PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DELLA STRADA
(legge n.120 del 29/7/10 – G.U. n.175 del 29/7/10,
suppl. ord. n. 171)
Con riserva di svolgere un’analisi più approfondita
del testo, si ritiene utile pubblicare una nota dell’Ance per richiamare
l’attenzione sulle disposizioni relative alla guida dei veicoli adibiti al
trasporto delle merci ed in particolare al rispetto dei tempi di guida e
riposo, all’assunzione di alcool da parte dei conducenti, alla responsabilità
del proprietario del veicolo se diverso dal conducente.
In tutti questi casi è previsto l’inasprimento delle
attuali sanzioni ovvero l’inserimento di nuove sanzioni e responsabilità.
Si riportano di seguito le principali modifiche
apportate al Codice della Strada che entreranno in vigore il 13 agosto 2010.
Art. 10 (C.d.S): trasporti e
veicoli eccezionali
Sono definiti con precisione i casi in cui per i
trasporti eccezionali è necessario l’intervento degli organi di polizia
stradale in quanto il trasporto comporta la chiusura della strada con
l’individuazione di itinerari alternativi. In queste ipotesi, peraltro, anche
al fine di limitare l’impiego di personale di polizia alle situazioni in cui è
strettamente necessario, si attribuisce agli stessi organi di polizia la
facoltà di autorizzare, quando le circostanze lo consentano, l’esercizio di
queste funzioni al personale della scorta tecnica.
Viene in genere altresì rafforzata l’operatività della
scorta tecnica in varie altre fattispecie.
Art. 100 (C.d.S): targhe
Viene introdotto il sistema della targa personale (per
autoveicolo, motoveicolo e rimorchi): in pratica la targa non è più destinata a
seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel
caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del
titolo. La singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di un
veicolo.
Tale disposizione tuttavia è destinata ad entrare in
vigore solo successivamente all’emanazione di un regolamento attuativo.
Art. 104 (C.d.S):
circolazione macchine agricole (e operatrici)
L’autorizzazione alla circolazione delle macchine
operatrici eccezionali avrà validità biennale anzichè
annuale.
La norma si applica però alle richieste presentate
dopo l’entrata in vigore della legge di modifica (che sconteranno il versamento
in misura doppia dell’imposta di bollo e del pagamento dell’indennizzo).
Art. 142 (C.d.S): limiti di
velocità
La modifica all’articolo 142 subordina la possibilità
di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h alla presenza di
apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di
percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti “tutor”).
Per chi supererà il limite di velocità di oltre 40
Km/h, la sanzione varierà da 500 a 2000 euro, oltre alla sospensione della
patente da 1 a 3 mesi.
Il superamento del limite di oltre 60 Km/h, comporta
la sanzione amministrativa pecuniaria 779 a 3119 euro, oltre alla conferma
della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In entrambi i casi vi è anche
la decurtazione dei punti attribuiti.
Artt. 174 e 178 (C.d.S):tempi
di guida e riposo dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o
cose
Entrambe le norme sono state modificate al fine di
adeguarle non solo alle più recenti disposizioni comunitarie, ma anche
nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza della circolazione ed un
effetto dissuasivo attraverso l’inasprimento delle sanzioni per la mancata
osservanza sia dei tempi di guida che delle pause di riposo.
Peraltro si segnala che quando le suddette violazioni
hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo
di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento CE n. 561/2006, la
sanzione amministrativa sarà da euro 300 a euro 1.200.
Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la
violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di
riposo prescritto dal citato regolamento.
Se le violazioni hanno durata superiore al 20 per
cento per entrambi i casi la sanzione applicabile sarà da euro 400 a euro
1.600.
Ulteriori sanzioni saranno applicate in caso di
mancato rispetto dei periodi di guida e riposo settimanali.
Il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo può
comportare anche la decurtazione dei punti patente (eventualmente quella
professionale) fino anche a - 10 punti.
Si ricorda infine che in tali casi l’impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è anche obbligata in
solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da dovuta.
Art. 180 (C.d.S): documenti
di circolazione e di guida
Oltre al certificato di abilitazione professionale e
al certificato di idoneità viene è aggiunto l’obbligo, per gli autisti, di
portare con sè anche la carta di qualificazione del
conducente, ovviamente ove prescritta.
Art. 186 e nuovo art. 186-bis (C.d.S):
guida sotto l’influenza dell’alcool
Viene depenalizzata da ammenda a sanzione
amministrativa pecuniaria, la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro.
Si sottolinea che viene introdotto il divieto di
assumere sostanze alcoliche per i conducenti di veicoli per il trasporto di
cose o persone con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.
I conducenti che guidino dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).
Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui
al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.
È prevista poi la revoca della patente di guida
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i
conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 t.
Art. 202 (C.d.S): pagamento
in misura ridotta
Ammessa la possibilità per alcune violazioni commesse
dagli autotrasportatori (es. sovraccarico oltre il 10%, eccesso di velocità
oltre 40 e 60 km/h) di poter effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà
è tenuto comunque a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una
somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione.
Del versamento della cauzione è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione.
La cauzione è versata
al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.