LIBRO UNICO - MINISTERO DEL LAVORO - RIMBORSO SPESE AGLI
AMMINISTRATORI CHE NON PERCEPISCONO COMPENSI - INTERPELLO N.27/2010
Con interpello n. 27/2010
del 6 luglio 2010, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in
merito alla possibilità di omettere la registrazione nel libro unico del lavoro
dei rimborsi spese, comunque documentati, percepiti dagli amministratori ai
quali non viene corrisposto alcun compenso.
In via preliminare, il
Dicastero evidenzia che la disciplina dei rimborsi spese da annotare nel Libro
Unico del lavoro (LUL) è strettamente connessa, da un lato, ai soggetti che
devono essere iscritti in detto libro, dall’altro alla tipologia dei rimborsi
stessi.
Sotto il primo aspetto,
dopo aver ricordato il disposto dell’art. 39, co. 1,
della Legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale tutti i lavoratori
subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo devono essere iscritti nel Libro Unico
del Lavoro, il Ministero del Lavoro richiama:
- la circolare n. 20/2008
del 21 agosto 2008 (cfr. Not. n. 8-9/2008), ove il
medesimo Dicastero, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi,
ha precisato che vanno esclusi dalla registrazione nel libro unico del lavoro
tutti quei soggetti che svolgano tali attività in forma professionale o
imprenditoriale autonoma, come, ad esempio, gli amministratori, i sindaci ed i
componenti di collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi
di natura professionale;
- il vademecum del 5
dicembre 2008 (cfr. Not. n. 1/2009), nel quale viene
rimarcato che gli amministratori devono essere iscritti nel libro unico del
lavoro solo se non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in
cui avviene l’eventuale percezione di compensi o rimborsi spese (ne consegue,
tra l’altro, che l’impresa che non occupa dipendenti non è nemmeno tenuta
all’istituzione del libro unico del lavoro per registrare il solo
amministratore che non percepisce compensi).
Relativamente
al secondo aspetto, l’interpello in esame sottolinea che, ai fini
dell’individuazione dei rimborsi spese da indicare nel libro unico del lavoro,
non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la
qualità delle spese rimborsate.
Pertanto,
vanno indicate nel libro in argomento le somme da rimborsare, sia
forfetariamente che sulla base di elencazione analitica, escludendo invece i
rimborsi che si riferiscono a documenti intestati all’azienda (quali, a titolo
esemplificativo, fatture per spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto
dell’azienda o carte carburanti).
Ciò
premesso, il Ministero ritiene che i rimborsi spese da registrare nel libro
unico sono comunque legati alla posizione del soggetto al quale devono essere
restituite le somme versate in occasione dello svolgimento della prestazione
lavorativa.
Se,
infatti, si tratta di soggetti che devono essere iscritti nel libro unico, è
necessario solo valutare la tipologia dei rimborsi in questione per stabilire
se debbano o meno essere registrati nel libro unico del lavoro.
Altrimenti,
come nel caso degli amministratori, occorre prima di tutto considerare se gli
stessi svolgano una prestazione di natura o meno autonoma e se percepiscano
compensi.
Nel
caso di amministratori i cui compensi non siano attratti nei redditi di natura
professionale e che percepiscano rimborsi spese, questi ultimi devono essere
registrati nel libro unico con riferimento al momento del rimborso, e cioè
della contabilizzazione effettiva di dette spese (cosiddetto “criterio di
cassa”).