LIBRO UNICO - MINISTERO DEL LAVORO - RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE NON PERCEPISCONO COMPENSI - INTERPELLO N.27/2010

 

Con interpello n. 27/2010 del 6 luglio 2010, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in merito alla possibilità di omettere la registrazione nel libro unico del lavoro dei rimborsi spese, comunque documentati, percepiti dagli amministratori ai quali non viene corrisposto alcun compenso.

In via preliminare, il Dicastero evidenzia che la disciplina dei rimborsi spese da annotare nel Libro Unico del lavoro (LUL) è strettamente connessa, da un lato, ai soggetti che devono essere iscritti in detto libro, dall’altro alla tipologia dei rimborsi stessi.

Sotto il primo aspetto, dopo aver ricordato il disposto dell’art. 39, co. 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il Ministero del Lavoro richiama:

- la circolare n. 20/2008 del 21 agosto 2008 (cfr. Not. n. 8-9/2008), ove il medesimo Dicastero, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, ha precisato che vanno esclusi dalla registrazione nel libro unico del lavoro tutti quei soggetti che svolgano tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, come, ad esempio, gli amministratori, i sindaci ed i componenti di collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale;

- il vademecum del 5 dicembre 2008 (cfr. Not. n. 1/2009), nel quale viene rimarcato che gli amministratori devono essere iscritti nel libro unico del lavoro solo se non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in cui avviene l’eventuale percezione di compensi o rimborsi spese (ne consegue, tra l’altro, che l’impresa che non occupa dipendenti non è nemmeno tenuta all’istituzione del libro unico del lavoro per registrare il solo amministratore che non percepisce compensi).

Relativamente al secondo aspetto, l’interpello in esame sottolinea che, ai fini dell’individuazione dei rimborsi spese da indicare nel libro unico del lavoro, non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate.

Pertanto, vanno indicate nel libro in argomento le somme da rimborsare, sia forfetariamente che sulla base di elencazione analitica, escludendo invece i rimborsi che si riferiscono a documenti intestati all’azienda (quali, a titolo esemplificativo, fatture per spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell’azienda o carte carburanti).

Ciò premesso, il Ministero ritiene che i rimborsi spese da registrare nel libro unico sono comunque legati alla posizione del soggetto al quale devono essere restituite le somme versate in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Se, infatti, si tratta di soggetti che devono essere iscritti nel libro unico, è necessario solo valutare la tipologia dei rimborsi in questione per stabilire se debbano o meno essere registrati nel libro unico del lavoro.

Altrimenti, come nel caso degli amministratori, occorre prima di tutto considerare se gli stessi svolgano una prestazione di natura o meno autonoma e se percepiscano compensi.

Nel caso di amministratori i cui compensi non siano attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscano rimborsi spese, questi ultimi devono essere registrati nel libro unico con riferimento al momento del rimborso, e cioè della contabilizzazione effettiva di dette spese (cosiddetto “criterio di cassa”).