzi ordinari, il parere evidenzia che in tale caso non sussiste un vero e
proprio rapporto di mandato tra le consorziate e pertanto l’individuazione
dell’impresa affidataria deve essere rimessa essenzialmente alla determinazione
del consorzio stesso.
In realtà, tale
argomentazione non appare pienamente convincente, in quanto anche nel caso di
consorzio ordinario sembra rinvenibile il ruolo dell’impresa mandataria,
quantomeno ai fini della disciplina della qualificazione e del regime di
responsabilità solidale.
Infine, l’Autorità
chiarisce che il momento in cui individuare l’impresa affidataria deve essere
collocato in un momento successivo all’aggiudicazione dei lavori e dunque alla
stipula del contratto di appalto, mediante apposita comunicazione alla stazione
appaltante. Ad avviso dell’Ance, il riferimento al momento della stipula del
contratto va inteso nel senso che detta comunicazione debba essere effettuata
comunque in tempo utile per consentire alla stazione appaltante di verificare
l’idoneità tecnico-professionale richiesta all’impresa affidataria per
l’espletamento delle relative funzioni.
Pertanto, in estrema
sintesi, possono riassumersi le seguenti conclusioni:
1) l’espressione ‘‘consorzi
di imprese” di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari
e associazioni temporanee;
2) l’impresa affidataria ai
fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di
più imprese esecutrici;
3) l’individuazione di tale
impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo
l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la
mandataria;
4) tale individuazione deve
essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita
comunicazione alla stazione appaltante.
In conclusione, si ritiene
che l’interpretazione fornita dall’Autorità, basata sulla lettera del dettato
normativo, costituisca senz’altro un opportuno chiarimento per gli operatori
del settore in una materia estremamente delicata e fonte di responsabilità,
quale quella della sicurezza nei cantieri.