INPS - CERTIFICAZIONE DI
MALATTIA - INVIO TELEMATICO DA PARTE DEL MEDICO CURANTE - CIRCOLARE N. 60/2010
Con circolare n. 60 del 16
aprile 2010, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha fornito
istruzioni operative in merito alla trasmissione telematica all’Istituto, per
il tramite del SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, delle certificazioni di malattia da parte dei
medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o in regime di convenzione.
Detto obbligo ricadeva sui
medici a partire dal 3 aprile 2010, ma in via amministrativa è stato fissato un
periodo transitorio di tre mesi, scaduto il 3 luglio scorso.
Di conseguenza, da questa
data il medico deve utilizzare l’invio telematico.
Peraltro in alcuni casi è
emerso che in diverse Regioni i medici non rispettano tale obbligo, affermando
che la documentazione cartacea non sarebbe più necessaria e che, pertanto,
anche nei confronti del datore di lavoro il dipendente avrebbe così adempiuto
ai suoi obblighi.
Ciò contrasta con il
Decreto Ministeriale 26 febbraio 2010, che, come ricorda anche la circolare
Inps in parola, dispone chiaramente l’obbligo per il medico curante di
rilasciare la documentazione cartacea, la cui stampa è prevista dalla nuova
procedura informatica, per il datore di lavoro (senza diagnosi) e per lo stesso
assistito (con diagnosi).
Sulla base di quanto sopra
esposto continua a sussistere l’obbligo del lavoratore di certificare l’assenza
per malattia entro i termini stabiliti dalla contrattazione collettiva e di
legge, a prescindere dall’adesione o meno del medico di lavoro alla procedura
informatica.
Inps
Roma, 16 aprile 2010
Circolare n. 60
Oggetto: Trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia all’Inps.
Aspetti organizzativi e
prime istruzioni operative.
Sommario: Istruzioni per la
trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.
Premessa
Con il decreto del
Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze del 26.02.2010
(Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) si è concluso un lungo percorso normativo
mediante il quale il legislatore, ispirandosi ai principi di sviluppo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’azione amministrativa
(Codice dell’amministrazione digitale) ha disposto il collegamento in rete dei
medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia all’Inps, per i lavoratori del settore privato.
Anche per il settore
pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della
digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica,
con la circolare n. 1 del 19.03.2010, hanno fornito istruzioni operative per la
trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il
settore privato.
Evoluzione legislativa.
Come è noto, già con il
comma 149 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) è stata
prevista la trasmissione on-line del certificato di malattia, da parte del
medico curante, all’Inps.
Successivamente, con la
legge finanziaria per il 2007 (art. 1,
c. 810, della legge n. 296/2006) si è aggiunto il comma 5-bis, all’art. 50 del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003,
e si è reso disponibile, a partire dal
1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole
tecniche del Sistema pubblico di connettività (artt. 72 e ss. del Codice
dell’amministrazione digitale) al fine di portare avanti, tra l’altro, il
processo di telematizzazione dei certificati.
Con l’art. 8 del D.P.C.M. del 26.03.2008, si sono definiti i principi
generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell’economia e delle
finanze e denominato SAC (sistema di
accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e
trasmissione dei dati, in attesa di ulteriori modalità attuative da definirsi con
decreto interministeriale.
Tale decreto ed il
disciplinare tecnico, ad esso collegato, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in
data 19.03.2010, sono diventati operativi a partire dal quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione (3.04.2010).
Parallelamente
all’evoluzione legislativa sopra delineata, relativa ai certificati medici del
settore privato, sono state emanate, con l’art. 55 septies
del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione
telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore
pubblico. Tali disposizioni sono divenute operative con la circolare n.1/2010,
citata in premessa.
1. Effetti della nuova
disciplina.
A partire dal 3 aprile
2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del
SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il
tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia
cartacea all’interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell’economia e
delle finanze apposite credenziali di accesso.
Il certificato così
trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino
intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa
identificazione con PIN. L’attestato di malattia è reso invece disponibile per
il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.
Inoltre, i certificati dei
lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata
dall’Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali.
2. Descrizione del
processo.
Il processo in questione
prevede competenze specifiche così ripartite:
- i medici certificatori
(dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al
sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle
finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i
certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di
fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi
erogati dal SAC;
- dopo l’invio all’Inps, il
SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del
certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
- l’Inps, sulla base delle
informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti
dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro
al quale mettere a disposizione l’attestato;
- l’Inps rende disponibili
ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di
stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento
tramite PIN;
- l’Inps mette a
disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito
Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate,
vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato,
(accesso con codice fiscale e numero del certificato);
- l’Inps canalizza verso le
proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per
la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il
pagamento diretto delle prestazioni.
2.1 Medico curante
La trasmissione del
certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l’inserimento da
parte del medico curante dei seguenti dati:
- codice fiscale del
lavoratore;
- residenza o domicilio
abituale;
- eventuale domicilio di
reperibilità durante la malattia;
- codice di diagnosi,
mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si
aggiunge alle note di diagnosi;
- data di dichiarato inizio
malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia
nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o
ricaduta della malattia;
- modalità ambulatoriale o
domiciliare della visita eseguita.
Il medico curante, alla
restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:
A) dell’attestato di
malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
B) del certificato di
malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice
nosologico.
In caso di impossibilità
per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al
lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e
l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata
dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato
direttamente dal sito Internet dell’Istituto.
E’ previsto un periodo
transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il
medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo
le modalità vigenti.
2.2 Datore di lavoro.
L’Inps mette a disposizione
dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia
relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPS
www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN
(v. Allegato Manuale di consultazione degli attestati di malattia).
2.3 Lavoratore.
L’Inps mette a disposizione
dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai
propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante. Per
accedere al servizio, disponibile nel sito Inps – servizi on-line, sono
previste due modalità:
1) tramite un codice PIN,
con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi
di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
2) mediante l’inserimento
del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi
indispensabili per accedere all’attestato cercato.
Il lavoratore avente
diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove
disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di
malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.
3. Abilitazioni per
accedere al sistema.
Il Ministero dell’Economia
e Finanze rilascia specifiche credenziali di accesso al sistema SAC ai medici
dipendenti o convenzionati con il S.S.N.
Invece l’Inps rilascia il
PIN:
a) ai cittadini che ne
fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure previste:
internet, Contact Center e uffici Inps;
b) ai datori di lavoro
pubblico o privato o a loro incaricati che si debbono presentare presso una
Sede Inps muniti di:
- modulo di richiesta
compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale
rappresentante ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma
associata o societaria, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN
per l’accesso agli attestati di malattia del personale;
- modulo di richiesta
“individuale” compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata
la fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore.
I moduli richiesti sono
forniti in allegato.
Le pubbliche
amministrazioni o le aziende in possesso di PIN, sono tenute a chiedere
tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi della cessazione
dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura
dell’intestatario del PIN e l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato,
l’abilitazione.
L’operatore Inps,
incaricato del rilascio dei PIN, dopo aver verificato la correttezza formale
della richiesta e l’identità del richiedente, deve, utilizzando la funzione
“Verifica rapporto di lavoro” della procedura di assegnazione PIN, accertare
che la persona da autorizzare sia dipendente dell’Amministrazione o
dell’azienda il cui rappresentante ha sottoscritto i documenti di richiesta.
A verifiche completate il
funzionario Inps provvede al rilascio del PIN selezionando la classe utente
“Datore di lavoro (certificazione di malattia)”.
Qualora l’utente sia già in
possesso di un PIN per altre finalità si dovrà procedere ad aggiungere
l’autorizzazione al servizio “Consultazione attestati di malattia” mediante la
funzione “Modifica autorizzazioni ai servizi”.
Nelle more di decisioni che
debbono essere concordate con le parti interessate, per il momento, i
consulenti di lavoro sono esclusi dalla concessione di tale servizio.
4. Assistenza agli
utenti
Il sistema di accoglienza
centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e Finanze fornisce l’assistenza
agli utenti dello stesso tramite il servizio di Call
Center, raggiungibile attraverso il numero gratuito 800030070.
L’Inps
fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tramite gli operatori
del Contact Center Integrato Inps-Inail,
raggiungibile attraverso il numero gratuito 803164.
Gli
operatori del Contact Center forniscono
telefonicamente supporto nella navigazione e uso delle procedure di
consultazione dei certificati, inviati telematicamente dal medico curante,
nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale sulla
materia.
Inoltre
forniscono ai medici curanti informazioni e risposte riguardanti esclusivamente
i quesiti di interesse medico legale in collaborazione con il Coordinamento
Generale medico legale per il tramite della U.O.C.
Prestazioni a sostegno del reddito quale struttura di riferimento per le
relative specifiche risposte.
Il Contact Center assiste, inoltre, i lavoratori anche per
l’assegnazione o attivazione del PIN cittadino, necessario per la consultazione
e stampa dei propri certificati di malattia.
5. Gestione dei
certificati telematici da parte delle strutture periferiche Inps
Successivamente alla
ricezione dei certificati trasmessi dai medici vengono individuati quelli dei
lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia per essere destinati alle
strutture operative Inps competenti per residenza del lavoratore ed essere
registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di malattia.
Tutti sono immediatamente disponibili per le attività previste dai flussi di
processo dell’Area malattia.
Per i medici Inps, nella
procedura di gestione della certificazione di malattia - flusso “certificati
ricevuti via internet” - sono a disposizione funzioni per esaminare i
certificati telematici che pervengono giornalmente e per disporre, d’ufficio,
visite mediche di controllo.
Nel manuale operativo,
consultabile da Intranet in Utilità - Manuali, software e documentazione -
Prestazioni non pensionistiche, le diverse funzioni sono descritte dettagliatamente
(v. Allegato Funzioni certificati telematici).
Con la circolare n. 120 del 6 agosto 2004, il
processo di certificazione della malattia e di erogazione della relativa
indennità era stato completamente ridisegnato anche al fine di progressivo
adeguamento alle novità normative e organizzative in materia di telematizzazione.
L’avvio della trasmissione
telematica dei certificati, che abolisce onerose e ripetitive attività manuali,
quali l’acquisizione e l’archiviazione, e l’imminente rilascio in produzione di
tre nuovi applicativi, ovvero il Data Mining per la
scelta delle Visite mediche di controllo a più alto rischio aziendale, il
rilascio della procedura per la
Richiesta tramite Portale INPS delle VMC da parte di datori di lavoro
pubblici e privati nonché la telematizzazione delle VMCd e dei rapporti con i medici di controllo, consentirà
la completa reingegnerizzazione del
processo di certificazione della malattia, con evidenti benefici attesi sia in
termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del
processo.
Nel rispetto dei principi
di pertinenza, non eccedenza e di necessità del trattamento dei dati sensibili,
il nuovo processo così ulteriormente rimodellato e innovato sarà comunque
gestito separando le attività di competenza sanitaria da quelle di competenza
amministrativa secondo le modalità previste dalla circolare n. 87 del 12
settembre 2008, con la specificazione che le attività saranno ripartite secondo
i principi contenuti nella circolare n. 102 del 12 agosto 2009.
Inoltre, con riferimento
alla fase sperimentale di applicazione della circolare n. 102 del 12 agosto
2009, le attività di gestione della malattia sono ripartite secondo i principi
del nuovo modello organizzativo. In particolare, l’allocazione delle attività nelle
Sedi sperimentali segue la seguente distribuzione:
a) la funzione
medico-legale provvede alla valutazione professionale di competenza dei
certificati medici ricevuti via internet e a tutte le attività connesse come da
circolari n. 120/2004 e n. 87/2008, ivi compresa la gestione delle visite
mediche di controllo, con esclusione della fase di consuntivazione e delle
competenze gestionali amministrative relative al loro esito;
b) la funzione dell’area
flussi “Controllo Prestazioni” gestisce il complesso delle azioni
amministrative innescate dal flusso di invio telematico dei certificati, quindi
la gestione amministrativa delle visite mediche di controllo, l’applicazione
del regime sanzionatorio per gli assenti a visita non giustificati, i pagamenti
alle A.S.L., l’attivazione delle azioni surrogatorie
e la gestione dei rapporti con i datori di lavoro, l’Ufficio legale e l’area
contabile;
c) la linea di servizio
“Prestazioni a sostegno del reddito”, nell’ambito delle Agenzie interne e
complesse, e le Agenzie territoriali gestiscono le attività finalizzate alla
liquidazione dell’indennità di malattia; inoltre, assicurano l’acquisizione dei
certificati medici cartacei;
d) la funzione dell’area
flussi “Anagrafica e flussi” gestisce tutte le elaborazioni dei primi pagamenti
e dei pagamenti successivi delle indennità, così come descritto nel Flusso
Standardizzato di Processo dedicato alle Prestazioni a sostegno del reddito.
In attesa delle necessarie
implementazioni delle procedure a supporto del processo della certificazione
della malattia, delle visite mediche di controllo e delle prestazioni di
malattia e maternità, per lo svolgimento delle attività previste dal nuovo
modello organizzativo, sia i medici che il personale amministrativo delle
direzioni provinciali dovranno essere abilitati ad accedere alle procedure EAP
delle diverse strutture territoriali che rientrano nella competenza
organizzativa attribuita alla Sede provinciale.