PARCHEGGI
PERTINENZIALI E CONTRIBUTO CONCESSORIO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA
La
legge 122/1989 (Legge Tognoli), nel disciplinare i parcheggi pertinenziali
delle unità immobiliari, ha modificato il regime dell'onerosità degli spazi
destinati ad autorimesse singole o collettive.
Infatti,
con l'art. 11, si sono classificati tutti i tipi di parcheggio come opere di
urbanizzazione anche ai fini dell'esenzione totale dei contributi concessori,
in virtù dell'assimilazione alle opere di cui all'art. 9 primo comma lett. F
della legge n° 10/1977.
Sull'argomento
è intervenuto il TAR Lombardia, con sentenza n° 914/99, in cui richiamando la
122/1989 ha ritenuto superato il D.M. 10.5.1977 nella parte in cui all'art. 2
ed alla relativa tabella 2 allegata conteggia le superfici relative ai
parcheggi. Infatti tali superfici , anche se non assoggettate ad onere,
attraverso le tabelle, 3 e 4 vanno a determinare la classe dell'edificio e,
quindi, incrementano il costo di costruzione che costituisce la base del
computo della quota che, deve essere corrisposta.
Il
Comune di Milano (ad esempio) sulla base della sentenza, riguardante una
concessione edilizia dal medesimo rilasciata, si è prontamente adeguato con la
direttiva.
Per
maggior chiarezza sull'argomento, oneri concessori relativi al costo di
costruzione, il modulo per il conteggio degli stessi è previsto dal DM 10
maggio 1977 G.U. 31 maggio 1977 n° 146.