INPS - INDENNITà DI TRASFERTA SUPERIORE A QUELLA CONTRATTUALE - LIMITE PER L’ESENZIONE CONTRIBUTIVA - MESSAGGIO N. 19685/10

 

L’Inps, con messaggio n. 19685/10, che si riproduce in calce alla presente, è tornato sull’argomento relativo all’indennità di trasferta e in particolare sulla possibilità riconosciuta al datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti una indennità di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ma sempre nei limiti previsti dall’art. 51, co. 5 del Tuir.

A tal riguardo, il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza di interpello n. 14/10, aveva già precisato che tale fattispecie è ammissibile, in quanto si configura una deroga in melius dei trattamenti riconosciuti in favore dei lavoratori.

Successivamente il Ministero, con nota 21 aprile 2010, ha chiarito che tale regime trova applicazione anche nei casi in cui la corresponsione a titolo di trasferta di importi superiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva trovi espressa previsione in accordi individuali.

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l’Inps ha precisato che, ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione contributiva, l’importo dell’indennità di trasferta:

1) non deve comunque superare i limiti di euro 46,48 giornaliere per le trasferte in Italia ed euro 77,47 per le trasferte all’estero;

2) deve essere disciplinato o in un accordo aziendale (regolarmente depositato presso   l’Ufficio provinciale del lavoro e Enti previdenziali competenti territorialmente) o da espressa previsione contenuta in accordi individuali.

Pare opportuno che l’accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore, dove vi sia una previsione di miglior trattamento per quanto riguarda la disciplina della trasferta, sia legato alla singola missione e redatto in forma scritta, e accettato e firmato dal lavoratore medesimo.

 

Inps

 

Roma, 28 luglio 2010

 

Messaggio n. 19685

 

Oggetto: Risposta del Ministero del lavoro a interpello n. 14/2010 in materia di indennità di trasferta. Chiarimenti.

Con la richiesta di interpello n. 14/2010 sono stati chiesti al Ministero del lavoro chiarimenti in ordine all’ammissibilità per il datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti una indennità di trasferta di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello) ma comunque inferiore ai limiti di cui all’art. 51, comma 5, del TUIR (€ 46,48 giornaliere per le trasferte in Italia e € 77,47 per le trasferte all’estero).

Al riguardo il Ministero del lavoro, con risposta del 2 aprile 2010, si è espresso in senso favorevole ritenendo ammissibile il realizzarsi della predetta fattispecie.

In particolare è stato chiarito che la previsione, in sede di contrattazione aziendale, di una indennità di trasferta in misura superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva si configura come una deroga in melius e pertanto deve ritenersi ammissibile.

Ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione fiscale e contributiva l’importo della predetta indennità non deve comunque superare i limiti di cui all’art.51 comma 5, del TUIR (diversamente la quota eccedente deve essere assoggettata a contribuzione) e l’accordo aziendale deve essere stato regolarmente depositato presso gli Enti preposti (art. 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 318/1996 convertito dalla L. n. 402/1996).

Il suesposto regime contributivo, alla luce di quanto ulteriormente precisato dal Ministero con risposta del 21 aprile 2010, trova applicazione anche nei casi in cui la corresponsione a titolo di trasferta di importi superiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva trovi espressa previsione in accordi individuali.

Tutte le strutture centrali e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti forniti con il presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi che in fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi, ponendo in essere i conseguenti atti di propria competenza, e ricorrendo, ove del caso, all’esercizio dei poteri di autotutela.