INPS - UNIEMENS INDIVIDUALE - GESTIONE DEL DM10 VIRTUALE
- ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - MESSAGGIO N. 16252/2010
Si rammenta che con i dati
contenuti nel flusso UNIEMENS individuale viene generato dalle procedure
dell’Inps il cosiddetto “DM virtuale”, avente le stesse caratteristiche ed
informazioni dell’ex DM10, unitamente ad eventuali nuovi specifici codici.
In merito alle fasi di
ricostruzione e di gestione del “DM virtuale” l’Inps ha fornito le prime
indicazioni con messaggio n. 6323 del 3 marzo 2010.
Tale messaggio ha, tra
l’altro, precisato che nel sistema UNIEMENS individuale, nella sezione
“denuncia Aziendale”, per la trasmissione dei dati retributivi e contributivi
dei lavoratori dipendenti sono stati istituiti, tra gli altri, gli elementi
dichiarativi “<TotaleADebito>” e “<TotaleACredito>”, corrispondenti, rispettivamente, al
totale “A” ed al totale “B” dell’ex DM10. Questi elementi determinano il saldo
per l’aggancio al relativo flusso contabile (flusso F24-saldo passivo-insoluto totale).
Sulle denunce UNIEMENS i
datori di lavoro espongono gli elementi contributivi con arrotondamento al
centesimo di euro, mentre negli elementi dichiarativi <TotaleADebito>
e <TotaleACredito> gli importi sono denunciati
con l’arrotondamento all’unità di euro.
Ai fini della gestione di
detti arrotondamenti all’unità di euro, l’Inps ha istituito i nuovi codici
“Q198” e “Q298” (che sono generati in automatico al momento della creazione del
“DM10 virtuale”), per la quadratura, rispettivamente, tra la somma dei singoli
elementi a debito del datore di lavoro e l’elemento <TotaleADebito>,
che determina il totale A del DM10 (quadro B), e tra la somma dei singoli
elementi a credito del datore di lavoro e l’elemento <TotaleACredito>,
che determina il totale B del DM10 (quadro D).
L’Inps ha inoltre
sottolineato che, qualora la somma degli importi esposti nelle denunce
individuali risulti inferiore agli importi dichiarati a debito e/o a credito
nella “denuncia aziendale”, la differenza viene evidenziata con i codici:
“0033” per la differenza tra l’importo dichiarato <TotaleADebito>e
la somma degli importi a debito ricostruiti (quadro “BC”); “0057” per la
differenza tra l’importo dichiarato <TotaleACredito>
e la somma degli importi a credito ricostruiti (quadro “D”).
L’eventuale differenza fra
il numero delle denunce dichiarate e quelle pervenute, viene evidenziata nel
campo “n. dipendenti” del quadro “BC” con il codice “0032” .
I “DM10 virtuali” così
ricostruiti sono trasferiti sull’archivio di appoggio delle Sedi Inps di
competenza, dove possono essere dalle stesse visualizzati con le consuete
modalità.
Al punto 10. del messaggio
n. 10025 del 13 aprile 2010, l’Inps ha poi fornito chiarimenti in merito alle
codifiche riportate sul “DM virtuale” in alcune specifiche fattispecie.
La stessa Direzione
Generale è tornata sull’argomento con messaggio n. 16252 del 18 giugno 2010, il
cui testo è a disposizione presso i nostri uffici.
In detto messaggio l’INPS
precisa che i “DM virtuali” ricostruiti possono rientrare in tre casistiche
distinte:
- “quadrati”, quando le
somme degli importi a debito e /o a credito (ex quadri “BC” e “D”) quadrano con
gli importi indicati nell’elemento dichiarativo “dati di quadratura” (“TotaleADebito” e/o “TotaleACredito”).
Sono considerati tali anche
i “DM10 virtuali” che presentano una differenza per quadro di € 5,00. Per i
“DM10 virtuali” ricostruiti entro il 30 aprile 2010 la tolleranza è stata pari
a € 25,00;
- “provvisori”, quando le
somme degli importi a debito e/o a credito ricostruiti (ex quadri “BC” e “D”)
sono inferiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi “TotaleADebito” e “TotaleACredito”
presenti nei “dati di quadratura” della denuncia aziendale e tali differenze
sono superiori alla tolleranza. In fase di ricostruzione viene generato il
codice “0033” per la differenza riscontrata nelle somme a debito (quadro “B/C”)
ed il codice “0057” per le somme a credito (quadro “D”);
- “provvisori anomali”,
quando le somme degli importi a debito (ex quadro “B/C”) e/o a credito (ex
quadro “D”) risultano superiori ai rispettivi valori indicati negli elementi
dichiarativi “TotaleADebito” e “TotaleACredito”
e tali differenze sono superiori alla tolleranza.
L’Inps afferma inoltre che
il mancato invio della denuncia aziendale, non consentendo la ricostruzione del
“DM10 virtuale”, costituisce una irregolarità (per assenza del DM10), che
comporta l’accensione del “semaforo rosso” nel cassetto previdenziale.
Sulla consolle questa
condizione viene classificata come “DM10 non generabile”, riportando la
matricola azienda, il periodo e l’informazione del mancato invio della
“dichiarazione aziendale”.
Al riguardo, si ricorda
che, in presenza dell’indicazione del “semaforo rosso”, l’Istituto non procede
al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Tuttavia, ai sensi
dell’art. 7, comma 3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (Cfr. la nostra
circolare n. 685 su “l’Informazione” n. 46 del 14.12.2007), la situazione di
irregolarità ostativa al rilascio del DURC può essere sanata entro un termine
non superiore a quindici giorni.
In tale ipotesi, come
previsto dall’art. 6, comma 3, dello stesso decreto, il termine di trenta
giorni stabilito per il rilascio del predetto documento resta sospeso sino
all’avvenuta regolarizzazione.