AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - DECORRENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti presentata dall’Ance, ha fornito alcune importanti indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 7ter della L. n. 33/09 che, si ricorda, prevede che le imprese debbano presentare le domande di Cassa integrazione in deroga entro venti giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

In particolare, l’intervento dell’Ance ha consentito di dirimere la questione relativa alla decorrenza del termine di 20 giorni per presentare la domanda dell’ammortizzatore in deroga, che dal dettato normativo sembra non tener conto del fatto che la misura in deroga possa essere utilizzata solo dopo aver usufruito di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.

Tale condizione, come noto, può rappresentarsi solo in due distinti momenti, ossia dopo aver presentato una domanda di Cigo successivamente respinta, oppure, nel caso di accoglimento della domanda, dopo aver esaurito tutto il periodo di copertura della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

In ambedue i casi, il Ministero del Lavoro, nel condividere le difficoltà delle imprese a rispettare i termini previsti dalla norma di riferimento, ha confermato, con apposita risposta, pubblicata in calce, che il termine di venti giorni per la presentazione delle domande di Cig in deroga deve intendersi come termine ordinatorio e, per tale motivo, il mancato rispetto non comporta alcun effetto sanzionatorio o decadenza nel caso di inosservanza.

Con riferimento ai due casi prospettati dall’Ance, il dicastero ha comunque fornito due specifici chiarimenti.

Il primo, relativo alla circostanza in  cui sia esaurito lo strumento ordinario e senza soluzione di continuità l’impresa voglia accedere all’integrazione in deroga, è stato confermato che, ferma restando la natura ordinatoria, il termine di venti giorni per presentare la richiesta dell’ammortizzatore in deroga decorre dall’inizio del periodo di sospensione nell’ambito del quale i lavoratori beneficiano del trattamento in deroga.

Nell’altro caso, ossia di una domanda di Cigo successivamente respinta, non condividendo la necessità di inviare due distinte e contestuali domande, una per richiedere l’intervento ordinario e l’altra per quello in deroga, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali informalmente ha rilevato che sarà opportuno raggiungere al livello territoriali appositi accordi tra le parti sociali e istituzionali che tengano conto della natura ordinatoria del termine di venti giorni, nonchè delle peculiarità delle singole province, al fine di rispettare la ratio della norma in oggetto che è quella di sollecitare le imprese a proporre tempestivamente le domande di cassa integrazione in deroga affinchè il procedimento possa esaurirsi rapidamente.

 

Ministero del Lavoro

 

Oggetto: Art. 7 ter, comma 2, della legge n. 33/09.

 

In riferimento al quesito posto con nota prot. 154/Cig si osserva quanto segue.

L’art. 7 ter comma 2 della legge n. 33/2009 sancisce che “le imprese in caso di richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria e di Cassa Integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1 aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’ orario di lavoro “.

Tale disposizione trova quindi applicazione con riferimento alle ipotesi prospettate nel quesito relative alle domande di cassa integrazione straordinaria in deroga con pagamento diretto.

Evidenziato quanto sopra, tuttavia, si rappresenta che il termine di venti giorni contenuto nella norma è termine da intendersi ordinatorio al quale la legge, infatti, non ricollega alcun effetto sanzionatorio o di decadenza per il caso di inosservanza.

La norma ha la funzione di sollecitare l’impresa a proporre tempestivamente la domanda di cassa integrazione straordinaria in deroga e la richiesta del relativo pagamento dei benefici d’integrazione salariale affinché il procedimento possa concludersi rapidamente.

Posto quanto sopra, si fa presente comunque che nel caso in cui si usufruisca, secondo quanto prospettato nel quesito posto, senza soluzione di continuità, di un trattamento di integrazione salariale ordinario e, successivamente, esaurito lo strumento ordinario, di un trattamento d’integrazione salariale in deroga, il termine indicato nella norma di “venti giorni” decorre dall’inizio delle sospensioni relative allo strumento richiesto in deroga, ossia, nel caso di specie, alla fine del periodo di fruizione della CIGO e, pertanto, all’inizio del periodo di sospensione nell’ambito del quale i lavoratori beneficiano del trattamento in deroga.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.