INPS - UNIEMENS INDIVIDUALE - GESTIONE DEL DM10 VIRTUALE - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - MESSAGGIO N. 16252/2010

 

Si rammenta che con i dati contenuti nel flusso UNIEMENS individuale viene generato dalle procedure dell’Inps il cosiddetto “DM virtuale”, avente le stesse caratteristiche ed informazioni dell’ex DM10, unitamente ad eventuali nuovi specifici codici.

In merito alle fasi di ricostruzione e di gestione del “DM virtuale” l’Inps ha fornito le prime indicazioni con messaggio n. 6323 del 3 marzo 2010.

Tale messaggio ha, tra l’altro, precisato che nel sistema UNIEMENS individuale, nella sezione “denuncia Aziendale”, per la trasmissione dei dati retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti sono stati istituiti, tra gli altri, gli elementi dichiarativi “<TotaleADebito>” e “<TotaleACredito>”, corrispondenti, rispettivamente, al totale “A” ed al totale “B” dell’ex DM10. Questi elementi determinano il saldo per l’aggancio al relativo flusso contabile (flusso F24-saldo passivo-insoluto totale).

Sulle denunce UNIEMENS i datori di lavoro espongono gli elementi contributivi con arrotondamento al centesimo di euro, mentre negli elementi dichiarativi <TotaleADebito> e <TotaleACredito> gli importi sono denunciati con l’arrotondamento all’unità di euro.

Ai fini della gestione di detti arrotondamenti all’unità di euro, l’Inps ha istituito i nuovi codici “Q198” e “Q298” (che sono generati in automatico al momento della creazione del “DM10 virtuale”), per la quadratura, rispettivamente, tra la somma dei singoli elementi a debito del datore di lavoro e l’elemento <TotaleADebito>, che determina il totale A del DM10 (quadro B), e tra la somma dei singoli elementi a credito del datore di lavoro e l’elemento <TotaleACredito>, che determina il totale B del DM10 (quadro D).

L’Inps ha inoltre sottolineato che, qualora la somma degli importi esposti nelle denunce individuali risulti inferiore agli importi dichiarati a debito e/o a credito nella “denuncia aziendale”, la differenza viene evidenziata con i codici: “0033” per la differenza tra l’importo dichiarato <TotaleADebito>e la somma degli importi a debito ricostruiti (quadro “BC”); “0057” per la differenza tra l’importo dichiarato <TotaleACredito> e la somma degli importi a credito ricostruiti (quadro “D”).

L’eventuale differenza fra il numero delle denunce dichiarate e quelle pervenute, viene evidenziata nel campo “n. dipendenti” del quadro “BC” con il codice “0032” .

I “DM10 virtuali” così ricostruiti sono trasferiti sull’archivio di appoggio delle Sedi Inps di competenza, dove possono essere dalle stesse visualizzati con le consuete modalità.

Al punto 10. del messaggio n. 10025 del 13 aprile 2010, l’Inps ha poi fornito chiarimenti in merito alle codifiche riportate sul “DM virtuale” in alcune specifiche fattispecie.

La stessa Direzione Generale è tornata sull’argomento con messaggio n. 16252 del 18 giugno 2010, il cui testo è a disposizione presso i nostri uffici.

In detto messaggio l’INPS precisa che i “DM virtuali” ricostruiti possono rientrare in tre casistiche distinte:

- “quadrati”, quando le somme degli importi a debito e /o a credito (ex quadri “BC” e “D”) quadrano con gli importi indicati nell’elemento dichiarativo “dati di quadratura” (“TotaleADebito” e/o “TotaleACredito”).

Sono considerati tali anche i “DM10 virtuali” che presentano una differenza per quadro di € 5,00. Per i “DM10 virtuali” ricostruiti entro il 30 aprile 2010 la tolleranza è stata pari a € 25,00;

- “provvisori”, quando le somme degli importi a debito e/o a credito ricostruiti (ex quadri “BC” e “D”) sono inferiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi “TotaleADebito” e “TotaleACredito” presenti nei “dati di quadratura” della denuncia aziendale e tali differenze sono superiori alla tolleranza. In fase di ricostruzione viene generato il codice “0033” per la differenza riscontrata nelle somme a debito (quadro “B/C”) ed il codice “0057” per le somme a credito (quadro “D”);

- “provvisori anomali”, quando le somme degli importi a debito (ex quadro “B/C”) e/o a credito (ex quadro “D”) risultano superiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi “TotaleADebito” e “TotaleACredito” e tali differenze sono superiori alla tolleranza.

L’Inps afferma inoltre che il mancato invio della denuncia aziendale, non consentendo la ricostruzione del “DM10 virtuale”, costituisce una irregolarità (per assenza del DM10), che comporta l’accensione del “semaforo rosso” nel cassetto previdenziale.

Sulla consolle questa condizione viene classificata come “DM10 non generabile”, riportando la matricola azienda, il periodo e l’informazione del mancato invio della “dichiarazione aziendale”.

Al riguardo, si ricorda che, in presenza dell’indicazione del “semaforo rosso”, l’Istituto non procede al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Tuttavia, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (Cfr. la nostra circolare n. 685 su “l’Informazione” n. 46 del 14.12.2007), la situazione di irregolarità ostativa al rilascio del DURC può essere sanata entro un termine non superiore a quindici giorni.

In tale ipotesi, come previsto dall’art. 6, comma 3, dello stesso decreto, il termine di trenta giorni stabilito per il rilascio del predetto documento resta sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione.