RECEPIMENTO
DIRETTIVA ASCENSORI
E'
stato pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10.06.1999 il decreto di recepimento
della Direttiva 95/16/CE inerente gli ascensori e la relativa semplificazione
dei procedimenti amministrativi per la concessione del nulla osta nonche' della
relativa licenza d'uso.
Si
tratta di una normativa molto attesa poiche' introduce importanti novita'
tecniche a maggiore garanzia di sicurezza e in subordine, ma non meno
importante, semplifica notevolmente le procedure inerenti i collaudi e le
verifiche periodiche degli apparecchi.
Il
testo normativo si suddivide in due capi.
Il
capo I riguarda essenzialmente gli installatori degli ascensori e fissa le
nuove regole da seguire per la progettazione, la fabbricazione, l'installazione
e la commercializzazione dell'ascensore.
Il
capo II prevede invece le norme per la messa in esercizio degli ascensori.
Fanno parte dell'ambito di applicazione delle norme gli ascensori in servizio
permanente negli edifici e nelle costruzioni nonche' i relativi componenti di
sicurezza.
Si
segnala che sono esclusi gli ascensori da cantiere.
La
nuova normativa si applica agli impianti commercializzati e messi in servizio
dopo il 30 giugno 1999 ed introduce misure per incrementare la sicurezza di chi
utilizza gli impianti e di chi effettua le operazioni di installazione, di
manutenzione o di riparazione.
L'installatore
dell'ascensore e' definito come il responsabile della progettazione, della
fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore,
che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformita'.
L'installatore dovra' realizzare gli ascensori attenendosi ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I della
norma e dovra' assoggetare il cosidetto ascensore modello ad una procedura di
valutazione della conformita' espletata da organismi di certificazione
autorizzati e notificati. L'elenco degli organismi autorizzati verrā pubblicato
con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. Al
termine della procedura di certificazione, l'installatore appone sull'ascensore
la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformita' alle norme. Gli
ascensori e i componenti di sicurezza muniti di marcatura CE e accompagnati
dalla dichiarazione di conformita' sono considerati conformi alle prescizioni
della normativa. Tra le novita' tecniche che diventano obbligatorie per gli
ascensori installati dopo il 30 giugno 1999 si segnalano:
Installazione
nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente
con un centro di pronto intervento;
Apparecchio
paracadute anche in salita;
Dispositivo
per impedire la partenza dell'ascensore in caso di sovraccarico in cabina;
Balaustra
sul tetto della cabina;ecc..
Ma
la vera novita' di questa normativa consiste nell'abolizione delle licenze di
impianto e di esercizio che erano subordinate all'esame del progetto e al
collaudo effettuati dall'ISPESL.
Tutto
questo, come sappiamo, ha portato in passato ad enormi ritardi in quanto la
struttura preposta ai controlli, l'ISPESL appunto, non aveva un organico
sufficiente per esperire tutte le pratiche. La procedura per la messa in
esercizio dell'ascensore (art. 12),da parte del proprietario o del suo legale
rappresentante, consiste nel dare comunicazione al Comune, entro 10 giorni
dalla data del rilascio, da parte dell'installatore, della dichiarazione di
conformita' dell'impianto. Tale comunicazione deve contenere alcune
informazioni tra cui la copia della dichiarazione di conformita', l'indicazione
della ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione
dell'ascensore nonche' l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le
ispezioni periodiche. L'ufficio competente del Comune assegna all'impianto,
entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo
legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente
per l'effettuazione delle verifiche periodiche. Queste ultime saranno
effettuate dalle Aziende sanitarie locali con cadenza biennale (e non piu' annuale)
(art. 13) o da organismi di certificazione notificati. Gli stessi rilasceranno
al proprietario, nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale
relativo e, se negativo, ne comunicheranno l'esito al competente ufficio
comunale che dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica
straordinaria con esito favorevole (art. 14). Il proprietario dell'ascensore
dovra' affidare la manutenzione a persona munita di certificato di abilitazione
o a ditta specializzata o a un operatore comunitario dotato di specializzazione
equivalente. Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto in
seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica (art. 15). Il
proprietario dell'ascensore o il suo legale rappresentante dovra' custodire un
apposito libretto che deve contenere i verbali delle verifiche periodiche e
straordinarie, copia della dichiarazione di conformita' e copia della
comunicazione del competente ufficio comunale relativa al numero di matricola
assegnato all'impianto (art. 16). Ulteriore significativa semplificazione
adottata dal regolamento consiste nell'aver cercato una soluzione per le
migliaia di ascensori che sono sprovvisti della licenza di esercizio (oltre
60.000). Il proprietario avra' un anno di tempo, a partire dal 30 giugno 1999,
per affidare il collaudo alternativamente:
agli
organi pubblici (ISPESL);
ad
un organismo di certificazione;
all'installatore
avente il proprio sistema di qualita' certificato;
all'installatore
che rilascia una autodichiarazione corredata da perizia giurata di un ingegnere
iscritto all'albo.
In
questo modo si č voluto decongestionare il lavoro gravante sugli organi
pubblici (che comporta a danno dei privati una preoccupante dilatazione dei
tempi necessari) mantenendo la possibilita', in capo agli organi pubblici, di
effettuare controlli a campione.
Infine
le norme transitorie e finali dispongono che fino al 30 giugno 1999 possono
essere commercializzati e messi in servizio gli ascensori conformi alle norme
vigenti
Si
segnala, infine, che la norma non prescrive l'adeguamento alle norme degli
impianti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa fissata al 26
giugno.