FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN EDIFICI NUOVI (FER) - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI
(a cura del geom. Antonio Gnecchi)
Per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, l’allegato I, punto 12, del D.Lgs. 192/05 modificato dal D.Lgs.
311/06 rende obbligatorio, per tutte le categorie di edifici pubblici e
privati, l'utilizzo di fonti rinnovabili ed assimilate per la produzione di
energia termica ed elettrica.
Le modalità applicative di tali obblighi, le
prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti
verranno definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1.
Pur rinviando, come sopra accennato, ad appositi
decreti attuativi, già fornisce delle indicazioni prevedendo, nel caso di
edifici di nuova costruzione o nuova installazione di impianti termici o di
ristrutturazione degli impianti termici esistenti, che l'impianto di produzione
di energia termica sia progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50%
del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua
calda sanitaria con l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Tale limite
è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
Per l’energia elettrica, invece, non indica quantità
minime da produrre da fonte rinnovabile, ma ne fissa la tecnologia,
individuando i pannelli fotovoltaici quale unico sistema da adottare. Tale
prescrizione vale per gli edifici, pubblici e privati, nuovi ed esistenti (se
di superficie utile superiore a 1000 mq.) nel caso di ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro e nel caso di
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria.
In data 27 febbraio 2007 è entrato in vigore il
decreto ministeriale 19 febbraio 2007 con il quale sono state aggiornate le
tariffe del conto energia ed in un’ottica di semplificazione finalizzata ad
agevolare ed incrementare la realizzazione di impianti fotovoltaici sono state
“riscritte” le modalità autorizzative di tali impianti.
Infatti l’articolo 5, comma 7, del D.M. citato
stabilisce che “ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D. Lgs. n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è
necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale
e regionale vigente in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione
dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12,
comma 4, del D. Lgs n. 387/03 ed è sufficiente per gli stessi impianti la
dichiarazione di inizio attività.
Qualora sia necessaria l’acquisizione di un provvedimento autorizzativo
comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il
procedimento unico ex art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/03 …. omissis”.
Infine, il comma 8, dello stesso articolo stabilisce
che gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o totalmente integrati,
così come definiti dallo stesso D.M. e relativi allegati tecnici, nonché gli
impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati
impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica
ambientale di cui al dPR 12 aprile 1996 e successive modificazioni sempreché
non ubicati in aree protette.
1. Riferimenti normativi.
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
“Attuazione delle direttive 2001/77/CE relative alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” (G.U- n. 25 del 31 gennaio 2004, - S.O. n. 17).
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (BURL 16
dicembre 2003, n. 51, S.O. n. 1) recante “ Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”
L’articolo 28, comma 1, lettera e-bis ha conferito
alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica di cui
all’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003, ad esclusione degli impianti autorizzati dalla regione.
L’articolo 29, comma 1, lettera b) e i-bis) nel quale
è stabilito che spetta alla regione:
• uniformare le procedure per il rilascio dei
provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale,
• l’adozione di linee guida per l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e-bis, finalizzate a
semplificare ed armonizzare sul territorio regionale le procedure
amministrative di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili.
Decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 (G.U. n.
222 del 23 settembre 2005, n. S.O. n. 158, ripubblicato sulla G.U. del 15
ottobre 2005, S.O. n. 165) recante “ Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (G.U. del
1 febbraio 2007, n. 26, S.O. n. 26) recante “Disposizioni correttive ed
integrative al D. Lgs. n. 192/2005 relativo al rendimento energetico in
edilizia”.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per
il 2007) – G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)
Con l’articolo 1, comma 350, è stato aggiunto
all’articolo 4 del dPR n. 380 del 2001, il comma 1-bis in tema di Regolamenti
Edilizi Comunali:
“1-bis – Nel
regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da generare una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ogni
unità abitativa”
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (G.U. n. 47 del
26 febbraio 2007) recante “disposizioni in materia di detrazioni per le spese
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi
dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. n. 300 del 28
dicembre 2007) recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”
L’articolo 2, comma 158, modifica l’articolo 12, comma
5, del D. Lgs. n. 387 del 2003
DGRL 25 novembre 2009, n. 8/10622 – BURL 1 dicembre
2009, n. 48, 1° S.S. “Linee guida per
l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valorizzazione
ambientale degli stessi impianti”.
Circolare n. 2 del 25 marzo 2010 del Direttore
Generale per lo Sviluppo sostenibile della regione Lombardia “Chiarimenti in
merito alla DGR 25 novembre 2009, n. 10622”
Decreto Milleproroghe, convertito nella legge 26
febbraio 2010, n. 26 (G.U. 26 febbraio 2010, n. 48, SO n. 39), relativo ai
“principali argomenti che interessato in particolare l’edilizia e gli enti
locali”
2.0 Obbligo installazione pannelli fotovoltaici.
L’obbligo di realizzare un impianto fotovoltaico di 1
Kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica,
e di 5 Kw per i fabbricati industriali di estensione maggiore di mq. 100, non
si riferisce direttamente ai cittadini, ma ai comuni, i quali dovrebbero
adeguare i loro Regolamenti Edilizi.
A tal fine, i comuni hanno tempo fino al 31 dicembre
2010, come risulta nella conversione in legge del decreto milleproroghe (legge
27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-octies).
La norma che imponeva l’obbligo del fotovoltaico è
stato l’articolo 1, comma 350 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria
2007), con la quale è stato aggiunto all’articolo 4 (Regolamenti edilizi
comunali) del dPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) il seguente comma:
“1-bis – Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini
del rilascio del permesso di costruire, deve essere, prevista l’installazione
di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici
di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione non inferiore a
0,2 Kw per ogni unità abitativa”.
Successivamente, con l’articolo 1, comma 289, della
legge n. 244 del 2007, l’articolo 1-bis integrativo dell’articolo 4 del dPR n.
380 del 2001, è stato sostituito dal seguente:
“1-bis – A decorrere dal 1 gennaio 2009 nel
Regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
deve essere prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente
con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione non inferiore a 100 mq., la produzione energetica minima è di 5 kW.
Con l’articolo 8, comma 4-bis, del decreto 30 dicembre
2009, n. 194, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n.
26, è stato prorogato all’1 gennaio 2011
il termine previsto dal dPR 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, già prorogato
dall’art. 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008).
2.1 Quanto di seguito indicato discende dall’articolo
di legge suindicato e sembra configurare una sua corretta applicazione.
1. i destinatari dell’obbligo di cui sopra sono i
Comuni e non direttamente il costruttore di un nuovo edificio
2. i Comuni devono adeguare il loro Regolamento
Edilizio, in modo che per ottenere il permesso di costruire (o Dia sostitutiva)
bisogna prevedere nel progetto l’installazione di pannelli fotovoltaici nella
misura suindicata.
3. finché il Comune non cambia il Regolamento Edilizio
e rilascia permessi di costruire senza l’obbligo di installare pannelli
fotovoltaici, il costruttore non ha alcun obbligo di installare i pannelli
stessi.
Nota: In
tal caso è inadempiente il Comune, non il costruttore dell’edificio.
4. l’obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione
che contengono unità abitative (unità immobiliari destinate all’abitazione).
Nota: L’obbligo riguarda non solo gli
edifici civile, ma tutti gli edifici che contengono unità abitative.
5. un edificio industriale o terziario con almeno una
unità abitativa, ad esempio per il custode, è soggetto all’obbligo in
questione.
Nota:
Sembra una esagerazione, ma questa è scritto nella legge.
6. i pannelli fotovoltaici devono avere una potenza
nominale di almeno 200 W per ogni unità abitativa compresa nell’edificio di
nuova costruzione.
Nota: In un edificio di civile abitazione sono soggette
all’obbligo in questione solo le unità immobiliari adibite ad abitazione e non
quelle destinate ad altri usi (negozi, depositi, laboratori, etc.)
7. l’obbligo in questione è assolto in un condominio,
che ha n unità abitative, se vengono
installati pannelli fotovoltaici che alimentano i servizi condominiali per una
potenza di n x 0,2 KW.
8. nulla cambia se tale potenza è installata da un
singolo condomino, il quale si impegni ad assicurare questo obbligo per conto
degli altri n-1 condomini.
9. l’impianto fotovoltaico non deve essere
necessariamente collegato in rete, può essere in isola. Tra l’altro, la potenza
minima per collegarsi in rete è di 0,75 KW.
10 possono accedere alle tariffe incentivanti solo gli
impianti di potenza minima di 1 KW che entrano in esercizio prima del 31
dicembre 2010, come disposto dal DM 13 febbraio 2007, articolo 4, comma 2 e
articolo 6, comma 2.
Nota: Nella costruzione di una villetta conviene
prevedere un impianto con potenza di almeno 1 KW collegato alla rete per lo scambio
di energia sul posto.
Nota: alcuni aspetti suindicati meriterebbero, forse,
di essere chiariti dai Comuni in occasione della modifica del proprio
Regolamento Edilizio, per favorire l’applicazione della legge ed evitare
inutili controversie.
3.0 Fonti rinnovabili energia.
Dopo che il decreto legislativo n. 387 del 2003 ha
posto le basi per dare attuazione alle direttive europee in materia di
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e
che la legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 26 ha disciplinato, tra l’altro, la materia di gestione di energia, la
regione Lombardia ha emanato le Linee Guida per l’autorizzazione di impianti
per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER), in
particolare per impianti fotovoltaici ed eolici.
Nello stesso provvedimento sono contenute anche le
linee guida per la valutazione ambientale degli stessi impianti.
DGR 25 novembre 2009 – n. 8/10622 (BURL 1 dicembre
2009, n. 48 – 1° S.S.)
La deliberazione della Giunta Regionale approva il
documento “Linee guida” di cui sopra, da atto che le stesse costituiscono nella
parte generale, la base comune alle procedure per le autorizzazioni di tutte le
tipologie di impianti per la produzione di energia da FER e, nella parte specifica,
le procedure per le autorizzazioni degli impianti fotovoltaici ed eolici ed il
documento “Linee guida per le valutazioni ambientali di impianti per la
produzione di energia da fonte rinnovabile – impianti fotovoltaici ed eolici”.
Sostanzialmente, per quanto riguarda gli impianti
fotovoltaici, si distinguono:
1- quelli con potenza non superiore a 20 kW che sono
considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla
verifica ambientale di cui al dPR 12 aprile 2006, ai sensi dell’articolo 5,
comma 8, del D.M. 19 febbraio 2007:
- non
necessitano di autorizzazione di competenza della Provincia
-
ubicazione
- non
seguono la procedura di cui all’articolo 12, comma 4, D. Lgs. n. 387/2003, di
competenza della Provincia
- sono
assentiti con Dia, anche in zone agricole
2- quelli con potenza superiore a 20 kW ai sensi del dPR 12 aprile 2006 (Allegato B,
punto 2, lettera c), sono soggetti alla verifica ambientale.
-
necessitano di autorizzazione di competenza della Provincia
- ubicazione
- devono
seguire la procedura di cui all’articolo 12, comma 4, D.Lgs. n. 387 del 2003,
di competenza della Provincia
- sono
assentiti mediante permesso di costruire, ovvero Dia sostitutiva, anche in zone
agricole
Innanzi tutto c’è da precisare che gli impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) sono soggetti ad una Autorizzazione
Unica, rilasciata dalla Provincia delegata dalla regione, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorre, variante allo
strumento urbanistico.
Al rilascio dell’autorizzazione unica partecipano
tutte le amministrazioni interessate, seguendo un procedimento svolto nel
rispetto dei principi della legge n. 241 del 1990.
Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato e contiene l’obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente la dismissione dell’impianto e
le misure di recupero ambientale.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento
non può comunque essere superiore a 180 (centottanta) giorni.
Il provvedimento di Autorizzazione Unica di cui
all’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 costituisce “titolo a costruire e ad
esercire l’impianto in conformità al progetto approvato”, esso riunifica
pertanto in un unico procedimento l’acquisizione di tutti gli atti di
autorizzazione, valutazione, pareri, assensi espressi o di silenzio-assenso
comunque denominati sia in campo ambientale sia nei campi dell’edilizia,
dell’urbanistica, delle attività produttive, degli espropri, etc. previsti
dalle singole norme di settore, che devono essere pertanto resi dalle singole
autorità preposte nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica.
Come sopra si diceva le Linee guida sono emanate ai
sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre
2002, n. 26, al fine di unificare le procedure
per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico,
quali gli impianti eolici, solari fotovoltaici, a biomassa, a gas di discarica,
a gas residuali dai processi di depurazione e biogas.
In attesa dell’approvazione delle Linee guida
nazionali previste dall’articolo 12, comma 10, del D. Lgs. n. 387 del 2003 per
lo svolgimento del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica nel
territorio regionale si applicano le Linee guida di cui alla DGR n. 25 novembre
2009 – n. 8/10622.
La regione avrà facoltà di procedere all’indicazione
di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti.
Fintantoché non si sia proceduto all’individuazione
delle predette aree non idonee, nessuna
area o sito del territorio regionale è da considerarsi aprioristicamente
non idonea per l’istallazione degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, del D. Lgs.
387/2003.
Le modalità procedimentali e i criteri tecnici delle
linee guida si applicano anche alle opere connesse ed alle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi impianti.
Ai fini delle linee guida per “opere connesse” si
intendono i servizi ausiliari e le infrastrutture di collegamento dell’impianto
alle reti elettriche.
3.1 Ambito di applicazione.
Fatto salvo quanto previsto per gli interventi
soggetti a Dia e quelli ammessi con semplice comunicazione, la costruzione e
l’esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento
totale o parziale e riattivazione, degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonte rinnovabile nonché le relative opere ed
infrastrutture connesse degli impianti sono soggetti al procedimento di
Autorizzazione Unica.
3.2 Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività.
Non è necessario l’avvio del procedimento di
Autorizzazione Unica e sono soggetti alla disciplina di Denuncia di Inizio
Attività di cui all’articolo 22 e 23 del dPR 380/2001 gli impianti di potenza
inferiore alla soglia indicata nella seguente Tabella 1:
Tabella
1
Eolica - Soglia: 60 kW
Solare fotovoltaico - Soglia: 20 kW
Biomasse - Soglia: 200 kW
Gas di discarica, gas residuali dai processi di
depurazione e biogas - Soglia: 250 kW
Ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, del D. Lgs. 387/2003 con decreto interministeriale
potranno essere stabilite maggiori soglie di capacità di generazione rispetto a
quelle indicate nella tabella.
Per capacità di generazione dell’impianto si intende
la potenza attiva nominale dell’impianto, determinata come somma delle potenze
attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto.
Nel caso in cui per la realizzazione dell’impianto
rientrante tra le tipologie e le soglie di cui alla tabella occorra
acquisire altri atti di autorizzazione,
valutazione, pareri, assensi espressi o di silenzio assenso comunque
denominati, gli stessi sono acquisiti e allegati alla Dia, salvo che il comune
provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
A questo proposito si richiama la Circolare n. 2 del
Direttore Generale della Regione del 25 marzo 2010 di chiarimento alle Linee Guida di cui alla
DGR n. 8/10622 sugli interventi soggetti a Dia, quali gli impianti fotovoltaici
di qualsiasi potenza installati su edifici di qualsiasi natura che non
rispettano contemporaneamente tutte le condizioni indicate nel comma 3
dell’articolo 11 del d. lgs. 387/2003 (non aderenti o integrati ai tetti
esistenti, con una inclinazione e orientamento diverso da quello della falda
esistente, con modifica della sagoma dell’edificio, eccedenti la superficie
delle falde del tetto), secondo la quale gli impianti fotovoltaici con le
suddette caratteristiche sono quelli:
- integrati (cioè sostituenti il materiale del tetto,
divenienti parte integrante della copertura piana o inclinata o parte
integrante della facciata) che modifichino la sagoma dell’edificio o che
eccedano la superficie delle falde del tetto;
- parzialmente integrati aderenti in modo complanare
ai tetti, alle coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici senza che
si abbia la sostituzione dei materiali che costituiscono la superficie
d’appoggio, con modifica della sagoma dell’edificio e/o eccedenti la superficie
delle falde del tetto. Sono quindi compresi in questa categoria gli impianti
parzialmente integrati che prevedano strutture di sostegno;
- moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo
urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie con modifica e/o
eccedenti la sagoma della superficie d’appoggio.
Rientrano nella applicazione della Dia gli impianti
compresi nella precedente Tabella 1, che siano realizzati unicamente in siti su
cui è posto il vincolo dell’articolo 136, primo comma, lettere b) e c), decreto
legislativo n. 42 del 2004 (ville, giardini, parchi – centri storici).
Precisa che la realizzazione di tali impianti, da
realizzarsi in siti su cui sia posto un vincolo paesaggistico diverso da quelli
citato dall’art. 11. del D. Lgs. 115/2008 (ad es. l’area a vincolo ex art. 142 del D. Lgs 42/2004,
oppure vincoli ai sensi della legge 431/85 – legge Galasso) sono interventi in
regime di installazione libera e pertanto è sufficiente una comunicazione al
comune. La norma infatti (D. Lgs 115/2008) prevede che è “sufficiente una
comunicazione preventiva al comune”, in quanto il legislatore ha disciplinato
in modo puntuale e dettagliato il vincolo paesaggistico che comporta la
necessità di un procedimento amministrativo (seppur abbreviato quale la Dia).
3.3 Interventi in regime di installazione libera non
soggetti a Dia.
Sono assimilati ad interventi di manutenzione
ordinaria per la realizzazione dei quali
“è sufficiente una comunicazione preventiva al comune”, e per i quali non vi è
la necessità di acquisire preventivamente alcun atto di autorizzazione,
valutazione, parere, assenso espresso o silenzio assenso comunque denominato da
rilasciarsi qualsivoglia amministrazione pubblica per la loro installazione,
gli interventi di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 20
maggio 2008, n. 115, ovvero:
a) l’installazione di impianti eolici costituiti da
singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e
diametro non superiore a 1 metro
b) l’installazione di impianti solari (fotovoltaici e
termici) nei limiti previsti dalla norma citata e cioè:
1. aderenti o integrati ai tetti esistenti
2. con la stessa inclinazione e orientamento della
falda esistente
3. senza modificare la sagoma dell’edificio
4. non eccedenti la superficie delle falde del tetto.
La sola comunicazione preventiva non è invece
sufficiente nei casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs.
192/2005 secondo la quale “sono escluse dall’ambito di applicazione del
presente decreto le seguenti
categorie di edifici e di impianti:
c) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina
della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi
in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
artistici”.
Precisamente l’articolo 136, comma 1, lett. b) e c),
D. Lgs. 42/2004 individua come “immobili ed aree di notevole interesse
pubblico”:
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte Seconda del presente codice, che si distinguono per la
loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri
ed i nuclei storici.
Pertanto nei casi di cui sopra per l’installazione
degli impianti di cui al precedente punto 3.3, lettere a) e b) viene prevista
procedura amministrativa della Denuncia di inizio attività di cui agli articoli
22 e 23 del dPR n. 380 del 2001 ovvero, nel caso la potenza ecceda i limiti della tabella si dovrà
procedere all’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica.
Anche per gli interventi in regime di installazione
libera prevista dall’articolo 11, D. Lgs. n. 115/2008, la Circolare n. 2 del
Direttore Generale della Regione del 25 marzo 2010 precisa le tipologie di impianti ammessi,
quali:
- gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza
installati su edifici di qualsiasi natura che rispettano
contemporaneamente tutte le
condizioni indicate nel comma 3 dell’art. 11 del D Lgs. 387/2003 ( aderenti o
integrati ai tetti esistenti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente, senza modificare la
sagoma dell’edificio, non eccedenti la superficie delle falde del tetto).
Pertanto gli impianti fotovoltaici con le suddette
caratteristiche sono:
- integrati (cioè sostituenti il materiale del tetto,
divenienti parte integrante della copertura piana o inclinata o parte
integrante della facciata) senza che modifichino la sagoma dell’edificio e non
eccedenti la superficie delle falde del tetto;
- parzialmente integrati aderenti in modo
complanare ai tetti, alle coperture, facciate, balaustre o parapetti di
edifici senza che si abbia la sostituzione dei materiali che costituiscono la
superficie d’appoggio, senza che modifichino la sagoma dell’edificio e non
eccedenti la superficie delle falde del tetto. Non sono quindi compresi in
questa categoria gli impianti parzialmente integrati che prevedano strutture di
sostegno;
- moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo
urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare
alla superficie d’appoggio senza la sostituzione dei materiali che
costituiscono la superficie d’appoggio stessa.
4.0
Procedimento di Autorizzazione Unica.
Il procedimento
di Autorizzazione Unica si articola nelle seguenti fasi:
Presentazione della domanda.
Per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
potenza superiore alla soglia indicata nella Tabella il proponente l’intervento
deve presentare una apposita domanda che da avvio all’iter procedurale per il
rilascio dell’Autorizzazione Unica.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione
tecnica illustrante il progetto definitivo dell’impianto, delle opere ad esso
connesse, delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto
medesimo (opere edilizie, connessione alla rete elettrica, etc.), della sua
dismissione e delle opere per il ripristino dei luoghi successivi alla sua
dismissione.
Il proponente deve comunque dimostrare la
disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
La documentazione minima del progetto da allegare
all’istanza è contenuta al punto 5 della DGR 8/10662 del 25 novembre 2009
Avvio del procedimento e verifiche preliminari.
L’Amministrazione competente, responsabile del
procedimento, ricevuta l’istanza valuta la completezza della documentazione
progettuale presentata e, entro 15 giorni, comunica al richiedente l’avvio del
procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 241 del
1990 e s.m.i. La predetta comunicazione
riporta l’indicazione delle eventuali integrazioni documentali da fornire e comunica
che il mancato riscontro, ovvero la mancata trasmissione delle integrazioni nei
termini ivi previsti, comporterà l’improcedibilità dell’istanza per carenza
documentale. Trascorso il predetto termine senza che l’amministrazione abbia
comunicato la improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
Le eventuali integrazioni devono pervenire, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato
adempimento, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di
un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda e mette in atto le condizioni di cui
all’articolo 10-bis della legge 241 del 1990 (preavviso di diniego).
Apertura della Conferenza dei servizi.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, se
ritenuta procedibile, l’amministrazione provinciale convoca la Conferenza dei
Servizi per il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica che è indetta
e condotta ai sensi della legge 241 del 1990.
Nel caso in cui la documentazione allegata alla
domanda sia conforme alle indicazione delle Linee guida, il responsabile del
procedimento indice la Conferenza nei
termini di cui all’articolo 12 del D. Lgs, 387/2003 (30 giorni dal ricevimento
della domanda e della relativa documentazione) e convoca le amministrazioni
competenti al rilascio dell’autorizzazione, valutazione, parere, assenso
espresso o di silenzio assenso comunque
denominati previste dalla vigente normativa, trasmettendo ad ognuna di queste
copia del progetto delle opere.
Svolgimento della Conferenza dei Servizi e
acquisizione dei pareri.
Alla Conferenza dei Servizi partecipa, senza diritto
di voto, il gestore della rete elettrica cui si prevede di connettere
l’impianto.
Nel corso della Conferenza i soggetti partecipanti aventi
titolo a rilasciare l’autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o
di silenzio assenso comunque denominato, possono richiedere al richiedente la
presentazione di integrazioni progettuali rispetto alla documentazione allegata
alla domanda, una sola volta ed entro 90 giorni dall’avvio del procedimento. A
tal fine si assegna al richiedente un congruo termine per la predisposizione
degli elaborati progettuali e delle valutazioni integrative richieste in sede
di Conferenza. Questa si aggiornerà entro 30 giorni dal ricevimento delle
integrazioni richieste, con una riconvocazione a cura del responsabile del
procedimento.
Un’amministrazione regolarmente convocata, che non
presenzi alla conferenza, può far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte
o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne dato lettura.
In caso di mancata ricezione delle integrazioni
richieste in sede di conferenza nei termini indicati , il responsabile del
procedimento determina la chiusura delle procedura comunicando ai soggetti
partecipanti e al soggetto interessato, ai sensi dell’art, 10-bis della legge
241 del 1990, il rigetto della domanda.
Conclusione della Conferenza, rilascio autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.
La Conferenza conclude i propri lavori entro 180
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
L’Autorizzazione Unica che consente la costruzione e
l’esercizio dell’impianto è rilasciata con un provvedimento adottato dal
responsabile del procedimento.
Il provvedimento di Autorizzazione Unica ovvero di
diniego ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 387 del 2003 deve
essere trasmesso al richiedente/proponente l’intervento e agli enti interessati
che hanno partecipato al procedimento unico nel rispetto della legge 241 del
1990.
Coordinamento tra il procedimento di autorizzazione
unica e altri procedimenti.
Ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia
ambientale”, per alcuni impianti è necessario procedere alla verifica di
assoggettabilità alla VIA, mentre per altri si applica perché assoggettati alle
norme dianzi citate.
Alcune tipologie di impianti necessitano del rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)
N.B. si veda a tale riguardo il punto 4.5 delle Linee
guida.
Un procedimento coordinato particolare di cui
all’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 può riguardare le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi
del comma 3, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, l’Autorizzazione
Unica costituisce ove occorre variante urbanistica. In forza del comma 7 del medesimo articolo
gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ovvero sia gli
impianti FER “programmabili” che “non programmabili” “possono essere ubicati in
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”
Ne consegue che ai sensi del combinato disposto delle
disposizioni legislative suindicate, che sono direttamente applicabili, e di
quanto già detto al precedente punto 3.0, la non conformità urbanistica dei
terreni interessati alla realizzazione dell’impianto FER rispetto alla proposta
progettuale presentata non costituisce e non può costituire motivo ostativo
alla realizzazione dell’impianto.
D’altra parte il permesso di costruire in deroga alle
previsioni urbanistiche, ovvero l’adeguamento dello strumento urbanistico ha
effetti limitatamente alla costruzione ed esercizio dell’impianto autorizzato
ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003.
Per quanto riguarda il contributo di costruzione il
comune dovrà tenere conto dell’articolo 17, comma 3, lettera e), del DPR
380/2001, secondo il quale la realizzazione degli impianti FER è esonerato dal
pagamento sia degli oneri di urbanizzazione sia del costo di costruzione.
La Circolare n. 2 del Direttore Generale della Regione
del 25 marzo 2010 precisa che la DGR del
25 novembre 2009 contiene un refuso in ordine alla esatta applicazione
dell’articolo 17, terzo comma, del DPR n. 380/2001, intendendosi correttamente
inteso che il comune, per la realizzazione degli impianti FER non sono dovuti
né il costo di costruzione né gli oneri di urbanizzazione.
Durata dell’autorizzazione.
L’Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza.
Coordina e riunifica in un unico procedimento
amministrativo tutte le autorizzazioni, valutazioni, pareri, assensi espressi o
di silenzio assenso comunque denominati, sia in campo ambientale sia in campo
dell’edilizia, dell’urbanistica, delle attività produttive, degli espropri,
ect., necessari per la realizzazione e l’esercizio di un determinato impianto.
Restano pertanto valide le scadenze delle singole
autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore che dovranno essere
rinnovate dall’esercente titolare dell’impianto FER secondo quanto definito
dalle rispettive normative.
Contenuti minimi dell’istanza – documentazione da
allegare.
Come già detto in precedenza, alla domanda di
Autorizzazione Unica, il proponente deve allegare il progetto definitivo
dell’impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle
altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e
del ripristino dei luoghi in caso di dismissione.
Per “progetto definitivo” si deve far riferimento, per
quanto applicabile, alla definizione di cui all’art. 93 del D. Lgs. 163/2006
(Codice dei Contratti) e del Capo II del dPR 554/99 (Regolamento di
attuazione).
Gli elaborati minimi costituenti la documentazione
progettuale da allegare alla domanda sono quelli elencati al punto 5.1 delle
Linee Guida.
La documentazione progettuale deve essere prodotta sia
in formato cartaceo sia in formato elettronico non modificabile e su supporto
riproducibile.
Alla prima riunione della Conferenza dei servizi, gli
enti partecipanti possono richiedere, dandone, adeguate motivazioni, ulteriore
documentazione ritenuta necessaria al fine dell’espressione del rispettivo
parere.
La Circolare n. 2 del Direttore Generale della Regione
del 25 marzo 2010 precisa un altro
errore contenuto nella DGR del 25 novembre 2009 relativo all’elencazione della
documentazione, richiamando il testo corretto e pubblicato sul BURL SO del 21
dicembre 2009, n. 51, e precisa un aspetto relativo al versamento della
garanzia fideiussoria di cui all’articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 387/2003 in
ordine alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
che dismette l’impianto.
La delibera prevede, tra i contenuti minimni
dell’stanza, l’impegno alla dismissione dell’impianto e non la prestazione di
garanzia. È evidente che questa deve essere prestata prima del rilascio
dell’autorizzazione, ovvero prima dell’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto.
Il calcolo dell’importo della fideiussione spetta al progettista che deve
predisporre la stima dei costi di dismissione.
La fideiussione sarà almeno di pari importo.
Enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione
Unica, con titolarità decisionale.
Nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica
si effettua una ricognizione delle competenze poste in capo alle diverse
amministrazioni interessate:
- COMUNE: con competenza in merito all’urbanistica ed
edilizia (LR 12/05); aspetti igienico-sanitari; aspetti ambientali generici
(es. acustica); salute e sicurezza dei cittadini; Piano utilizzazione
agronomica (PUA) e Programma operativo aziendale(POA),
- PROVINCIA: con competenza in merito all’aria (D. Lgs
152/2006); AIA (D. Lgs 59/2005); rifiuti (D: Lgs 152/2006); captazione acque
(RD 1775/1933); scarichi in corpo idrico superficiale (D. Lgs 152/2006); strade
ex statali (escluse ANAS); strade provinciali; linee elettriche (LR 52/1982);
trasformazione del bosco (LR 31/2008, art. 43); per il vincolo idrogeologico e
le trasformazione del suolo (LR 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica
(art. 80, comma 3, LR 12/2005).
Inoltre, in relazione alla particolare ubicazione
dell’impianto e all’esistenza di vincoli specifici, sono interessati:
1. Soprintendenza ai Beni Architettonici e del
Paesaggio, nel caso l’intervento interessi siti soggetti a vincolo
paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs n. 42/2004.
2. Soprintendenza archeologica nel caso l’intervento
interessi siti soggetti a vincolo archeologico o architettonico ai sensi della
parte II del D. Lgs. n. 42/2004
3. Ente gestore aree naturali protette, parchi
regionali e riserve naturali, nel caso l’intervento interessi tali aree (L.
394/1991 e LR 86/1983), comporti il rilascio delle autorizzazioni per
trasformazione del bosco (LR 31/2008, art. 43) e per il vincolo idrogeologico e
la trasformazione del suolo (LR 31/2008, art. 44)
4. Ente gestore
del SIC/ZPS nel caso l’intervento possa avere incidenza su siti appartenenti
alla rete natura (dPR 357/1997)
5. Comunità Montana, trasformazione del bosco (LR
31/2007, art. 43); per il vincolo idrogeologico e la trasformazione del suolo
(LR 31/2008, art. 44)
6. Autorità ambito territoriale ottimale per lo
scarico in fognatura pubblica
7. Vigili del fuoco per gli adempimenti connessi alla
prevenzione incendi (D. Lgs. 139/2006)
Coordinamento dell’Autorizzazione Unica con
l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del D. Lgs. n. 42 del
2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio)
Ai sensi dell’art. 80 della legge regionale n. 12 del
2005 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli impianti oggetto
dell’Autorizzazione Unica nelle aree assoggettate a vincolo ai sensi degli
articoli 142 aree tutelate per legge: territori costieri, fiumi torrenti, corsi
d’acqua pubblici, montagne, i territori coperti da boschi, le zone umide,
etc.), 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 143, comma 1,
lettera d) (immobili ed aree, di notevole interesse pubblico) del decreto
legislativo n. 42 del 2004, è di competenza dell’amministrazione provinciale.
Pertanto, affinché il procedimento di acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica sia coordinato con quello dell’Autorizzazione
Unica, entrambi in capo all’amministrazione provinciale dalle differenti
normative di settore, si riassume quanto segue:
a) la domanda di Autorizzazione Unica deve essere
comprensiva della domanda di autorizzazione paesaggistica. A tal fine la
documentazione progettuale allegata all’istanza di Autorizzazione Unica deve
essere corredata da una relazione paesaggistica firmata da professionista
abilitato redatta sulla base di criteri di cui alla DGR n. 2121 del 15 giugno
2006,
b) per tali casi la verifica preliminare riferita
all’Autorizzazione Unica è effettuata anche ai fini dell’autorizzazione
paesaggistica. L’eventuale richiesta di integrazione della documentazione ai
fini della procedura dell’istanza è pertanto comprensiva delle eventuali
integrazioni per la componente paesaggistica. La comunicazione di avvio del
procedimento dell’Autorizzazione Unica è da intendersi valida anche agli
effetti della domanda di autorizzazione paesaggistica.
c) la convocazione della Conferenza di servizi del
procedimento di Autorizzazione Unica, da effettuarsi nei termini già sopra esposti,
è inviata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
Coordinamento dell’Autorizzazione Unica con le
competenze delle ASL e dell’ARPA.
L’ASL ha
competenza in materia di igiene e salute dei cittadini, è titolare della
vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
L’ARPA esercita attività di controllo e supporto
tecnico-scientifico e di controllo in materia ambientale e gli enti locali,
nell’ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, ed in
particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi
dell’ARPA acquisendone il parere.
Poiché i pareri tecnici espressi da ASL/ARPA sono di
supporto all’espressione del giudizio da parte degli enti locali, gli stessi
potranno essere invitati alla Conferenza di servizi e parteciparvi senza
diritto di voto.
Il rilascio delle autorizzazioni e quindi la
titolarità a partecipare alla base decisionale della Conferenza di servizi sono
di competenza delle amministrazioni pubbliche
(Comune, Provincia, etc.).
Allacciamenti alla rete di distribuzione e rete
trasmissione.
Le competenze per l’allacciamento alla rete di
distribuzione/trasmissione sono del gestore locale di rete di distribuzione nel
caso di impianti che immettono l’energia prodotta nelle reti a bassa e media
tensione ovvero di Terna Spa nel caso di impianti allacciati alla rete di
trasmissione nazionale (media-alta
tensione).
La richiesta di allacciamento alla rete è documento da
produrre da parte del richiedente all’atto della domanda di autorizzazione. La
risposta da parte del gestore di rete viene acquisita preliminarmente o nel
corso dell’iter autorizzativo.
Nel caso il progetto dell’impianto comprenda anche la
realizzazione, modifica o spostamento, di un tratto di linea elettrica fino a
150.000 volt, la Provincia è, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a)
della legge regionale 26/2003, anche l’autorità competente al rilascio della
necessaria autorizzazione secondo le procedure della legge 52/1982.
In tal caso la
procedura di cui alla LR 52/82 è condotta dalla Provincia nell’ambito del
procedimento di Autorizzazione Unica.
L’autorizzazione alla realizzazione, modifica o
spostamento della linea elettrica fino a 150.000 volt costituisce parte
integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica nel quale sono
disciplinati anche gli obblighi, le indennità e le modalità di collaudo.
Nel caso di reti con tensione superiore a 150.000 volt
o appartenenti alla rete di trasmissione nazionale (RTN) gestita da Terna Spa
l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero Sviluppo Economico ai sensi della
legge 239 del 2004.
Nelle more della risposta da parte del gestore di rete
e nel rispetto dei tempi previsti dal D. Lgs. 387 del 2003, l’Autorizzazione
Unica potrà comunque essere rilasciata all’impianto con configurazione ad
isola.
Elenco dei vincoli potenziali.
Per un corretto inquadramento urbanistico e
territoriale dell’impianto oggetto di domanda di Autorizzazione Unica occorre
conoscere e individuare eventuali vincoli esistenti sull’area
dell’insediamento.
Si elencano le principali disposizioni vincolistiche
potenzialmente interferenti con il procedimento di Autorizzazione Unica:
1) vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, art.
44 della LR 31/2008
2) aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico
(trasformazione del bosco) di cui all’art. 43 della LR 31/2008
3) zona compresa in area di parco regionale, in
monumenti naturali e in parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) di cui
alla LR 86/1983
4) zona compresa in aree naturali protette ai sensi
della legge 394/1991 (parchi e riserve nazionali, parchi e riserve naturali)
5) zona vincolata ai sensi degli articoli 2, 9, 10 e
11 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (beni culturali)
6) zona vincolata ai sensi degli articolo 134, 136 e
142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (beni
paesaggistici)
7) in aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 3
del dPR 357/1997, e successive modifiche
(SIC e ZPS)
8) zona compresa all’interno delle fasce di rispetto
dei cimiteri, impianti di depurazione delle acque reflue, linee ferroviarie,
infrastrutture lineari energetiche anche interrate (linee elettriche, gasdotti,
oleodotti, etc.), aeroporti (tutela assoluta
e limitazione delle altezze), strade servitù e vincoli militari (legge
898/1976)
9) aree comprese nelle zone di rispetto di cui
all’articolo 94 del D. Lgs 152/2006 e s. m.i. (aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
10) aree individuate nel Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, approvato con DPCM del 24 maggio
2001 e eventuali integrazioni riportate nella cartografia del PTCP. In
particolare:
a) in aree individuate nelle fasce “A”, “B” e “C”
b) in aree individuate tra le aree in dissesto
c) in aree individuate tra le zone a rischio
idrogeologico molto elevato
d) vincolo di inedificabilità di cui alla legge
102/1990 e DRG 13 marzo 1998, n. 35038 (legge Valtellina)
e) zona ricadente in classe di fattibilità 4 dallo
studio geologico comunale.
5.0 Tipologie
di impianti.
Il decreto 19 febbrai 2008 “Criteri e modalità per
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conservazione
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del D. Lgs. 29
dicembre 2003, n. 387”, individua e definisce tre tipologie impiantistiche
(articolo 2):
a) impianto non integrato
b) impianto parzialmente integrato
c) impianto con integrazione architettonica.
a) Impianti fotovoltaici non integrati.
L’impianto fotovoltaico non integrato è costituito da
moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli sugli elementi di arredo urbano e
viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità diverse da
quelle previste per le tipologie: impianti parzialmente integrati e impianti
integrati (art. 2, comma 1, lettera b1 del DM 19 febbraio 2007)
b) Impianti fotovoltaici parzialmente integrati.
L’impianto fotovoltaico parzialmente integrato è
costituito da moduli posizionati su elementi di arredo urbano e viario,
superfici esterne degli involucri di edifici, strutture edilizie di qualsiasi
funzione e destinazione (art. 2, comma 1, lettera b2 DM 19 febbraio 2007)
Ai fini della semplificazione e razionalizzazione
delle procedure amministrative e regolamentari, le Linee guida considerano, tra
gli impianti con integrazione parziale,
anche la tipologia “aderente”, così come indicato all’articolo 11, comma
3, del D. Lgs. 115 del 2008. Questa tipologia comprende gli impianti installati
sui tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici medesimi
per l’installazione dei quali, coma sopra detto, al di fuori degli ambiti di
vincolo di cui all’articolo 136, comma 1, lettera b) e c), del D. Lgs. 42 del
2004, “è sufficiente una comunicazione preventiva al comune”.
I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno
essere montati mantenendo la medesima inclinazione della superficie che li
accoglie senza tuttavia sostituire il materiale originario di copertura. È
necessario inoltre che lo spessore del modulo e della struttura di supporto che
emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo. La superficie
complessiva dell’impianto non deve eccedere in qualunque punto quella delle
falde di copertura preesistenti.
Più in dettaglio il DM 19 febbraio 2007 distingue a
sua volta tre tipologie di impianto fotovoltaico “parzialmente integrato”:
1. moduli fotovoltaici installati su tetti piani e
terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra
(parapetto) perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli
fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa
balaustra,
2. moduli fotovoltaici installati sui tetti,
coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo
complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che
costituiscono le superfici d’appoggio stesse,
3. moduli fotovoltaici installati su elementi di
arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, o pergole e tettoie in modo
complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che
costituiscono le superfici d’appoggio stesse.
5.1 Impianti
fotovoltaici integrati.
L’impianto fotovoltaico integrato è un impianto nel
quale moduli “sostituiscono” il materiale da costruzione convenzionale
dell’involucro dell’edificio diventando essi stessi parte integrante della
copertura piana o inclinata, o parte della facciata (art. 2, comma 1, lettera
b3 del DM 19 febbraio 2007).
Questo significa che, dal punto di vista funzionale,
l’integrazione del sistema deve garantire comunque i requisiti di performance energetica
dell’involucro edilizio (resistenza termica dell’involucro durante il periodo
invernale, assenza di trasferimento del carico termico verso l’interno
dell’edificio durante il periodo estivo, garanzia di tenuta all’acqua
dell’involucro edilizio).
Il decreto ministeriale prevede specificatamente per
l’integrazione totale le seguenti tipologie:
1. sostituzione dei materiali di rivestimento di
tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici
aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie
rivestita
2. pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di
copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di
supporto
3. porzioni della copertura di edifici in cui i moduli
fotovoltaici sostituiscono il materiale trasparente o semitrasparente atto a
permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni
4. barriere acustiche in cui parte dei pannelli
fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
5. elementi di illuminazione in cui la superficie
esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituta da
moduli fotovoltaici
6. frangisole i cui elementi strutturali siano
costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
7. balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici
sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
8. finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano
o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
9. persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano
gli elementi strutturali delle persiane
6.0 Allegati
alla DGR n. 8/10622 del 25 novembre 2009.
Allegati alla deliberazione ci sono:
- fac simile della richiesta di autorizzazione; gli
allegati all’istanza sono elencati al punto 5.1 della stessa deliberazione
- l’elenco indicativo degli atti di assenso che
confluiscono nel procedimento unico
- procedure di verifica di assoggettabilità e di
valutazione di impatto ambientale, contenenti, oltre alla documentazione
progettuale, le valutazioni in ordine a:
- atmosfera
- impatto acustico
- campi elettrici e magnetici degli elettrodotti
connessi agli impianti fotovoltaici
- uso del suolo agricolo
- flora, fauna ed ecosistemi
- paesaggio
- altri impatti
7.0 Modifica
all’articolo 6, dPR 6 giugno 2001, n. 380 in ordine alle attività edilizie
libere.
Una novità che riguarda i pannelli fotovoltaici è
contenuta nell’articolo 5 del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010.
Tra le attività edilizie libere di cui all’articolo 6
del dPR 6 giugno 2001, n. 380, al comma 2, lettera d), ci sono anche i pannelli
solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio
degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone A (centri storici) di cui al D.M. n. 1444 del 1968.
Mentre nel testo del precedente articolo 5 del DL n.
40/2010 gli interventi che si potevano eseguire senza alcun titolo abilitativo
erano comunque soggetti alle più restrittive disposizioni regionali, di fatto
l’installazione di pannelli fotovoltaici non erano ammessi dal citato articolo
33, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 perchè non ne contemplava la
fattispecie.
La modifica introdotta con la conversione in legge del
decreto opera direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non si
adeguano di principi medesimi (art. 2, comma 3, del dPR n. 380/01) e consente
di superare, per i nuovi interventi ammessi ad attività edilizia libera (per
altro pochi) le più restrittive disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2,
delle legge regionale n. 12 del 2005, sin tanto che la Regione Lombardia non
avrà adeguato la propria legislazione ai principi fondamentali della
legislazione statale.
Con la modifica introdotta dal testo di conversione in
legge, sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitario, di quelle relative
all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Sulla scorta di tale modifica, la regione afferma che
il novellato art. 6 “pare introdurre una disciplina uniforme dell’attività
libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non
derogabile in senso restrittivo dalla regione, alla quale è consentito solo di
integrare e adattare la normativa statale”, in forza della lettera a) del comma
6 del medesimo art. 6, comma che – alle lettere b) e c) – attribuisce alle
regioni poteri in certo senso restrittivi in ordine agli adempimenti prescritti
per gli interventi “indicati al comma 2” dello stesso articolo 6.
Per giustificare questa “lettura del nuovo articolo
6”, il comunicato regionale del 31 marzo qualifica – con evidente prudenza – le
relative disposizioni come “non…..«di dettaglio» e, quindi,
implicitamente, contenenti principi fondamentali della legislazione statale.
Gli interventi di cui al secondo comma dell’articolo
6, del dPR n. 380/2001 (tra i quali appunto i pannelli fotovoltaici, al di
fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione), possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche via
telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato
all’amministrazione comunale.
In realtà, si tratta non tanto di una semplificazione
e di una unificazione disciplinare dell’attività edilizia libera, quanto della
costituzione di un nuovo modello intermedio tra l’attività edilizia libera vera
e propria e quella a controllo ridotto secondo quanto stabilito dai commi terzo
e quarto e con la sanzione di cui al comma settimo dell’articolo 6.
Quadro sinottico.
Di seguito si riportano gli schemi procedurali che
presentano il tipo di permesso/autorizzazione occorrente per realizzare e
installare gli impianti fotovolaici e il ruolo amministrativo degli enti
territoriali regione, provincia e comune, così come risultano disciplinati
prima delle modifiche dell’art. 6, dPR 380/01, introdotte dalla legge n. 73 del
2010.
TABELLA
Codifica impianto: Ftv I 1
Tipologia impianto: Impianto integrato installato sul
tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma (DM 19/2/2997, art. 1,
co. 1, lett. b3; D. Lgs. 30/5/2008, n. 115, art. 11)
Procedura autorizativa: Nessuna.
Competenza amministrativa: È attività libera, non
serve nessuna autorizzazione, è sufficiente una comunicazione preventiva al
comune Comune: riceve unicamente la
comunicazione da parte del proponente
Codifica impianto: Ftv I 2
Tipologia impianto: Impianto integrato installato sui
tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda o aderente alla superficie degli edifici medesimi e i cui componenti
modificano la sagoma degli edifici medesimi (moduli che sporgono rispetto alla
falda di copertura o con superficie complessiva dell’impianto superiore a
quella dell’intero tetto o della superficie laterale dell’edificio).
(non ricompreso nella categoria di cui al DM
19/2/2007, art. 2, co. 1, lett. b3)
Procedura autorizativa: Denuncia di Inizio Attività
(DIA), è considerata “manutenzione straordinaria”.
Autorizzazione paesaggistica, se in area vincolata ex
D. Lgs. 42/2004
Competenza amministrativa: Comune: responsabile
procedimento di Dia, alla Dia il proponente allega le altre autorizzazioni
necessarie.
Codifica impianto: Ftv PI 1
Tipologia impianto: Impianto parzialmente integrato
aderente al tetto e che rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di cui
all’art. 11 del D. Lgs. 115/2008. (DM 19/2/2007, art. 2, co 1, lett. b2; D. Lgs.
30/5/2008, art. 11)
Procedura
autorizativa: Nessuna. È attività libera,
non serve nessuna autorizzazione, è sufficiente una comunicazione preventiva al
comune
Competenza amministrativa: Comune: riceve unicamente
la comunicazione da parte del proponente
Codifica impianto: Ftv PI 2
Tipologia impianto: Impianto parzialmente integrato
che non rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di cui all’art. 11 del
D. Lgs. 115/2008.
(DM 19/2/2007, art.
2, co. 1, lett. b2)
Procedura autorizativa: Denuncia di Inizio Attività
(DIA), è considerata “manutenzione straordinaria”.
Autorizzazione paesaggistica, se in area vincolata ex D.
Lgs. 42/2004
Competenza amministrativa:
Comune:responsabile procedimento di Dia;
Regione: responsabile procedimento di verifica di Via
e Via
Codifica impianto: Ftv NI 1
Tipologia impianto: Impianto non integrato ubicato al
suolo
20 kW
(DM 19/2/2007, art.
2, co. 1, lett. b1)
Procedura autorizativa: Denuncia di Inizio Attività
(Dia) per impianti
Competenza amministrativa: Comune:
responsabile procedimento di Dia e permesso di costruire
Codifica impianto: Ftv NI 2
Tipologia impianto: Impianto non integrato ubicato al
suolomaggiore di 20 kW
(DM 19/2/2007, art.
2, co. 1, lett. b1)
Procedura autorizativa: Autorizzazione Unica per
impianti
Verifica/VIA se eccedente 1 MW in area naturale
protetta o 0,5 MW in area naturale protetta
Competenza amministrativa: Provincia:
responsabile procedimento di autorizzazione unica
Regione:
responsabile procedimento
di verifica di Via e Via
L’esecuzione di alcuni di questi interventi sono
considerati alla stessa stregua di quelli di attività edilizia libera, con
l’unico obbligo della sola comunicazione preventiva al comune.
Dopo un confronto con gli uffici competenti della
regione Lombardia per chiarire anche la loro posizione in ordine a quanto avevamo trattato nella
riunione UNITEL del 2 luglio 2010, ho formulato il 24 giugno un quesito al
dr.Roberto Canobio il quale, con E mail del 16 luglio ha risposto come di
seguito riportato:
1) gli impianti identificati nella Tabella 2 delle
Linee guida regionali con la sigla FTV I2 sono impianti installati su tetti a
falda di edifici con integrazione architettonica che non rispettano
contemporaneamente le caratteristiche indicate dall’art. 11, comma 3, del D.
Lgs. 115/2008. Ciò equivale a dire che sono impianti integrati nei tetti di
edifici esistenti, cioè con sostituzione dei materiali di copertura, ma
modificano la sagoma dell’edificio o eccedono la superficie del tetto. Tali
impianti FTV I2 necessiterebbero di Dia, in quanto non rispondenti alle
caratteristiche richieste dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 115/2008, ma
l’intervenuta legge n. 73 del 2010, estende la comunicazione preventiva (anche
per via telematica) agli impianti fotovoltaici (genericamente indicati) a
servizio degli edifici.
Nota: la locuzione “installazione di pannelli solari
fotovoltaici a sevizio degli edifici”, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera
d), del dPR 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti
sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità
di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. È da notare che
il D. Lgs. 115/2008, non pone una soglia limite di potenza o di superficie (in
realtà il limite è dettato dalla estensione della falda del tetto), mentre
dalla dizione “a servizio degli edifici” data dalla legge 73/2010 si desume che
la legge pone una soglia di potenza che è 20 KW.
In caso di vincolo di cui al D. Lgs 42/2004 alla
comunicazione si sostituisce la Dia con dotazione dell’autorizzazione
paesaggistica.
2) Gli impianti identificati nella Tabella 2 delle Linee
guida regionali con sigla FTV PI2 sono impianti installati su tetti a falda di
edifici con parziale integrazione architettonica che rispettano
contemporaneamente le caratteristiche indicate dall’art. 11, comma 3, del D.
Lgs. 115/2008. Ciò equivale a dire che sono impianti aderenti ai tetti di
edifici esistenti, cioè senza sostituzione dei materiali di copertura e con
modifica della sagoma dell’edificio o eccedenti
la superficie del tetto.
Tali impianti FTV PI2 necessiterebbero di Dia, in
quanto non rispondenti alle caratteristiche richieste dall’art. 11, comma 3,
del D. Lgs. 115/2008, ma l’intervenuta legge n. 73 del 2010, di conversione del
DL n. 40/2010 che riscrive l’articolo 6 del dPR 380/2001, estende la
comunicazione preventiva (anche per via
telematica) agli impianti fotovoltaici (generalmente indicati) a servizio degli
edifici.
Anche per questi, in caso di vincolo di cui al D. Lgs.
n. 42/2004 alla comunicazione si sostituisce la Dia con dotazione
dell’autorizzazione paesaggistica.
3) Gli impianti identificati nella Tabella 2 delle
Linee guida regionali con sigla FTV NI1 sono impianti non integrati con moduli
ubicati al suolo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1) del DM 19
febbraio 2007.
Tali impianti necessitano di Dia, in quanto con
potenza inferiore o uguale alla soglia limite di potenza di 20 KW introdotta
dalla Tabella A dell’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003.
È da notare che la legge n. 73/2010 non semplifica per
questa tipologia la procedura autorizzativa.
4) La risposta al punto 4) si desume dagli elementi
indicati nelle risposte precedenti
a) fatti salvi i vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004,
l’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 115/2008 non pone un limite di potenza, ma
pone un limite di superficie (l’estensione della falda del tetto). A ciò si
sovrappone la legge 73 del 2010 che pone un limite di potenza (scambio sul
posto). Pertanto gli impianti integrati e con parziale integrazione
architettonica che rispettano le caratteristiche dell’articolo 11, comma 3, del
D. Lgs. 115/2008 possono essere realizzati su edifici esistenti con semplice
comunicazione preventiva anche sopra la soglia di 20 KW; inoltre gli altri
impianti, per esempio quelli parzialmente integrati con diversa inclinazione
e/o orientamento della falda, possono essere realizzati su edifici esistenti
con semplice comunicazione preventiva fino al limite di 20 KW.
b) fatti salvi i vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004,
gli impianti non integrati installati sulle superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati e strutture di qualsiasi funzione e destinazione,
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b1) del DM 19 febbraio
2007, sono realizzati con Dia.
Ritengo di condividere tale orientamento che risulta
utile per poter diffondere ai tecnici comunali le procedure legislative
intervenute, e che verranno messe a disposizione anche dell’ANCI di Brescia,
del Collegio dei Geometri e del Collegio dei Costruttori della provincia di
Brescia.
Proseguendo nella illustrazione della DGR del 25
novembre 2009, nell’Allegato 2 della DGR n. 8/10622 del 25 novembre 2009.
troviamo le procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale per
gli impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile (eolico e fotovoltaico).
Relativamente agli impianti fotovoltaici, il documento
fornisce indirizzi per la redazione degli studi preliminari ambientali e degli
studi di impatto ambientale da allegare alle istanze di verifica di
assoggettabilità e di VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
In primo luogo indica i contenuti della
documentazione progettuale, che deve
comprendere in particolare:
- la descrizione della localizzazione dell’impianto e
la conformità ai piani territoriali/urbanistici/paesaggistici esistenti
- relazione tecnica che descriva adeguatamente le
componenti impiantistiche con univocità di caratteristiche tecniche e qualità
dei materiali,
- cronoprogramma per fasi
- elaborati grafici
- ipotesi/progetto preliminare di recupero ambientale
dell’area a fine dell’impianto.
Valutazioni ambientali.
Atmosfera: i
possibili impatti sulla componente atmosfera sono legati essenzialmente alla
fase di cantiere, risultando spesso di ampiezza e durata limitate. A questo
proposito si precisa che la stima degli impianti sulla componente atmosfera, e
quindi sulla qualità dell’aria, durante la fase di esercizio non può che essere
positiva in quanto si tratta di energia prodotta senza utilizzo diretto di
combustibili.
Impatto acustico: gli impianti più significativi sono attribuibili alla fase
cantieristica, che richiede la individualità della viabilità, la valutazione
del traffico indotto e delle relative emissioni acustiche. Per ciò che riguarda
invece la fase di esercizio le uniche fonti di emissione possono essere nelle
apparecchiature all’interno delle cabine di trasformazione, di scarso rilievo.
Campi elettrici e magnetici degli elettrodotti
connessi agli impianti fotovoltaici.
La condizione che necessariamente dovrà essere
garantita, pena la incompatibilità del progetto, è il rispetto per il campo
elettrico e magnetico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dei
limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità definiti dal
DPCM 8 luglio 2003. Atra condizione che dovrà essere garantita è quella
relativa alle fasce di rispetto degli elettrodotti, per la cui definizione si
dovrà fare riferimento alla metodologia di calcolo definita dal decreto 29
maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La documentazione relativa all’impatto da campi
elettrici e magnetici degli elettrodotti (opere connesse o elettrodotti le cui
condizioni di esercizio fossero modificate per effetto della realizzazione
dell’impianto) dovrà essere finalizzata alla valutazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettrici e
magnetici ed alla verifica in via revisionale del rispetto, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa, dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e obiettivi di qualità e della conformità alle disposizioni
relative ai vincoli determinati dalla fascia di rispetto. Con il termine
elettrodotti si intende quanto definito dalla legge 36/2001.
Uso del suolo agricolo.
Negli ambiti destinati all’attività agricola di
interesse strategico (ai sensi del comma 4 dell’art. 15 della legge regionale
n. 12 del 2005) sarà da evitare il collocamento di impianti fotovoltaici a
terra: in particolare, si considerano di elevata potenziale criticità gli
ambiti di valore agricolo alto e moderato, ad eccezione che per gli impianti di
limitata estensione se destinati:
- a garantire il fabbisogno energetico delle imprese
agricole
- al pompaggio acque destinate all’irrigazione
- al funzionamento degli impianti del Consorzi di
bonifica
- a garantire l’elettrificazione di alpeggi, malghe e
“attività agricole” non convenientemente collegabili alla rete elettrica, etc.
purché debitamente mitigati rispetto ai percorsi di fruizione e accessibilità
pubblica.
Vedere a tale riguardo le “Linee guida di valutazione
degli impianti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale”, approvato con
DGR n. 8/3838 del 20 dicembre 2006.
Flora, faune ed ecosistemi.
Per i pannelli fotovolatici non sono da segnalare
particolari impatti sulla componente naturalistica, ad eccezione dell’eventuale
sottrazione di habitat che, ove necessario, dovrà essere oggetto di opportune
compensazioni.
In ogni caso appare fondamentale il confronto con gli
Enti gestori delle aree protette per valutare correttamente gli impatti sugli
aspetti naturalistici dei parchi.
Paesaggio.
Gli impianti fotovoltaici richiedono sotto il profilo
paesaggistico valutazioni e verifiche differenti a seconda che si tratti di
impianti parzialmente integrati o non integrati, tra questi ultimi bisogna
considerare sia quelli posizionati a
terra che quelli collocati su strutture delicate. Gli impianti parzialmente
integrati si devono necessariamente confrontare sia con i manufatti sui quali
si collocano sia con il contesto nel quale detti manufatti si collocano.
Le caratteristiche dei materiali e cromatiche dei
pannelli rappresentano poi un aspetto di particolare attenzione paesaggistica
in quanto nella maggior parte dei casi introducono una discontinuità di
significativa rilevanza nelle connotazioni del contesto in cui vengono
collocati.
Particolarmente impattante è comunque la copertura
parziale o totale dei tetti a falda con pannelli ed elementi non coerenti con
le caratteristiche, morfologiche, materiche e cromatiche dei singoli manufatti
architettonici e del nucleo/tessuto insediativo di riferimento.
Questa criticità paesaggistica risulta ancora più
evidente nel caso di nuclei e insediamenti collocati in territori collinari o
montani dove è prevalente e determinante la percezione “dall’alto”. Proprio per
questo, in molti casi, in centri, nuclei e insediamenti storici e tradizionali
sono preferibili collocazioni a terra in aree non affacciate su spazi o
percorsi pubblici.
Meno problematico è invece l’inserimento di pannelli e
impianti fotovoltaici su edifici più recenti e sul tetto di edifici a copertura
piana, soprattutto se le pannellature interessano l’intero sviluppo del tetto e l’edificio si
colloca in contesti urbanizzati caratterizzati da manufatti edilizi di grande
dimensione ed architettonicamente essenziali, come nel caso di aree
industriali, commerciali, poli logistici, stazioni, attrezzature tecniche,
centri sportivi, etc.
Sono compatibili anche nelle fasce delle
infrastrutture della mobilità, sulle pensiline, sulle scarpate e barriere
fonoassorbenti.
Completamente differente è invece il caso di impianti
a terra, soprattutto se di grande estensione e collocati in mezzo alla
campagna. L’incidenza visiva, legata all’alterazione del luogo in termini
cromatici e di materiali, si correla spesso a quella sistematica e simbolica
determinata dal modificarsi del sistema di relazioni, dei rapporti dimensionali
e simbolici tra le diverse componenti del paesaggio, dalla frammentazione, o
viceversa l’accorpamento, delle tessiture
territoriali proprie del paesaggio rurale, dall’interferenza con le reti di
connettività ambientale e quelle dei percorsi storici e di fruizione
paesaggistica.
Per quanto evidenziato è innanzi
tutto fondamentale che già in fase di scelte localizzative e progettazione
preliminare vengano verificate attentamente le condizioni di contesto, con
attenta lettura delle indicazioni contenute nella pianificazione paesaggistica
regionale, provinciale o di parco e in quella comunale al fine di evitare
collocazioni ad elevato rischio di impatto paesaggistico negativo, sia in
riferimento alla rilevante e percepibile alterazione del paesaggio, sia in
riferimento ai rischi di compromissione temporanea o permanente dei sistemi di
relazione tra le diverse componenti del paesaggio.
Problematica e assai delicata
appare però anche l’interferenza con aree di elevato valore naturalistico o
panoramico, come anche la collocazione in scenari paesaggistici connotati da
elevati gradi di sensibilità, come quelli dei laghi, dei versanti collinari e
montani connotati da particolari coperture vegetali o da specifiche conformazioni
naturali e antropiche, o di alcuni paesaggi agrari storico-tradizionali della
pianura.
L’estensione della superficie
interessata, la continuità o discontinuità nella successione dei pannelli
devono essere attentamente commisurati con le relazioni simboliche, dei sistemi
e dimensionali proprie del contesto. Vanno in tal senso considerati anche
incidenza e potenziali impatti delle eventuali opere di servizio quali, ad
esempio, recinzioni e sistemi di illuminazione, cabine o altre strutture tecniche,
viabilità interna e di accesso.
L’interferenza con gli aspetti
percettivi, simbolici e dei sistemi seguirà poi il percorso dettato dalle Linee
guida per l’esame paesistico dei progetti (DGR 11045/2002) nel caso di aree non
soggette a tutela di legge come beni paesaggistici e quello per la richiesta di
autorizzazione paesaggistica nel caso opposto (DGR 2121/2006). In riferimento
ai beni paesaggistici è bene precisare
che le considerazioni sulle condizioni di contesto e la criticità/compatibilità
degli interventi dovranno essere attentamente sviluppate anche con specifico
riferimento alle motivazioni di tutela e alla natura del bene, nel caso di
ambiti oggetto di tutela quali beni paesaggistici ai sensi del comma 1,
dell’articolo 136, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. tale valutazione può anche
portare all’assoluta esclusione di manufatti di tal genere.
Alla luce di quanto indicato nella pianificazione
paesaggistica regionale, si considerano come
ambiti di elevata potenziale criticità, e pertanto penalizzati per
l’inserimento di impianti fotovoltaici:
- le aree e i beni di cui
all’articolo 136 del D. Lgs n. 42/2004,
- gli scenari lacuali dei 6
grandi laghi individuati nelle tavole della sezione Piano Paesaggistico
Regionale (PPR) del PTR
- gli ambiti adiacenti a percorsi
panoramici e o ai navigli/canali storici
individuati nelle tavole del Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR) del PPR (fascia di rispetto dei
tracciati di almeno 200 metri)
- in un raggio di 1 Km intorno al
belvedere come individuati nelle tavole del Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR) del PPR
- sulle falde delle coperture di
edifici inclusi in centri, nuclei e insediamenti di antica formazione o di
manufatti di consolidato significato simbolico, segnalati dal PTPR/PPR o dal
PTCP
- contesti agricoli di specifico
valore di identità, quali i terrazzamenti della Valtellina e della Valchiavenna
- ambiti di rispetto dei
fontanili e degli elementi connotativi della pianura irrigua e dei contesti
fluviali (rete verde) individuati dal PTCP.
Questi contesti risultano infatti
particolarmente delicati e sensibili e pertanto in generale non in grado di
sopportare l’introduzione di manufatti per caratteristiche di materiali e
tipologia tendenzialmente estranei e spesso fuori scala rispetto ai caratteri
connotativi e ai valori percettivi e di identità, di notorietà, che li contraddistinguono e ne garantiscono la
base fondamentale per il rilancio turistico e lo sviluppo economico nel futuro.
Fig. 3: Impianti fotovoltaici con integrazione
architettonica parziale