APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - TRASFORMAZIONE CON
CAMBIAMENTO DI MANSIONI - PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010, ha stabilito che nell’ipotesi in cui
l’azienda modifichi le mansioni dell’apprendista subito dopo la trasformazione
a tempo indeterminato perde il diritto alle agevolazioni contributive previste
per l’anno successivo alla trasformazione del rapporto di apprendistato a
rapporto a tempo indeterminato (art. 21, co. 6 Legge
n. 56/1987).
Nella sentenza in parola si
evidenzia come l’obbligo di formazione dell’apprendista da parte del datore di
lavoro costituisca elemento centrale del rapporto di apprendistato, rientrando
nella stessa causa contrattuale.
A fronte della stipula di
contratti di apprendistato, la legislazione vigente prevede, a favore del
datore di lavoro, un sistema di incentivi sia di carattere normativo (c.d.
“sottoinquadramento” contrattuale ed esclusione degli apprendisti dal computo
dei dipendenti), sia di carattere economico-contributivo.
L’articolo 21 sopra
richiamato statuisce, inoltre, che i datori di lavoro che abbiano trasformato i
rapporti di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato, continuino a
fruire dei benefici contributivi per la durata di dodici mesi dalla data di
trasformazione dei rapporti medesimi.
Le agevolazioni spettano
anche nel caso in cui la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di
apprendistato avvenga anticipatamente rispetto al termine previsto nel
contratto.
Sul punto, la Corte, nel
sottolineare che il contratto di apprendistato non é finalizzato ad assicurare
al lavoratore una qualunque forma di impiego nell’ambito aziendale, ma nasce
con lo scopo di fornirgli un’adeguata preparazione tecnica affinché possa
ricoprire il ruolo specifico per il quale è stato formato, ha affermato che
l’impresa perde il diritto alle agevolazioni in esame qualora muti le mansioni
dell’apprendista subito dopo la qualificazione poiché, in tal caso, si
tratterebbe di un nuovo rapporto di lavoro, successivo a quello di
apprendistato in termini temporali, ma non di una “trasformazione” di
quest’ultimo.
Il citato articolo 21 deve
essere quindi interpretato tenendo conto della continuità tra l’iniziale
rapporto di apprendistato e il successivo rapporto a tempo indeterminato e,
pertanto, il diritto del datore di lavoro di mantenere i relativi benefici
contributivi anche nell’anno successivo alla trasformazione dell’apprendistato
é subordinato all’ulteriore condizione che l’impiego del lavoratore, a seguito
della trasformazione del rapporto, avvenga nella specifica qualifica per la cui
acquisizione l’apprendistato é stato svolto