REDAZIONE DI UN FASCICOLO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Il ministero dell’Economia ha diramato una circolare
indirizzata agli enti pubblici non territoriali al fine di fornire linee guida
per la redazione linee guida generali per la costituzione di un fascicolo
immobiliare al fine di una più completa conoscenza del proprio patrimonio
immobiliare.
Si ritiene che le indicazioni qui fornite possano
servire anche in altri contesti e a tal fine si riporta l’intero testo della
circolare.
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 9
luglio 2010 , n. 16063 Valorizzazione immobili pubblici. Linee guida generali
per la costituzione di un fascicolo immobiliare.
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2010, n. 172
Agli Enti pubblici non territoriali
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Finalità della circolare.
Le presenti Linee Guida generali per la costituzione
di un fascicolo immobiliare (di seguito anche «Linee Guida»), sono state
redatte con l’intento di specificare un percorso metodologico che consenta agli
Enti pubblici non territoriali di pervenire ad una quanto più completa
conoscenza del proprio portafoglio immobiliare, necessario punto di partenza per
un adeguato processo di valorizzazione.
Si specifica che le presenti Linee Guida si
riferiscono in modo mirato ai fabbricati.
Le presenti Linee Guida, altresì, pur essendo
indirizzate ai predetti enti, possono costituire un valido riferimento anche
per tutte le altre pubbliche amministrazioni che intendano attivare un proficuo
processo di valorizzazione.
Cenni sulla normativa.
La normativa di riferimento si rinviene nella legge 23
dicembre 1998, n. 448, all’art. 19 (Beni immobili statali); nel decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, in particolare l’art. 3-bis, aggiunto dalla Finanziaria
per l’anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Ulteriori spunti di
riflessione possono essere forniti anche dalle disposizioni in materia di
razionalizzazione, contenute nella predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, commi 204 e seguenti.
Si considerino, inoltre, le disposizioni dettate
dall’art. 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. La conoscenza del
patrimonio immobiliare: fase della ricognizione. La ricognizione degli immobili
di proprietà degli enti non territoriali deve avere come obiettivo
l’acquisizione delle informazioni riguardanti i beni oggetto del compendio, per
le quali si distinguono tre tipologie: tecnica, amministrativo-gestionale,
storico-artistica.
In particolare, le informazioni tecniche si
riferiscono ai dati che consentono la localizzazione geografica e
l’identificazione catastale completa dei beni.
Gli immobili esistenti sul territorio nazionale, a
seguito di dichiarazione da parte dei soggetti obbligati, sono iscritti negli
atti del Catasto con l’indicazione dei relativi identificativi catastali. Per
ognuno di essi sono riportate in banca dati, tra l’altro, le informazioni
concernenti l’individuazione, la rappresentazione grafica, la redditività (per
la determinazione del valore ai fini fiscali) ed i soggetti intestatari,
titolari di diritti reali sul bene, con le relative quote. L’immobile deve
essere quindi descritto nel fascicolo immobiliare con l’indicazione dei
riferimenti catastali, al fine di consentire la conoscenza delle suddette
informazioni.
Con riferimento alle informazioni sul titolo di
provenienza del bene e sulla relativa pubblicità nei registri immobiliari, è
opportuno acquisire, ove non già in possesso, oltre al citato titolo di
provenienza, anche copia della correlata nota di trascrizione. Tale copia, e,
nei casi in cui è consentito, copia del titolo, potrà essere richiesta al
competente Servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del territorio. La
nota di trascrizione riporta, oltre ai beni cui si riferisce, le informazioni
relative agli estremi dell’atto e alle parti a favore e a carico delle quali
l’atto è trascritto. Presso i medesimi Servizi di Pubblicità Immobiliare è
inoltre possibile effettuare ispezioni sui registri, dalle quali rilevare, a
titolo esemplificativo, i vari passaggi di proprietà succedutisi nel tempo, le eventuali
iscrizioni di ipoteca e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul
bene, la presenza di eventuali servitù o vincoli
trascritti, la trascrizione di eventuali diritti parziari spettanti a terzi.
La conoscenza tecnica dell’immobile richiede inoltre
l’analisi urbanistica e deve consentire un inquadramento corretto del bene con
riferimento ai suoi possibili usi, quali la coerenza dell’attuale utilizzo con
le indicazioni dello strumento urbanistico vigente o la possibilità di
trasformazione, con individuazione degli strumenti urbanistici da porre in
essere, volta ad ottenere nuove destinazioni d’uso.
Con riferimento alle informazioni
amministrativo-gestionali occorre distinguere tra beni strumentali e non
strumentali e per questi ultimi si deve tener conto dello stato occupazionale
(libero, occupato, con o senza titolo). Nel caso di immobili locati riveste
particolare importanza inquadrare le eventuali specifiche pattuizioni
che regolamentano l’utilizzo dello stesso, compresa la correlazione di
eventuali pertinenze alle unità principali e le informazioni riguardanti lo
stato di manutenzione e conservazione aggiornate. Rilevanti, infine, le
informazioni storico-artistiche (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, inerente il Codice dei beni culturali e del paesaggio) per delineare
correttamente le procedure per l’eventuale dismissione, mentre, per gli
immobili di recente realizzazione, le informazioni relative all’epoca di
costruzione possono rivestire carattere di informazione aggiuntiva. Il fascicolo
immobiliare: elementi costitutivi. Il fascicolo immobiliare è la carta
d’identità dell’immobile, inteso nelle sue accezioni di complesso, fabbricato o
singola unità. Esso è predisposto dall’Ente e deve essere opportunamente
composto dai seguenti documenti, organizzati, a seconda del caso, in documenti
relativi al complesso immobiliare, ai singoli fabbricati che lo compongono o
alle singole unità immobiliari in cui i fabbricati sono articolati:
titolo di provenienza, ove esistente, e copia della
nota di trascrizione rilasciata dai Servizi di pubblicità immobiliare
dell’Agenzia del territorio. In assenza di specifiche norme che ne attestano la
proprietà (cfr. artt. 1 e 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410), i titoli di provenienza devono essere acquisiti agli atti. Nel caso in
cui la proprietà in capo agli Enti sia garantita per legge, la ricostruzione
documentale dei vari passaggi di proprietà costituisce elemento conoscitivo
indispensabile. Per gli immobili situati nei territori ove vige il sistema del
libro fondiario, denominato anche sistema catastale tavolare, si rinvia ai
relativi atti di iscrizione tavolare; dichiarazione urbanistica sulla data di
costruzione del fabbricato, prevista ai fini della validità dell’atto di
compravendita, ovvero, laddove l’immobile risulti costruito dopo il 1°
settembre 1967, copia della licenza di costruzione e/o concessione edilizia
ovvero, qualora non disponibili, indicazione degli estremi identificativi delle
stesse, se non già risultanti dal titolo di provenienza; documenti relativi
alla regolarità urbanistica dell’immobile (inclusi la domanda di condono, la
concessione in sanatoria ovvero la domanda protocollata con i bollettini di
versamento); certificazione urbanistica che attesti l’esistenza o meno di
vincoli;
certificazione di agibilità/abitabilità;
attestazione inerente la conformità, o meno, del bene,
nello stato di fatto, dal punto di vista edilizio-urbanistico
(anche in presenza di originaria certificazione di agibilità/abitabilità);
planimetria catastale. Nel caso in cui quanto nelle
stesse rappresentato non fosse aggiornato con la situazione di fatto del bene,
si dovrà provvedere con l’adeguamento della rappresentazione catastale;
visura catastale aggiornata;
scheda riepilogativa dei dati dell’immobile,
contenente nel dettaglio anche l’indirizzo, il piano, la presenza o meno di un
ascensore, etc.;
attestati di conformità degli impianti (di
riscaldamento, raffreddamento, anti-incendio, elettrico, telefonico, etc.) con
nulla osta dei VV.FF., se dovuto, e scheda
grafico-tecnica degli stessi, ove disponibili;
certificazione energetica ai sensi del decreto
legislativo n. 192/2005 e del decreto ministeriale 26 giugno 2009, che
stabilisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici; copia autentica della polizza globale fabbricati;
elaborato planimetrico catastale, ove disponibile;
valore di mercato attribuito dall’Agenzia del
Territorio, previa sottoscrizione di accordi con la stessa per regolare
modalità e costi, nonché estratto in copia della relazione di stima, in cui
siano contenuti i parametri presi a riferimento per la determinazione del
prezzo;
documentazione contenente informazioni tecnico descrittive
dell’immobile in tutti le sue componenti (strutture, impianti, finiture) nonché
inerenti la consistenza (superfici e volumi) e stato conservativo;
scheda descrittiva delle parti comuni, ove possibile,
ovvero, laddove si venga a creare una situazione di condominio, il relativo
regolamento di condominio e l’ulteriore documentazione riguardante le parti
comuni;
eventuali limitazioni al diritto di proprietà ai sensi
della legge vigente;
copia dell’eventuale contratto di locazione e di
eventuali scritture integrative e/o novative, ovvero,
di una scheda riassuntiva di tutti i dati, le informazioni e quant’altro a
disposizione dell’Ente in relazione allo stato locativo dell’immobile, ivi
inclusa l’attestazione dell’Ente in merito alla regolarità del rapporto
locatizio e dei pagamenti del conduttore, l’indicazione di eventuali disdette o
rinnovi, dell’importo dei depositi cauzionali costituiti dai conduttori e di
eventuali contenziosi in essere;
riepilogo degli interventi di manutenzione effettuati
negli ultimi cinque anni;
eventuali decreti di vincolo o certificazione
scaturente dal procedimento di verifica dell’interesse culturale, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
Fermo restando che ciascun Ente, in aggiunta ai
documenti sopra indicati, può inserire nel fascicolo immobiliare quant’altro
ritenga utile e/o necessario, si ritiene che tutti i documenti indicati sono da
considerarsi necessari.
Si evidenzia, inoltre, che alcuni dei documenti sopra
indicati, sono necessari anche al fine di adempiere alle disposizioni dettate
dall’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria
2010).
In ultimo, si rappresenta che sussiste l’obbligo di
accatastamento per tutti gli immobili, che viene adempiuto tramite la
presentazione, al competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia del territorio,
degli atti di aggiornamento di catasto terreni (tipo mappale e di
frazionamento, con procedura Pregeo) ovvero di
catasto edilizio urbano (dichiarazione di nuova costruzione ovvero della
denuncia di variazione, con procedura informatica Docfa),
redatti a cura di un tecnico abilitato, ai sensi del decreto ministeriale 19
aprile 1994, n. 701.
Roma, 9 luglio 2010
Il Ministro: Tremonti