DETASSAZIONE DEI PREMI DI
RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI
PRODUTTIVITA’ - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N.83/2010
Con Risoluzione n.83/E del
17 agosto 2010, disponibile in calce alla presente nota anche sul sito del
Collegio in calce alla presente, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato
l’orientamento espresso nella precedente Nota n.109657/2010, circa la corretta
applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, spettante, sino al prossimo 31
dicembre 2010, per i cd.’’premi di produttività’’ erogati ai lavoratori del
settore privato, titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel
2009, a 35.000 euro lordi (cfr. Not. n. 4/2010).
In merito, si ricorda che
l’agevolazione è stata originariamente introdotta dall’art.2, co. 1, lett.c, del D.L. 93/2008
(convertito, con modificazioni, nella legge 126/2008) che, oltre ai premi di
produttività, ne prevedeva l’applicazione anche per le prestazioni di lavoro
straordinario e supplementare (nel limite complessivo pari a 3.000 euro),
effettuate dai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non
superiore, nel 2008, a 30.000 euro. Il beneficio è stato poi prorogato per i
soli premi di produttività (mentre è decaduto per lo straordinario), per il
periodo d’imposta 2009, dall’art.5 del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni,
nella Legge 2/2009) e, per il periodo d’imposta 2010, dal citato art.2, commi
156, lett. b, e 157, della legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009).
Attualmente, e sino al 31 dicembre 2010, l’imposta sostitutiva del 10% si
applica, nel limite di 6.000 euro lordi, sulle somme relative ad ‘’incrementi
di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di
competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”,
erogate ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro
dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro lordi.
Con la risoluzione in
parola l’Agenzia si esprime favorevolmente in merito ai compensi erogati ai
dipendenti per lavoro straordinario i quali possono essere assoggettati
all’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, solo a condizione che siano riconducibili ad incrementi di
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.
Ammesse, inoltre, al regime
fiscale sostitutivo tutte le maggiorazioni corrisposte per lavoro organizzato
su turni, nonché l’intero compenso (comprensivo di retribuzione e
maggiorazione) erogato per prestazioni di lavoro notturno ordinario, sempre se
collegato ad incrementi di produttività.
Con la risoluzione di che
trattasi, viene pertanto definitivamente precisato che:
- l’imposta sostitutiva del
10% è applicabile anche sulle somme erogate al lavoratore per prestazioni di
lavoro straordinario, a condizione che
siano riconducibili ad ‘’incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa”;
- in caso di esecuzione
della prestazione lavorativa su turni:
- l’agevolazione si applica
su tutte le maggiorazioni, o indennità, a prescindere dal fatto che l’organizzazione
del lavoro a turni venga adottata per la prima volta dall’impresa, o se tale
modalità costituisca un nuovo e più ampio schema di turnazione finalizzato
all’incremento della produttività e dell’efficienza organizzativa.
In merito, l’Agenzia delle
Entrate ribadisce quanto già precisato con la C.M. n.49/E/2008 (cfr. suppl. n.
1 al Not. n. 7/2008), secondo la quale gli elementi
di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere innovativi
rispetto al passato;
- per le prestazioni di lavoro
notturno ordinario, collegate ad ‘’incrementi di produttività’’, il beneficio è
riconosciuto in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e con
riferimento all’intero compenso percepito (ossia il compenso ordinario più la
maggiorazione/indennità). In tal ambito, già la C.M. n.59/E/2008 (cfr. Not. n 11/2008) aveva chiarito che sono soggette
all’imposta sostitutiva le somme «complessivamente erogate» per prestazioni di
lavoro notturno.
Per coerenza normativa,
l’Agenzia specifica che l’agevolazione deve essere calcolata sull’intero
compenso anche per le prestazioni eseguite da lavoratori ‘’non turnisti”, che
si trovino comunque a prestare il loro lavoro giornaliero normale nel periodo
notturno, e da coloro che, occasionalmente, eseguano prestazioni che rientrano
nella nozione di lavoro notturno, come definito dalla contrattazione
collettiva,
- per le prestazioni di
lavoro diurno, l’imposta sostitutiva è commisurata unicamente alla
maggiorazione/indennità di turno.
Per quanto riguarda la
misura dell’agevolazione, viene inoltre ribadito che la stessa si applica nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, ossia entro il tetto massimo di:
- 3.000 euro lordi per
l’anno 2008, per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, nel 2007, a 30.000 euro lordi;
- 6.000 euro lordi per il
biennio 2009-2010, per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, rispettivamente, nel 2008, o nel 2009, a 35.000 euro lordi.
Infine, per quanto riguarda
le retribuzioni assoggettate, negli anni passati, a tassazione ordinaria anzichè all’imposta sostitutiva, l’Agenzia delle Entrate
precisa che i lavoratori potranno far valere la tassazione più favorevole
presentando, in sede di dichiarazione dei redditi, una dichiarazione integrativa,
o mediante istanza di rimborso della maggiore imposta versata, ai sensi
dell’art.38 del D.P.R. 602/1973.
A tal fine, il datore di
lavoro deve certificare l’importo delle somme corrisposte a titolo di
‘’incrementi di produttività’’ sulle quali non è stata applicata l’imposta
sostitutiva.
Da ultimo, si ricorda che,
per le somme corrisposte nel corso del 2011, l’art.53 del D.L. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, ha riconosciuto la
detassazione dei ‘’premi di produttività’’ nel limite di 6.000 euro lordi, per
i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. La
misura della detassazione verrà determinata dal Governo, d’intesa con le Parti
sociali, entro il 31 dicembre 2010.
- Risoluzione Agenzia delle
Entrate n.83/E del 17 agosto 2010
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