APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - TRASFORMAZIONE CON CAMBIAMENTO DI MANSIONI - PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010, ha stabilito che nell’ipotesi in cui l’azienda modifichi le mansioni dell’apprendista subito dopo la trasformazione a tempo indeterminato perde il diritto alle agevolazioni contributive previste per l’anno successivo alla trasformazione del rapporto di apprendistato a rapporto a tempo indeterminato (art. 21, co. 6 Legge n. 56/1987).

Nella sentenza in parola si evidenzia come l’obbligo di formazione dell’apprendista da parte del datore di lavoro costituisca elemento centrale del rapporto di apprendistato, rientrando nella stessa causa contrattuale.

A fronte della stipula di contratti di apprendistato, la legislazione vigente prevede, a favore del datore di lavoro, un sistema di incentivi sia di carattere normativo (c.d. “sottoinquadramento” contrattuale ed esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti), sia di carattere economico-contributivo.

L’articolo 21 sopra richiamato statuisce, inoltre, che i datori di lavoro che abbiano trasformato i rapporti di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato, continuino a fruire dei benefici contributivi per la durata di dodici mesi dalla data di trasformazione dei rapporti medesimi.

Le agevolazioni spettano anche nel caso in cui la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato avvenga anticipatamente rispetto al termine previsto nel contratto.

Sul punto, la Corte, nel sottolineare che il contratto di apprendistato non é finalizzato ad assicurare al lavoratore una qualunque forma di impiego nell’ambito aziendale, ma nasce con lo scopo di fornirgli un’adeguata preparazione tecnica affinché possa ricoprire il ruolo specifico per il quale è stato formato, ha affermato che l’impresa perde il diritto alle agevolazioni in esame qualora muti le mansioni dell’apprendista subito dopo la qualificazione poiché, in tal caso, si tratterebbe di un nuovo rapporto di lavoro, successivo a quello di apprendistato in termini temporali, ma non di una “trasformazione” di quest’ultimo.

Il citato articolo 21 deve essere quindi interpretato tenendo conto della continuità tra l’iniziale rapporto di apprendistato e il successivo rapporto a tempo indeterminato e, pertanto, il diritto del datore di lavoro di mantenere i relativi benefici contributivi anche nell’anno successivo alla trasformazione dell’apprendistato é subordinato all’ulteriore condizione che l’impiego del lavoratore, a seguito della trasformazione del rapporto, avvenga nella specifica qualifica per la cui acquisizione l’apprendistato é stato svolto