DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N.83/2010

 

Con Risoluzione n.83/E del 17 agosto 2010, disponibile in calce alla presente nota anche sul sito del Collegio in calce alla presente, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’orientamento espresso nella precedente Nota n.109657/2010, circa la corretta applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, spettante, sino al prossimo 31 dicembre 2010, per i cd.’’premi di produttività’’ erogati ai lavoratori del settore privato, titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro lordi (cfr. Not. n. 4/2010).

In merito, si ricorda che l’agevolazione è stata originariamente introdotta dall’art.2, co. 1, lett.c, del D.L. 93/2008 (convertito, con modificazioni, nella legge 126/2008) che, oltre ai premi di produttività, ne prevedeva l’applicazione anche per le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare (nel limite complessivo pari a 3.000 euro), effettuate dai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore, nel 2008, a 30.000 euro. Il beneficio è stato poi prorogato per i soli premi di produttività (mentre è decaduto per lo straordinario), per il periodo d’imposta 2009, dall’art.5 del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni, nella Legge 2/2009) e, per il periodo d’imposta 2010, dal citato art.2, commi 156, lett. b, e 157, della legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009). Attualmente, e sino al 31 dicembre 2010, l’imposta sostitutiva del 10% si applica, nel limite di 6.000 euro lordi, sulle somme relative ad ‘’incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”, erogate ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro lordi.

Con la risoluzione in parola l’Agenzia si esprime favorevolmente in merito ai compensi erogati ai dipendenti per lavoro straordinario i quali possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, solo a condizione che siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Ammesse, inoltre, al regime fiscale sostitutivo tutte le maggiorazioni corrisposte per lavoro organizzato su turni, nonché l’intero compenso (comprensivo di retribuzione e maggiorazione) erogato per prestazioni di lavoro notturno ordinario, sempre se collegato ad incrementi di produttività.

Con la risoluzione di che trattasi, viene pertanto definitivamente precisato che:

- l’imposta sostitutiva del 10% è applicabile anche sulle somme erogate al lavoratore per prestazioni di lavoro straordinario, a condizione che siano riconducibili ad ‘’incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”;

- in caso di esecuzione della prestazione lavorativa su turni:

- l’agevolazione si applica su tutte le maggiorazioni, o indennità, a prescindere dal fatto che l’organizzazione del lavoro a turni venga adottata per la prima volta dall’impresa, o se tale modalità costituisca un nuovo e più ampio schema di turnazione finalizzato all’incremento della produttività e dell’efficienza organizzativa.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già precisato con la C.M. n.49/E/2008 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 7/2008), secondo la quale gli elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere innovativi rispetto al passato;

- per le prestazioni di lavoro notturno ordinario, collegate ad ‘’incrementi di produttività’’, il beneficio è riconosciuto in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e con riferimento all’intero compenso percepito (ossia il compenso ordinario più la maggiorazione/indennità). In tal ambito, già la C.M. n.59/E/2008 (cfr. Not. n 11/2008) aveva chiarito che sono soggette all’imposta sostitutiva le somme «complessivamente erogate» per prestazioni di lavoro notturno.

Per coerenza normativa, l’Agenzia specifica che l’agevolazione deve essere calcolata sull’intero compenso anche per le prestazioni eseguite da lavoratori ‘’non turnisti”, che si trovino comunque a prestare il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno, e da coloro che, occasionalmente, eseguano prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, come definito dalla contrattazione collettiva,

- per le prestazioni di lavoro diurno, l’imposta sostitutiva è commisurata unicamente alla maggiorazione/indennità di turno.

Per quanto riguarda la misura dell’agevolazione, viene inoltre ribadito che la stessa si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, ossia entro il tetto massimo di:

- 3.000 euro lordi per l’anno 2008, per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007, a 30.000 euro lordi;

- 6.000 euro lordi per il biennio 2009-2010, per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, rispettivamente, nel 2008, o nel 2009, a 35.000 euro lordi.

Infine, per quanto riguarda le retribuzioni assoggettate, negli anni passati, a tassazione ordinaria anzichè all’imposta sostitutiva, l’Agenzia delle Entrate precisa che i lavoratori potranno far valere la tassazione più favorevole presentando, in sede di dichiarazione dei redditi, una dichiarazione integrativa, o mediante istanza di rimborso della maggiore imposta versata, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 602/1973.

A tal fine, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme corrisposte a titolo di ‘’incrementi di produttività’’ sulle quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.

Da ultimo, si ricorda che, per le somme corrisposte nel corso del 2011, l’art.53 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, ha riconosciuto la detassazione dei ‘’premi di produttività’’ nel limite di 6.000 euro lordi, per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. La misura della detassazione verrà determinata dal Governo, d’intesa con le Parti sociali, entro il 31 dicembre 2010.

 

- Risoluzione Agenzia delle Entrate n.83/E del 17 agosto 2010

 

 

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