INPS - DISTACCO NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA -
REGOLAMENTI CE N. 883/2004 E N. 987/2009 IN MATERIA DI
SICUREZZA SOCIALE - CIRCOLARI NN. 83, 98,99 E 100 DEL 2010
Dal 1° maggio 2010 il
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri
dell’Unione europea è disciplinato dalle norme del regolamento (CE) n. 883/2004,
così come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di
applicazione (CE) n. 987/2009, in sostituzione dei precedenti regolamenti CEE nn. 1408/1971 e 574/1972.
Le norme dei regolamenti
richiamati da ultimo continuano ad applicarsi solo in determinati casi.
Con la circolare n. 82/2010
l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai principi e alle disposizioni
generali dei nuovi regolamenti, sottolineando la novità dello scambio
telematico di informazioni tra le varie istituzioni degli Stati membri,
finalizzato a semplificare e velocizzare la trattazione e definizione delle
pratiche in materia.
Al riguardo, sono stati
predisposti appositi sistemi per la compilazione dei diversi documenti e la
trasmissione degli stessi tra gli Stati dell’Ue, attraverso i cosiddetti
‘‘punti di accesso” che, per l’Italia, sono stati individuati nel, Ministero
del lavoro, l’Inail,l’Inps e l’Inpdap.
Specifiche circolari sono
state quindi diramate per i diversi settori della sicurezza sociale, tutte
disponibili in una sezione dedicata del sito web dell’Istituto.
Tra queste, si evidenzia,
in particolare, che nella circolare n. 85/10 viene precisato che le norme sulla
totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli Stati comunitari o
convenzionati sono applicabili anche per il conseguimento del diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese
edili e affini di cui all’articolo 9, secondo comma, della legge n.427/1975.
A tal fine, la cessazione
dal lavoro deve essersi verificata in Italia nel settore dell’edilizia e la contribuzione estera da prendere in
considerazione deve riferirsi a periodi di effettiva attività svolta
esclusivamente nel settore edilizio (cfr. circolare Inps n. 3/92).
In analogia al principio
che esclude la totalizzazione per il diritto alla mobilità, l’Istituto
chiarisce che per quanto riguarda i seguenti trattamenti speciali:
- TS/DS edile ai sensi
dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/91;
- TS/EDILE ai sensi dell’articolo
3, commi 3 e 4, della legge n. 451/94;
la totalizzazione non è
ammessa poiché è richiesto, anche in questi casi, un requisito specifico che,
per le sue caratteristiche, non può che essere perfezionato sulla base dei soli
periodi di assicurazione maturati in Italia.
Alla legislazione
applicabile e al distacco comunitario è dedicata, invece, l’allegata circolare
n.83/10 esaminata, in sintesi, qui di seguito.
Le nuove disposizioni
attinenti ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea sono
contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16)
e nel Titolo II del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (articoli da
14 a 21).
Innanzitutto, l’articolo 11
del regolamento n. 883/2004 afferma il principio generale dell’unicità della
legislazione applicabile, in base al quale le persone destinatarie della
normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato.
Per la concreta
applicazione di tale principio i regolamenti stabiliscono alcuni criteri che,
con riferimento alle diverse fattispecie, consentono di individuare la
legislazione da applicare.
Per quanto di interesse,
secondo il principio della territorialità (c.d. lex
loci laboris), i lavoratori occupati nel territorio
di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato, anche nel
caso in cui i lavoratori medesimi abbiano la residenza in un altro Stato membro
o l’impresa/datore di lavoro abbia la sede legale o la sede dell’attività in
uno Stato diverso.
Tuttavia, anche la nuova
normativa comunitaria contempla, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento
n.883/2004, il distacco di lavoratori dipendenti o autonomi quale eccezione a
tale principio.
Nello specifico, la persona
che svolge un’attività subordinata in uno Stato membro alle dipendenze di un
datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività in tale Stato, può
essere distaccata in un altro Stato membro e rimanere soggetta alla
legislazione del primo Stato (principio della personalità) se:
- l’attività lavorativa
nello Stato di destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro da cui
normalmente dipende;
- la durata prevedibile
dell’attività non sia superiore a ventiquattro mesi (in precedenza erano
dodici);
- la persona non venga
inviata in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo
massimo di ventiquattro mesi.
Si sottolinea che il
regolamento di applicazione prevede che per ‘‘persona che esercita un’attività
subordinata” nel senso sopra indicato si intende anche una persona assunta
nella prospettiva del distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente
prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata
fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di
lavoro è stabilito.
Un lavoratore può quindi
essere assunto per essere distaccato e la data di assunzione può coincidere con
l’inizio del distacco, purché il lavoratore, prima dell’assunzione finalizzata
al distacco, risulti iscritto al regime assicurativo dello Stato membro di provenienza
da almeno un mese.
Per il mantenimento della
legislazione dello Stato membro di invio è inoltre indispensabile che il datore
di lavoro di norma svolga attività sostanziali sul territorio dello Stato in
cui ha stabilito la propria sede.
Al fine di stabilire la
sussistenza di tale requisito è necessario che l’istituzione competente dello
Stato membro di invio valuti una serie di elementi caratterizzanti l’attività
del datore di lavoro e la natura delle attività svolta, prendendo a riferimento
- chiarisce l’Inps - un periodo indicativo di almeno due mesi.
Essenziali per la liceità
del distacco sono inoltre le condizioni seguenti:
a) l’attività svolta dal
lavoratore nello Stato di destinazione deve essere esercitata per conto del
datore di lavoro che lo ha distaccato; deve, cioè, mantenersi per tutto il
periodo del distacco un legame diretto tra lavoratore e datore di lavoro;
b) deve trattarsi di
un’attività limitata nel tempo, considerando che il distacco, di norma, non può
essere superiore a 24 mesi;
c) il lavoratore non deve
essere inviato in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del
distacco, avendo riferimento alle mansioni specifiche del lavoratore distaccato
e dei lavoratori già distaccati nello stesso Stato membro nei due anni che
precedono il rilascio dell’attestazione relativa alla legislazione applicabile.
L’Istituto precisa altresì
che in considerazione delle caratteristiche peculiari del contratto di
apprendistato, l’apprendista, in linea di principio, non può essere distaccato,
salva l’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività all’estero rientri nel
programma di formazione ed, in tal caso, il datore di lavoro dovrà fornire
idonea documentazione comprovante la continuazione dell’attività formativa
all’estero secondo le modalità previste dalla normativa italiana (registrazione
delle ore, presenza di un tutor ecc.).
Ai sensi di quanto
prescritto dalla Decisione comunitaria allegata alla circolare, viene quindi
evidenziato che la temporanea sospensione del lavoro da parte del lavoratore
distaccato dovuta a ferie, malattia, corsi di formazione presso l’impresa
distaccante etc., non costituisce un’interruzione del periodo di distacco che
possa consentirne il prolungamento oltre la data inizialmente fissata.
Pertanto, un’estensione del distacco che tenga conto dei periodi di sospensione
non potrà essere autorizzata.
L’interruzione del distacco
è invece determinata dal rientro del lavoratore nello Stato di provenienza
prima del termine previsto e, in tal caso, il lavoratore e/o il datore di
lavoro devono informare della cessazione anticipata l’istituzione competente
dello Stato membro di provenienza, alla quale deve riferirsi anche quando il
lavoratore, durante il periodo di distacco, venga assegnato o trasferito a
un’altra impresa nello Stato di provenienza.
Si precisa, inoltre, che,
nel caso di distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo sarà
considerato separato solo se viene rispettato un periodo di interruzione di
almeno due mesi. Peraltro, i distacchi consecutivi in Stati membri diversi
danno in ogni caso origine a un nuovo distacco.
Come accennato, le nuove
disposizioni comunitarie hanno esteso la durata massima del distacco da dodici
a ventiquattro mesi, con conseguente abrogazione delle disposizioni riguardanti
la proroga del distacco previste dall’articolo 14 del regolamento n. 1408/71.
Tuttavia, qualora per
particolari esigenze la durata del distacco debba essere prorogata, l’articolo
16 del regolamento n. 883/2004 (che sostituisce l’articolo 17 del regolamento
n. 1408/71) consente agli organismi competenti degli Stati membri interessati
(che per l’Inps sono le Direzioni regionali) di stipulare, per alcune persone o
categorie, Accordi in deroga.
I nuovi regolamenti,
infine, allo scopo di garantire alle persone interessate la piena tutela dei
diritti di sicurezza sociale, prevedono norme più dettagliate per i casi di
lavoro contemporaneo in due o più Stati.
La persona che esercita
abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello
Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività
in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro
aventi la propria sede legale o la sede delle loro attività in diversi Stati
membri;
b) alla legislazione dello
Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua
sede legale o la sede delle sue attività, se essa non esercita una parte
sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
Qualora il lavoratore
eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un
datore di lavoro stabilito sul territorio di uno Stato extracomunitario e
risieda in uno Stato membro, è soggetto alla legislazione dello Stato di
residenza, anche se in tale Stato non vi esercita una parte sostanziale della
sua attività.
Per stabilire se una parte
sostanziale dell’attività sia svolta in uno Stato membro deve farsi riferimento
ad alcuni parametri generale. Occorre verificare, innanzitutto, che l’attività,
tenendo conto dell’orario di lavoro e della retribuzione, sia almeno pari al
25% dell’attività complessivamente esercitata dal lavoratore.
Se invece il lavoratore
esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività autonoma in vari
Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui esercita
l’attività subordinata, mentre nel caso in cui eserciti un’attività lavorativa
autonoma in uno Stato membro e un’attività subordinata in due o più Stati
membri, la legislazione da applicare è determinata secondo i criteri sopra
indicati relativi all’esercizio abituale di attività subordinata in diversi
Stati membri.
Per gli ulteriori
chiarimenti forniti dall’Istituto si rinvia ad una puntuale lettura della
circolare, in particolare riguardo le modalità per individuare la legislazione
applicabile nell’ipotesi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri,
che prevedono, in caso di divergenza tra gli Stati membri, l’applicazione di
una legislazione in via provvisoria e l’espletamento di una procedura di
conciliazione nel merito, nonchè le disposizioni
relative alle forme di assicurazione.
Con la circolare n. 99/10,
parimenti allegata, l’Inps, a fronte dell’estensione del periodo di distacco da
12 a 24 mesi, ha trasmesso il nuovo formulario A1 (Certificato relativo alla
legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato), pubblicato dai
competenti organismi comunitari e sostitutivo del formulario E 101, mentre,
eccezioni a parte, il formulario E 102 è stato abolito.
La circolare chiarisce,
inoltre, che i nuovi regolamenti non contengono alcuna disposizione transitoria
relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma dei
regolamenti nn.1408/71 e 883/2004.
Pertanto, al fine di
garantire la continuità giuridica tra i due regolamenti e assicurare
l’applicazione uniforme delle regole sul distacco durante il periodo di
transizione, la Decisione comunitaria n. A3 del 17 dicembre 2009 ha stabilito
che, qualora il periodo di distacco abbia avuto inizio prima della data di
entrata in vigo re del regolamento n. 883/2004, ossia
prima del 1° maggio 2010, e sia proseguito successivamente, per il calcolo del
periodo massimo di distacco di 24 mesi si considerano sia i periodi antecedenti
che quelli successivi al 1° maggio 2010.
Per maggiore chiarezza, il
Ministero del lavoro ha fornito una serie di esempi, allegati alla circolare,
relativi alle situazioni più ricorrenti che possono verificarsi al 1° maggio
2010.
Si rammenta che i nuovi
regolamenti non si applicano a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Paesi per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti nn.1408/71
e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.
I regolamenti e i formulari
citati da ultimo continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati
terzi alle condizioni previste dal regolamento n. 859/2003.
Con circolare n. 98/10
l’Inps, in ottemperanza alla richiesta di diffusione da parte della Commissione
europea, ha fornito i link per accedere a portali e siti web contenenti
informazioni sulla nuova regolamentazione comunitaria e sulle legislazioni
nazionali in materia di sicurezza sociale.
In allegato alla circolare
n. 100, alla luce di quanto sopra esposto, l’Inps rende disponibili, i nove
pacchetti formativi sui nuovi regolamenti comunitari, che riportano le
informazioni attualmente disponibili con riferimento ai nuovi formulari o Paper SED, alcuni dei quali potranno essere rinumerati o ridenominati dai competenti organismi comunitari in attesa
della pubblicazione definitiva.
In particolare i pacchetti
di che trattasi sono strutturati nel modo seguente:
- Introduzione;
- parte generale;
- prestazioni
pensionistiche;
- prestazioni familiari;
- prestazioni di
malattia/maternità;
- prestazioni di disoccupazione;
- legislazione applicabile
e distacchi;
- compensazione e recuperi;
- progetto EESSI.
Infine si rammenta che le
circolari citate nel presente articolo sono disponibili, oltre che sul sito
dell’Inps, anche sul sito del Collegio in calce alla presente.
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