LEGGE 104/92 - MINISTERO DEL LAVORO - FRAZIONABILITÀ DEI
PERMESSI GIORNALIERI IN PERMESSI ORARI - INTERPELLO N. 31/2010
Con interpello n. 31/2010
del 6 luglio 2010, il Ministero del Lavoro ha espresso
il proprio parere in merito alle modalità di fruizione dei tre giorni di
permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, previsti dall’art. 33, co. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore del
soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità per quanto concerne:
- il
preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore
avente diritto;
- il
soggetto (datore di lavoro o dipendente) che stabilisce le date di fruizione
del permesso;
- la
facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata
per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.
Si
ricorda che, ai sensi dell’art. 33, co. 3, della
Legge n. 104/1992, successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che
assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine
entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera
continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno.
Al
riguardo, il Ministero fa presente che, stante l’assenza di una disciplina
normativa in ordine alle problematiche di cui trattasi, è necessario richiamare
principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon
andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte
del disabile.
Sulla
base di questa considerazione, il Ministero del Lavoro ritiene possibile, da
parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi,
verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:
- il
lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente
le giornate di assenza;
- detta
programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva
assistenza;
- i
criteri adottati siano il più possibile condivisi con i lavoratori o con le
loro rappresentanze.
La
predeterminazione dei su indicati criteri, sottolinea il Ministero, dovrebbe
altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e non
comprometterne il buon andamento.
Il
Ministero del Lavoro osserva inoltre che i medesimi principi vanno osservati in
relazione alla possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata
in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fatte salve
improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile.