LEGGE 104/92 - MINISTERO DEL LAVORO - FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI GIORNALIERI IN PERMESSI ORARI - INTERPELLO N. 31/2010

 

Con interpello n. 31/2010 del 6 luglio 2010, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in merito alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, previsti dall’art. 33, co. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore del soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità per quanto concerne:

- il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto;

- il soggetto (datore di lavoro o dipendente) che stabilisce le date di fruizione del permesso;

- la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 33, co. 3, della Legge n. 104/1992, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Al riguardo, il Ministero fa presente che, stante l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematiche di cui trattasi, è necessario richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile.

Sulla base di questa considerazione, il Ministero del Lavoro ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;

- detta programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;

- i criteri adottati siano il più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.

La predeterminazione dei su indicati criteri, sottolinea il Ministero, dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e non comprometterne il buon andamento.

Il Ministero del Lavoro osserva inoltre che i medesimi principi vanno osservati in relazione alla possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fatte salve improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile.