D.LGS. N. 151/2001 - MINISTERO DEL LAVORO - FAMILIARE AFFETTO
DA HANDICAP - CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AL DISABILE
LAVORATORE - INTERPELLO N. 30/2010
Con interpello n. 30/2010
del 6 luglio 2010, che si riproduce in calce alla presente nota, il Ministero
del Lavoro ha espresso il proprio parere circa la configurabilità o meno di un
limite alla fruizione del congedo straordinario, di cui all’art. 42, co. 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151, per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, in caso
di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile.
Il Ministero ricorda che in
riferimento alla problematica di cui trattasi si è già pronunciato la l’Inps.
Al punto 3) della circolare
n. 64 del 15 marzo 2001 (cfr. Not n. 5/2001), l’Inps
ha escluso che il beneficio sia concedibile se la persona handicappata da
assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di fruizione del
congedo da parte degli aventi diritto.
Nell’interpello in commento
il Ministero del Lavoro rimarca che la precisazione fornita dall’Inps non
risulta dal dato normativo.
Ad avviso del Dicastero -
fermo restando che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di
svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, dovrebbe essere
valutata caso per caso - non sembra conforme allo spirito della normativa
porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che
assiste il familiare disabile. Questa prassi, osserva il Ministero,
risulterebbe in contrasto con i principi contenuti nella Legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), che mira
invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e
l’adozione delle misure atte a favorirla, e con le finalità della Legge 12
marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).
Ciò in quanto l’assistenza
si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto
svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile (quali
l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro), ovvero attività che non
necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto
per il medesimo (ad esempio, prenotazione e ritiro di esami clinici).
Ministero del Lavoro
Roma, 6 luglio 2010
Interpello n.30/2010
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - congedo straordinario per familiari
con handicap grave ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n.
151/2001 - attività lavorativa svolta dal disabile - configurabilità del congedo.
L’Istituto Nazionale di
Statistica ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di
questa Direzione in ordine alla possibile configurabilità dell’istituto del
congedo per assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il
periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso disabile.
Si fa riferimento al
congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare con handicap
in situazione di gravità, introdotto dall’art. 80, comma 2, della L. n. 388/2000,
nel limite massimo di due anni e rientrante, ex art. 4, comma 2, L. n. 53/2000,
nel congedo “per gravi e documentati motivi familiari”.
La questione posta trae
origine dall’interpretazione già fornita a suo tempo dall’Inps, con circolare
n. 64 del 15 marzo 2001, che al punto 3 esclude l’attribuzione del beneficio
qualora la persona disabile da assistere “presti, a sua volta attività
lavorativa nel periodo di godimento del congedo” da parte dell’avente diritto.
Si evidenzia a tal
proposito che la medesima precisazione non è stata fornita dall’Inpdap nella
relativa circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, né risulta dal dato normativo.
Al riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
Il caso posto
dall’interpellante mira ad un’interpretazione circa la configurabilità o meno
di un limite alla fruizione del congedo de quo in caso svolgimento
dell’attività lavorativa da parte del disabile.
Al riguardo, premesso che
la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività
lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, non sembra
conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione
del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile.
Tale prassi risulterebbe
peraltro in contrasto con i principi formulati dalla L. n. 104/1992 che mira
invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e
l’adozione delle misure atte a favorirla, così come in contrasto con le
finalità di cui alla L. n. 68/1999.
Infatti, l’assistenza si
può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto
svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali
l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza
che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di
supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).
Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla
fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a
priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività
lavorativa.