LOCAZIONE DI IMMOBILI - MODELLI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 25 giugno 2010, prot. 2010/83561 sono stati
approvati i nuovi modelli da utilizzare, a decorrere dal 1° luglio 2010, per la
registrazione di contratti di locazione, affitto o comodato (cd. “Modello 69”),
e per la comunicazione dei dati catastali in caso di cessione, risoluzione e
proroga di contratti di locazione, o affitto, di beni immobili, già registrati
a tale data (cd. “Modello CDC”).
Come noto, l’art.19, comma 15, del D.L. 78/2010 (cd.
“Manovra 2011”), in corso di conversione in legge, stabilisce che, a decorrere
dal 1° luglio 2010, la richiesta di registrazione dei contratti di locazione (e
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite) deve contenere le
indicazioni dei dati catastali degli immobili.
In attuazione di tale disposizione, il nuovo “Modello
69”, relativo alla richiesta di registrazione di contratti di locazione,
affitto e comodato, stipulati dal 1° luglio 2010, contiene uno specifico Quadro
D (“Dati degli immobili”) per la comunicazione dei dati catastali degli
immobili oggetto di tali contratti.
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle
Entrate secondo le vigenti disposizioni normative previste per la registrazione
dei contratti di locazione (ossia entro 30 giorni dalla stipula dell’atto[1]).
Analogamente, il cd. “Modello CDC”, relativo alla
comunicazione dei dati catastali per cessioni, risoluzioni e proroghe dei
contratti di locazione, o affitto, già registrati al 1° luglio 2010, deve
essere presentato:
- in forma
cartacea, all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato
il contratto,
- o in via
telematica, entro 20 giorni dalla data del versamento dell’imposta attestante
la cessione, risoluzione o proroga dello stesso[2].
I soggetti obbligati alla registrazione telematica dei
contratti di locazione[3] devono inviare anche il “Modello CDC” in via
telematica. In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in attesa
dell’attivazione della procedura telematica, gli stessi possono presentare il
modello in forma cartacea, presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun immobile, è sufficiente presentare il
“Modello CDC” una sola volta, a prescindere dal tipo di adempimento (cessione,
risoluzione o proroga) effettuato dal contribuente.
Entrambi i modelli, in allegato alla presente
comunicazione, sono disponibili gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Modulistica - Modelli
in uso presso gli Uffici”.
Si ricorda, infine, che alla mancata od errata indicazione
di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240%
dell’imposta dovuta per la registrazione dell’atto.
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[1] Cfr. art.17, comma 1, del D.P.R. 131/1986 e C.M.
n.207/E/2000, par 2.2.9.
[2] Cfr. art.17, comma 2, del D.P.R. 131/1986.
[3] L’obbligo di
registrazione telematica sussiste per i soggetti in possesso di almeno 100
unità immobiliari (cfr. art.5 D.P.R. 404/2001)