D.LGS. N. 151/2001 - MINISTERO DEL LAVORO - FAMILIARE AFFETTO DA HANDICAP - CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AL DISABILE LAVORATORE - INTERPELLO N. 30/2010

 

Con interpello n. 30/2010 del 6 luglio 2010, che si riproduce in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa la configurabilità o meno di un limite alla fruizione del congedo straordinario, di cui all’art. 42, co. 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile.

Il Ministero ricorda che in riferimento alla problematica di cui trattasi si è già pronunciato la l’Inps.

Al punto 3) della circolare n. 64 del 15 marzo 2001 (cfr. Not n. 5/2001), l’Inps ha escluso che il beneficio sia concedibile se la persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto.

Nell’interpello in commento il Ministero del Lavoro rimarca che la precisazione fornita dall’Inps non risulta dal dato normativo.

Ad avviso del Dicastero - fermo restando che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, dovrebbe essere valutata caso per caso - non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile. Questa prassi, osserva il Ministero, risulterebbe in contrasto con i principi contenuti nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla, e con le finalità della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).

Ciò in quanto l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile (quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro), ovvero attività che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio, prenotazione e ritiro di esami clinici).

Ministero del Lavoro

 

Roma, 6 luglio 2010

 

Interpello n.30/2010

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - congedo straordinario per familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - attività lavorativa svolta dal disabile - configurabilità del congedo.

 

L’Istituto Nazionale di Statistica ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla possibile configurabilità dell’istituto del congedo per assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso disabile.

Si fa riferimento al congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, introdotto dall’art. 80, comma 2, della L. n. 388/2000, nel limite massimo di due anni e rientrante, ex art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, nel congedo “per gravi e documentati motivi familiari”.

La questione posta trae origine dall’interpretazione già fornita a suo tempo dall’Inps, con circolare n. 64 del 15 marzo 2001, che al punto 3 esclude l’attribuzione del beneficio qualora la persona disabile da assistere “presti, a sua volta attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo” da parte dell’avente diritto.

Si evidenzia a tal proposito che la medesima precisazione non è stata fornita dall’Inpdap nella relativa circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, né risulta dal dato normativo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il caso posto dall’interpellante mira ad un’interpretazione circa la configurabilità o meno di un limite alla fruizione del congedo de quo in caso svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile.

Al riguardo, premesso che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile.

Tale prassi risulterebbe peraltro in contrasto con i principi formulati dalla L. n. 104/1992 che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla, così come in contrasto con le finalità di cui alla L. n. 68/1999.

Infatti, l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici). Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.