INPS - INDENNITà DI TRASFERTA
SUPERIORE A QUELLA CONTRATTUALE - LIMITE PER L’ESENZIONE CONTRIBUTIVA - MESSAGGIO
N. 19685/10
L’Inps, con messaggio n.
19685/10, che si riproduce in calce alla presente, è tornato sull’argomento
relativo all’indennità di trasferta e in particolare sulla possibilità
riconosciuta al datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti una
indennità di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione
collettiva, ma sempre nei limiti previsti dall’art. 51, co.
5 del Tuir.
A tal riguardo, il
Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza di interpello n. 14/10, aveva già
precisato che tale fattispecie è ammissibile, in quanto si configura una deroga
in melius dei trattamenti riconosciuti in favore dei
lavoratori.
Successivamente il
Ministero, con nota 21 aprile 2010, ha chiarito che tale regime trova
applicazione anche nei casi in cui la corresponsione a titolo di trasferta di
importi superiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva trovi
espressa previsione in accordi individuali.
Sulla scorta delle
indicazioni ministeriali, l’Inps ha precisato che, ai fini dell’applicabilità
del regime di esenzione contributiva, l’importo dell’indennità di trasferta:
1) non deve comunque
superare i limiti di euro 46,48 giornaliere per le trasferte in Italia ed euro
77,47 per le trasferte all’estero;
2) deve essere disciplinato
o in un accordo aziendale (regolarmente depositato presso l’Ufficio provinciale del lavoro e Enti
previdenziali competenti territorialmente) o da espressa previsione contenuta
in accordi individuali.
Pare opportuno che
l’accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore, dove vi sia una
previsione di miglior trattamento per quanto riguarda la disciplina della
trasferta, sia legato alla singola missione e redatto in forma scritta, e
accettato e firmato dal lavoratore medesimo.
Inps
Roma, 28 luglio 2010
Messaggio n. 19685
Oggetto: Risposta del Ministero
del lavoro a interpello n. 14/2010 in materia di indennità di trasferta.
Chiarimenti.
Con la richiesta di
interpello n. 14/2010 sono stati chiesti al Ministero del lavoro chiarimenti in
ordine all’ammissibilità per il datore di lavoro di corrispondere ai propri
dipendenti una indennità di trasferta di importo superiore a quello stabilito
dalla contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello) ma comunque
inferiore ai limiti di cui all’art. 51, comma 5, del TUIR (€ 46,48 giornaliere
per le trasferte in Italia e € 77,47 per le trasferte all’estero).
Al riguardo il Ministero
del lavoro, con risposta del 2 aprile 2010, si è espresso in senso favorevole
ritenendo ammissibile il realizzarsi della predetta fattispecie.
In particolare è stato
chiarito che la previsione, in sede di contrattazione aziendale, di una
indennità di trasferta in misura superiore a quella stabilita dalla
contrattazione collettiva si configura come una deroga in melius
e pertanto deve ritenersi ammissibile.
Ai fini dell’applicabilità
del regime di esenzione fiscale e contributiva l’importo della predetta indennità
non deve comunque superare i limiti di cui all’art.51 comma 5, del TUIR
(diversamente la quota eccedente deve essere assoggettata a contribuzione) e
l’accordo aziendale deve essere stato regolarmente depositato presso gli Enti
preposti (art. 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 318/1996 convertito dalla L. n.
402/1996).
Il suesposto regime
contributivo, alla luce di quanto ulteriormente precisato dal Ministero con
risposta del 21 aprile 2010, trova applicazione anche nei casi in cui la
corresponsione a titolo di trasferta di importi superiori a quanto stabilito
dalla contrattazione collettiva trovi espressa previsione in accordi
individuali.
Tutte le strutture centrali
e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti forniti con il
presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi che in fase di
istruttoria dei ricorsi amministrativi, ponendo in essere i conseguenti atti di
propria competenza, e ricorrendo, ove del caso, all’esercizio dei poteri di
autotutela.