AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - DECORRENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro, a
seguito di specifica richiesta di chiarimenti presentata dall’Ance, ha fornito
alcune importanti indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni
contenute nel comma 2 dell’art. 7ter della L. n. 33/09 che, si ricorda, prevede
che le imprese debbano presentare le domande di Cassa integrazione in deroga
entro venti giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro.
In particolare,
l’intervento dell’Ance ha consentito di dirimere la questione relativa alla
decorrenza del termine di 20 giorni per presentare la domanda
dell’ammortizzatore in deroga, che dal dettato normativo sembra non tener conto
del fatto che la misura in deroga possa essere utilizzata solo dopo aver
usufruito di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le
sospensioni dell’attività lavorativa.
Tale condizione, come noto,
può rappresentarsi solo in due distinti momenti, ossia dopo aver presentato una
domanda di Cigo successivamente respinta, oppure, nel
caso di accoglimento della domanda, dopo aver esaurito tutto il periodo di
copertura della Cassa integrazione guadagni ordinaria.
In ambedue i casi, il
Ministero del Lavoro, nel condividere le difficoltà delle imprese a rispettare
i termini previsti dalla norma di riferimento, ha confermato, con apposita
risposta, pubblicata in calce, che il termine di venti giorni per la
presentazione delle domande di Cig in deroga deve
intendersi come termine ordinatorio e, per tale motivo, il mancato rispetto non
comporta alcun effetto sanzionatorio o decadenza nel caso di inosservanza.
Con riferimento ai due casi
prospettati dall’Ance, il dicastero ha comunque fornito due specifici
chiarimenti.
Il primo, relativo alla
circostanza in cui sia esaurito lo
strumento ordinario e senza soluzione di continuità l’impresa voglia accedere
all’integrazione in deroga, è stato confermato che, ferma restando la natura ordinatoria,
il termine di venti giorni per presentare la richiesta dell’ammortizzatore in
deroga decorre dall’inizio del periodo di sospensione nell’ambito del quale i
lavoratori beneficiano del trattamento in deroga.
Nell’altro caso, ossia di
una domanda di Cigo successivamente respinta, non
condividendo la necessità di inviare due distinte e contestuali domande, una
per richiedere l’intervento ordinario e l’altra per quello in deroga, la
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali informalmente ha rilevato che
sarà opportuno raggiungere al livello territoriali appositi accordi tra le
parti sociali e istituzionali che tengano conto della natura ordinatoria del
termine di venti giorni, nonchè delle peculiarità
delle singole province, al fine di rispettare la ratio
della norma in oggetto che è quella di sollecitare le imprese a proporre
tempestivamente le domande di cassa integrazione in deroga affinchè
il procedimento possa esaurirsi rapidamente.
Ministero del Lavoro
Oggetto: Art. 7 ter, comma 2, della legge n. 33/09.
In riferimento al quesito
posto con nota prot. 154/Cig
si osserva quanto segue.
L’art. 7 ter comma 2 della legge n. 33/2009 sancisce che “le imprese
in caso di richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria e di Cassa
Integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle
sospensioni successive alla data del 1 aprile 2009, presentano o inviano la
relativa domanda entro venti giorni dall’inizio della sospensione o della
riduzione dell’ orario di lavoro “.
Tale disposizione trova
quindi applicazione con riferimento alle ipotesi prospettate nel quesito
relative alle domande di cassa integrazione straordinaria in deroga con
pagamento diretto.
Evidenziato quanto sopra,
tuttavia, si rappresenta che il termine di venti giorni contenuto nella norma è
termine da intendersi ordinatorio al quale la legge, infatti, non ricollega
alcun effetto sanzionatorio o di decadenza per il caso di inosservanza.
La norma ha la funzione di
sollecitare l’impresa a proporre tempestivamente la domanda di cassa
integrazione straordinaria in deroga e la richiesta del relativo pagamento dei
benefici d’integrazione salariale affinché il procedimento possa concludersi
rapidamente.
Posto quanto sopra, si fa
presente comunque che nel caso in cui si usufruisca, secondo quanto prospettato
nel quesito posto, senza soluzione di continuità, di un trattamento di
integrazione salariale ordinario e, successivamente, esaurito lo strumento
ordinario, di un trattamento d’integrazione salariale in deroga, il termine
indicato nella norma di “venti giorni” decorre dall’inizio delle sospensioni
relative allo strumento richiesto in deroga, ossia, nel caso di specie, alla
fine del periodo di fruizione della CIGO e, pertanto, all’inizio del periodo di
sospensione nell’ambito del quale i lavoratori beneficiano del trattamento in
deroga.
Si resta a disposizione per
ogni eventuale ulteriore chiarimento.