LA SCIA - NUOVO STRUMENTO DI ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ EDILIZIA
(a
cura di Antonio Gnecchi)
Il
31 luglio 2010 è entrata in vigore la legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 176
del 30 luglio 2010, suppl. ord. al n. 174), di
conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,che ha
introdotto, con l’articolo 49, alcune modifiche ai precedenti articoli 14
(disposizioni in materia di conferenza di servizi) e 19 (dichiarazione di
inizio di attività) della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La
novità più importante è quella che riguarda la sostituzione della “denuncia di
inizio attività” , cosiddetta “Dia”, con la “segnalazione certificata di inizio
attività”, cosiddetta “Scia”, che pone in essere una nuova procedura per poter
dare inizio ai lavori, già a far data dalla presentazione della segnalazione
stessa.
La
procedura semplificata, che ampia il ricorso all’autocertificazione, non è
possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio
culturale e paesaggistico e dell’ambiente.
L’impostazione
della norma ha creato incertezze sulla possibilità di applicazione
all’edilizia. Da più parti era stata prospettata una tesi in base alla quale la
dichiarazione di inizio attività, richiamata nel testo, riferendosi
all’apertura di una impresa, non avrebbe avuto nessuna efficacia con la Dia per
l’avvio dei lavori.
Questa
ipotesi sembra definitivamente accantonata. Diventa quindi possibile l’inizio
dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta,
senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, restando la
possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera. Nel caso in cui venga
accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività edilizia entro 60 giorni
dal ricevimento della segnalazione.
Decorso
questo termine vale la regola del silenzio assenso a meno che non si incorra
nel rischio dei danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e
culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
La
segnalazione ha già registrato la ferma opposizione delle regioni a statuto
speciale, che hanno competenza esclusiva in materia di edilizia. Qualche
regione a statuto ordinario ha annunciato valutazioni sulla possibile
impugnazione.
Più
cauta l’Ance, che considerando troppo incerto il testo rimane in attesa di
chiarimenti ufficiali.
La
manovra prevede lo snellimento delle procedure legate alla Conferenza di
servizi (modifica articolo 14 della legge n. 241 del 1990). Anche nei casi in
cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, acquisito è l’assenso
dell’amministrazione il cui rappresentante non si sia espresso in modo
definitivo, fatta esclusione per i provvedimenti in materia paesaggistico –
territoriale, di VIA, VAS e AIA.
Il
silenzio assenso vale quindi anche per le amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo ambientale, della salute e della pubblica incolumità. In caso di
silenzio delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei Ministri si esprime
entro 60 giorni, previo accordo delle regioni o degli enti locali da
raggiungere in 30 giorni.
In
assenza di accordo il Governo procede comunque con delibera del Consiglio dei
Ministri.
Data
l’esigenza di raggiungere tempi certi per l’emanazione dei provvedimenti,
l’inerzia dei funzionari che non partecipano alle riunioni viene risolta con
valutazioni negative e il taglio dei premi di risultato.
Per
questo motivo anche le università potranno far eseguire i provvedimenti in
materia ambientale, in quanto enti pubblici dotati di qualificazione e capacità
tecnica.
Con
le esclusioni formalizzate nel testo delle norme, il procedimento semplificato
non può essere usato per richieste come il permesso di soggiorno, il porto
d’armi o di una licenza per l’apertura di un poligono di tiro.
Una
esclusione all’applicazione della Scia, contenuta nelle norme dell’articolo 49,
legge n. 122 del 2010, riguarda gli interventi che interferiscono con vincoli
ambientali. I limiti delle amministrazioni per la tutela del paesaggio sono
aggirabili con silenzio assenso delle amministrazioni competenti in Conferenza
di Servizi, come sopra esposto.
La
semplificazione edilizia si è giocata sui vincoli ambientali con il maxi
emendamento al ddl di conversione della manovra economica, passato all’esame
della Camera dopo aver ottenuto la fiducia del Senato; l’attività costruttiva
viene snellita per rispondere alle esigenze di rilancio economico, rimanendo
allo stesso tempo soggette alle prescrizioni delle amministrazioni per la
tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.
L’articolo
49 che prevede la Scia, dispone una procedura semplificata che ampia il ricorso
all’autocertificazione. Nonostante sia prevista la presentazione degli
elaborati tecnici utili per consentire i controlli da parte delle
amministrazioni competenti, le autocertificazioni possono sostituire
l’acquisizione dei pareri e le verifiche preventive effettuate dagli enti
appositi.
La
Scia consente di iniziare i lavori dalla data di presentazione della
segnalazione all’Amministrazione preposta, fermo restando la possibilità di
quest’ultima di effettuare verifiche in corso d’opera.
Secondo
il ddl, la Scia, dal momento dell’entrata in vigore della legge, sostituisce la
Dia contenuta nelle norme statali e regionali.
La
sostituzione non è però possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente.
Secondo
la precedente normativa, dopo la presentazione della Dia, era necessario
attendere 30 giorni prima di dare inizio ai lavori.
I
controlli in questo caso erano preventivi all’avvio delle attività.
Conferenza
di servizi: nell’articolo 49 la situazione appare diversa in materia, dove i vincoli
ambientali, costituiscono un impedimento reale solo in sede di Via, Vas e Aia, che ammettono il silenzio assenso.
Negli
altri casi, anche quando è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, si
considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non si
sia espresso in modo definitivo.
In
presenza di un assenso delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei
Ministri si esprime entro 60 giorni, previo accordo con le regioni o degli enti
locali, da raggiungere nei 30 giorni. Se manca l’accordo, si procede come già
detto in precedenza.
Nuove regole per la Scia.
Come
già detto, dalla procedura accelerata sono però esclusi espressamente gli
interventi che riguardano gli immobili e le aree sottoposte a vincolo
paesaggistico, ambientale e culturale.
Resta
da chiarire, tuttavia, se la Scia può essere utilizzata per i lavori che
richiedono il permesso di costruire e la possibilità di applicarla nelle
regioni a statuto speciale, dal momento che la manovra interviene anche sulle
normative regionali. Le regioni non sembrano convinte delle nuove disposizioni
ed alcune si spingono a ipotizzare di ricorrere per difendere le proprie
competenze.
Nuove
disposizioni nazionali in materia edilizia.
Secondo
quindi le nuove disposizioni nazionali (articolo 5, del DL
n. 40/2010 che ha modificato l’articolo 6, del d.P.R
n. 380 del 2001 e articolo 49, del DL n. 78/2010 che
ha modificato gli articoli 14 e 19 della legge n. 241 del 1990), gli
adempimenti necessari per i var i tipi di lavori, si
distinguono tra:
A – Attività Edilizia Libera (senza comunicazione):
Manutenzione ordinaria
Interventi per eliminazione delle BBAA che non comportino realizzazione di
rampe o di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, esclusa la ricerca di
idrocarburi, al di fuori del centro edificato
Movimenti di terra e serre mobili per l’agricoltura
Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento delle attività agricole
B- Attività libera con comunicazione e relazione tecnica:
Manutenzione straordinaria che non riguardi le parti strutturali, non aumenti
le unità immobiliari e non incrementi i parametri urbanistici (superficie e
volume)
Altre attività elencate al comma 2, dell’articolo 6, del dPR
n. 380/2001
C – SCIA:
Manutenzione straordinaria che riguardi anche le parti strutturali, aumenti o
diminuisca le unità immobiliari, senza incremento dei parametri urbanistici
(superfici e volumi)
Restauro e risanamento conservativo
Opere interne
Recinzioni, muri di cinta, cancellate
Interventi edilizi di cui all’art. 3, lettera e), del dPR
n. 380/2001, ad esclusione della lettera e.1) e lettera e.6)
Ristrutturazione edilizia senza aumento di unità immobiliari, modifiche di
volume, sagoma, prospetti e superfici, né (se in zona omogenea A) mutamenti di
destinazione d’uso, con o senza demolizione e ricostruzione fedele
Variante postuma a permesso di
costruire, denuncia di inizio attività o SCIA (articolo 22, comma 2)
che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e non viola le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; costituisce parte
integrante dell’intervento principale di cui all’atto sopraindicato
Altri lavori che non sono attività edilizia libera per i quali non sia richiesto il permesso di
costruire.
D – Permesso di costruire:
Interventi di nuova costruzione e di ampliamento (incremento di parametri
urbanistici)
Ampliamento di manufatti edilizi esistenti all’esterno della sagoma, fuori
terra e interrati
Altre attività elencate all’articolo 10 del T.U
Edilizia, approvato con dPR n. 380 del 2001.
Prime valutazioni sull’applicazione della Scia in luogo della Dia e
Superdia.
1-
Entrata in vigore: 31 luglio 2010. A far tempo da questa data molti interventi
edilizi sono disciplinati dall’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, secondo
il quale la Scia sostituisce la Dia. Quindi, a far data dal 31 luglio 2010, non
è più possibile presentare una Dia, ma la Scia. Di fatto però è ammissibile
comunque accettare le Dia che, però,devono rispettare le nuove “regole”. Lo
Sportello Unico dell’Edilizia dovrebbe, in caso di insufficienza documentale o
per accertata carenza dei requisiti e presupposti, ovvero perché in contrasto
con le previsioni e prescrizioni edilizie e urbanistiche o regolamentari,
emettere un “provvedimento” di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia.
Tale verifica dovrebbe pertanto avvenire il più presto possibile e comunque
entro trenta giorni in quanto l’interessato ha altri 30 giorni per rimediare
(comma 3). Vero è che, se possibile, all’atto della presentazione della Dia, lo
SU dell’Edilizia può invitare gli interessati a sostituire la Dia con la Scia e
a conformarsi alla nuova normativa, ma prima che la nuova procedura prenda
piede in via definitiva, anche in funzione delle perplessità ed incertezze che
la nuova disciplina ha sollevato, probabilmente molti continueranno a
presentare le Dia e gli uffici comunali, anziché appesantire il proprio lavoro
con il rigetto della Dia e la richiesta
della Scia, potranno “ trattare” le Dia come sopra si diceva. Sarà
ammissibile, a mio giudizio, che l’eventuale presentazione della Dia in luogo
della Scia, accompagnata da tutta la documentazione prescritta dalla Scia,
consenta l’immediato inizio dei lavori
sulla scorta del nuovo articolo 49 della legge 122/2010.
2-
La presentazione della Scia non pone, a mio parere, obblighi di presame o di
preventiva istruttoria per cui è necessario accettare la Scia ed eseguire i
controlli e le verifiche attribuite allo SU dell’Edilizia nel tempo assegnato
dall’articolo 49, comma 4 bis, della legge 122/2010, e cioè nei successivi 60
giorni. Ciò non toglie che, preliminarmente, i tecnici si confrontino con gli
uffici comunali prima di presentare la Scia, come avveniva in precedenza per le
Dia o i permessi di costruire.
3-
La Scia non è applicabile a tutti gli interventi (minori o in parte rilevanti)
che interferiscono con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a meno
che si proceda ai sensi del nuovo articolo 14 della legge n. 241 del 1990
acquisendo, preliminarmente alla presentazione della segnalazione,
l’autorizzazione paesaggistica mediante la Conferenza di servizi. Diversamente,
tali interventi restano subordinati a permesso di costruire, attraverso
l’acquisizione delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti
amministrazioni, separatamente o contemporaneamente al procedimento per il
rilascio del pdc. Potrebbe ammettersi, invero, che si
utilizzi la Scia anche per gli interventi edilizi minori in ambito vincolato
(fuori dall’ipotesi della Conferenza di servizi), qualora la stessa Scia sia accompagnata
dalle prescritte autorizzazioni acquisite preventivamente. Non ritengo, invece,
praticabile l’ipotesi che la Scia (come la precedente Dia) rimanga inefficace
fino all’acquisizione delle autorizzazioni prescritte per gli ambiti o immobili
vincolati.
4-
Le ragioni per le quali gli interventi edilizi minori, in zone vincolate e non,
oltre a quelli di maggior rilevanza, quali le nuove costruzioni, gli
ampliamenti del volume superiore al 20% di quello dell’edificio principale e le
ristrutturazioni edilizie pesanti (con aumento delle unità immobiliari,
modifiche del volume e della sagoma, dei prospetti o superfici, mutamenti della
destinazione d’uso in zone A), possono essere realizzati con il permesso di
costruire, sono le seguenti:
a)
L’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 si riferiva e si riferisce agli
interventi edilizi minori, a far data della sua istituzione, passando
attraverso l’integrazione delle precedenti procedure introdotte prima con la
legge 457 del 1978 e successivamente con la legge 94 del 1982, per poi
ufficializzare la sua introduzione con la legge 662 del 1996. Tale applicazione
consentiva di effettuare gli interventi edilizi minori, quali la straordinaria
manutenzione, le opere interne, il restauro e il risanamento conservativo,
fermo restando l’attività libera della manutenzione ordinaria,
b)
Con il dPR 380 del 2001 la Dia è stata allargata alla
ristrutturazione edilizia “leggera”, cioè quella che non comporta aumenti di
volumetria, di unità immobiliari e di superficie e consentiva alle regioni di
ampliare la portata della Dia a interventi edilizi diversi, quali le
ristrutturazioni edilizie “pesanti”, gli ampliamenti e le nuove costruzioni,
introducendo (come la Lombardia e la Toscana), la Superdia, ovvero l’alternativa
al permesso di costruire.
c)
Con la legge 443 del 2001, lo Stato allarga la Superdia a tutta Italia,
fornendo quindi agli operatori del settore un taglio diverso tra la Dia ed il
Permesso di costruire.
d)
A modificare la sfera degli interventi edilizi soggetti alla Dia ci pensa il
nuovo articolo 6 del dPR 380 del 2001, sottraendo a
tale procedura alcuni interventi edilizi minori, subordinandoli a semplice
comunicazione preventiva.
e)
Non è chiaro come sia da intendere il “limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriali per il rilascio” previsto dal
comma 1, e cioè se la Scia non è applicabile (quale nuovo titolo abilitativo),
quando:
1)
si è in presenza di strumenti urbanistici che fissano indici e parametri
edilizi e, quindi quando si tratta di ampliamento di edifici esistenti, di
nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie “pesanti”
2)
qualora sia previsto da specifici strumenti di programmazione settoriale, quali
PA o specifici Regolamenti comunali, diverso atto abilitativo
Di
conseguenza il permesso di costruire non
sarebbe scomparso, rimanendo, quindi, una alternativa alla Scia nei casi
di ambiti vincolati, ma, soprattutto, per gli interventi edilizi di maggior
rilievo, come sopra si diceva.
f)
Il comma 4 ter dello stesso articolo 49 sostituisce
nella legislazione vigente le espressioni “dichiarazioni di inizio attività” e
“Dia” con le nuove “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia”. La
disciplina della Scia sostituisce, di fatto, alla data di entrata in vigore
della legge 122/2010 (30 luglio), quella della Dia e, perciò, tutti gli
interventi edilizi diversi dalle nuove costruzioni, dagli ampliamenti e dalle
ristrutturazioni edilizie “pesanti”, oltre che dalla ristrutturazione
urbanistica, che mutano i parametri urbanistici e, quindi introducono nuova
volumetria o mutano altri parametri, che gli strumenti urbanistici prevedono,
quali «limiti o contingenti complessivi»
5-
Quando la nuova norma afferma che la Scia sostituisce la Dia o la Superdia
regionale, significa che la validità della segnalazione è quella della stessa
Dia, ovvero, tre anni dalla data di inizio lavori. Questo vuol dire che, se
l’interessato inizia subito ha solo tre anni per finire l’intervento, mentre se
aspetta ad iniziare, ha un anno di tempo per farlo e tre per finire le opere.
6-
Alla stessa stregua però sarà subordinata a tutti gli altri adempimenti
previsti e prescritti dalle normative speciali e di settore, quali la denuncia
dei cementi armati, il collaudo statico, quello finale di conformità
dell’opera, BBAA, impianti, etc.
7-
Quando si dice che la Scia è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti dal dPR 445 del
2000 dell’interessato, o che le attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero le dichiarazioni d’impresa, significhi che l’interessato
deve:
denunciare che tipo di intervento edilizio intende eseguire
denunciare una variante ad un precedente pdc o Dia,
ovvero, ad una predente Scia
denunciare se l’intervento edilizio è gratuito o oneroso e, in tal caso,
presentare il relativo calcolo ed il pagamento secondo la vigente normativa
denunciare i nominativi del progettista, del direttore dei lavori, il
costruttore, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori D. lgs. 81/2008, che devono
sottoscrivere la SCIA, per accettazione
presentare l’asseverazione di conformità del progettista, ai sensi dell’articolo
76 del TU approvato con dPR 445/2000, delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e adottati, al Regolamento
Edilizio, al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico –
sanitarie, oltre che alle normative in materia di prevenzione incendi, di
risparmio energetico, alle norme civilistiche, a tutti i dati urbanistici ed
edilizi, etc.
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardanti gli stati, le qualità personali e
fatti dei soggetti aventi titolo o comunque interessati alla Scia, ovvero, di
eventuali controinteressati
presentazione di tutti gli allegati progettuali necessari per consentire le
verifiche di competenza dell’amministrazione, compreso:
•
documentazione barriere architettoniche
•
parere VVF, se in possesso (ammessa, in alternativa, l’autocertificazione)
•
parere dell’ASL, se in possesso (ammessa, in alternativa, l’autocertificazione)
•
autorizzazione della Soprintendenza, se in possesso (non ammessa, in
alternativa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
•
decreto vincolo idrogeologico, se in possesso (ammessa, in alternativa, la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
•
relazione sull’attività economica da svolgere
•
autorizzazione per emissioni nell’atmosfera
•
deposito denuncia CA, CAP, metalliche in zone sismiche
•
progetto impianto termico
•
progetto impianto elettrico
•
progetto impianto contro le scariche atmosferiche
•
progetto impianto ……………
•
relazione e denuncia per il contenimento consumi energetici
•
presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell’Agenzia delle
Imprese di cui all’art. 48, comma 4, legge n. 133/2008
N.B.
Con la Scia sarà possibile sostituire i pareri di organi o enti appositi,
ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con autocertificazioni,
attestazioni o asseverazioni, fermo restando le verifiche successive degli
stessi enti o da parte dell’amministrazione competente all’accettazione della
Scia.
Per
quanto riguarda invece l’eventuale
presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, vale quanto
già detto in precedenza.
8-
Revoca del procedimento: è fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione
comunale di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo
21, quinquies (revoca) e 21 nonies
(annullamento d’ufficio) della legge n. 241/90. Le due norme richiamate
prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte dell’amministrazione di
revocare il “provvedimento” per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico, o di annullare lo stesso entro un termine ragionevole
in presenza di vizi di legittimità originari, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico e tenendo conto dell’interesse privato. Entrambe le norme
richiamate riportano la nozione di “provvedimento”, così che non è chiaro come
si concili con il principio della segnalazione.
9-
La nuova norma stabilisce espressamente che la “segnalazione certificata di
inizio attività) sostituisce direttamente ovunque ricorrano (sia nella
normativa statale che in quella regionale), le espressioni di “dichiarazione di
inizio attività” e “Dia”. La legge non chiarisce, inoltre i rapporti con quanto
previsto in tema di Dia nel dPR 380/2001 (TU
Edilizia) né attua alcuna forma di raccordo con le previsioni in essa
contenute, sollevando dubbi interpretativi sulla cosiddetta Superdia in
sostituzione del permesso di costruire, La superdia, introdotta da alcune
regione, Lombardia e Toscana, per interventi radicali che contemplano aumenti
volumetrici e nuove costruzioni è stata estesa dalla legge 443 del 2001 a tutta
Italia, senza molto successo.
10-
Sanzioni: se il fatto non costituisce reato più grave, chi dichiara o attesta
falsamente di avere i requisiti per presentare la Scia, è punito con la
reclusione da uno a tre anni. In tali casi è d’obbligo la segnalazione degli
organi di PG all’autorità Giudiziaria.
11-
Conferenza di Servizi e Scia. Sono state introdotte una serie di modifiche alla
disciplina della Conferenza di Servizi (articolo 14, legge 241/1990), in
particolar modo ai commi 14 ter e quater.
La Conferenza di servizi può essere indetta anche nei casi in cui è consentito
all’Amministrazione procedente di provvedere direttamente, in assenza delle
determinazioni delle altre amministrazioni competenti.
12-
La Scia, pur con applicazione diversa dalla Dia, consente l’esecuzione di
interventi edilizi minori anche in zone sottoposte a vincolo (escluso quello
ambientale, paesaggistico e culturale), quali le fasce di rispetto stradale,
cimiteriali, ferroviario, fasce rispetto fluviali, etc.), purché siano
acquisiti i rispettivi pareri o concessioni, nulla osta comunque denominati,
ovvero, autocertificati all’atto della presentazione della Scia, e sempre che
siano ammessi dagli strumenti urbanistici locali.
13-
Non possono trovare applicazione completa le norme regionali di cui agli
articoli 41 e 42 della legge regionale n. 12 del 2005, sicché non si può
subordinare l’efficacia della Scia ai casi di esclusione previsti dai succitati
articoli o alla correttezza del contributo di costruzione,
14-
Non è altresì possibile pretendere dichiarazioni di inefficacia della Scia per mancanza del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al D. Lgs. 81/08, oppure in
assenza del fascicolo di cui allo stesso decreto, nonché per la mancata
consegna della notifica preliminare o del DURC
15-
Ritengo che il soggetto interessato a presentare la Scia, possa essere individuato
tra quelli che hanno titolo e, quindi, il proprietario, il superficiatario,
l’usufruttuario, etc. e non il “segnalatore”
16-
Nel caso di una Scia che riguarda un intervento edilizio non ritengo sia
necessario presentare una certificazione sostitutiva di certificazione (art.
46) che riporti i dati personali (nascita e residenza), il possesso del titolo
dei soggetti interessati alla presentazione della segnalazione, ovvero, di
eventuali controinteressati,
così come avveniva prima sia per il permesso di costruire che per le Dia
17-
Nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47) non devono
necessariamente essere riportati i dati relativi all’individuazione degli
immobili interessati dall’intervento (localizzazione e catastali) e la
classificazione urbanistica degli stessi, ma segnalati i requisiti ed i
presupposti ritenuti necessari e indispensabili alla presentazione della Scia,
quali il possesso del decreto vincolo idrogeologico, l’autorizzazione per
emissioni nell’atmosfera, etc.
18-
Va da sé che, nel caso in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di
organi o enti appositi, ovvero, l’esecuzione di verifiche preventive, vengano
autocertificati attraverso la forma di attestazione/asseverazione di cui all’art.
47, dPR 28 dicembre 2000, n. 445 (es. parere
Provincia, ANAS, Genio Civile, CCIAA, N-O dei VVF, etc.), fermo restando la
possibilità degli stessi enti e dello Sportello Unico dell’Edilizia della
successiva verifica della veridicità di tali attestazioni o della carenza degli
stessi a fronte della loro necessaria acquisizione per gli interventi proposti.
19-
Oltre all’attestazione/asseverazione del tecnico abilitato, unica per tutte le
condizioni e presupposti tecnici necessari all’applicazione delle norme della
Scia (urbanistici, edilizi, sicurezza, igienico/sanitari, vincolistici,
prevenzione incendi, civilistici e altro), deve essere presentata tutta la
documentazione prescritta dalle norme
generali e di settore, come esposto al precedente punto 7
20-
Fermo restando le perplessità e le incertezze sin qui sollevate, la Scia non
deve risultare un aggravamento o appesantimento dell’attività di controllo e di
verifica da parte degli uffici tecnici, nel senso che, in luogo della Dia, si
sostituisce la comunicazione con una segnalazione dagli stessi contenuti,
allargando all’asseverazione di conformità del tecnico a talune condizioni e
presupposti di applicazione, e sostituendo la presentazione di parte degli
allegati progettuali alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
autocertificazione, da parte dell’avente titolo. Viene maggiormente
responsabilizzato il ruolo del progettista che però rischia pene più severe in
caso di affermazioni false o dolose. Non
ritengo, quindi, necessario scombussolare, più di tanto, la composizione della
modulistica, proponendo un aggravio di dati, di informazioni e di
documentazione non prevista né prescritta.
Comune
di ……………………… Provincia
di ………………………………. Area
Tecnica – Sportello Unico edilizia Responsabile
del procedimento: __________________________ |
|
P.G. |
stemma
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(articolo 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato art. 49, co. 4-bis, legge 30 luglio 2010, n. 122)
(articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del
2001)
ð
ordinaria per interventi di cui alla successiva tabella A
(articolo 3, comma 1, dPR n. 380 del 2001,
escluse lettere e.1) e e.6); articolo 41, comma
ð
ordinaria per interventi di cui alla successiva tabella B
(articolo 22, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380 del 2001; articolo 41, comma 2, legge
regionale n. 12 del 2005) (2)
Al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di
____________
…l… sottoscritt… ____________________________
nat… a _____________ ( __________) il ____________
residente _________________ ( __________) in
via/piazza ___________________ n. ____
codice fiscale ____________________________ tel.
/ fax __________________ per conto:
ð
proprio
ð
proprio e de… soggett…
elencat… nell’allegata tabella C
ð
della ditta cod. fisc.
con sede in _____________________
(__________) via/piazza ____________________ n. ____
che rappresenta in
qualità di _________________________ (3)
avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività
in quanto:
ð
proprietario esclusivo
ð
comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata
tabella C
ð
_________________________________
(4) (a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat…
nell’allegata tabella C)
in forza de… (5)
_______________________________________________________________________________________________________________________
de…… immobil…
in via/piazza n.
individuat… a…
mappal… numero ______________________________ foglio _______________ classificat…
ð
in zona: _____
_____________________________ nello strumento urbanistico generale
vigente
ð
in zona: _____
_____________________________ nello strumento urbanistico generale in
salvaguardia
ð
in zona non pianificata (vincolo decaduto articolo 9 d.P.R. n. 380 del 2001 e articolo 9 d.P.R.
n. 327 del 2001)
ð
non interessato da alcun piano attuativo vigente
ð
interno al Piano di __________________ denominato
_____________________________________________
approvato con deliberazione C.C. n. _______ (6) del ___ - ____ - _______ e convenzionato con atto
notaio _______________________________ del ___
- ____ - _______ rep. _________________
ð
non soggetto a vincoli
ð soggetto a… seguent… vincol… : ð storico
architettonico parte II decreto legislativo n. 42 del 2004
ð paesistico ambientale parte III decreto legislativo n. 42 del 2004
ð idrogeologico
R.D. n. 3267 del 1923
ð zona di
recupero articolo 27 legge n. 457 del 1978
ð fascia rispetto:
ð stradale ð ferroviario ð cimiteriale ð ______________
ð fascia
rispetto: ð reticolo idrico ð acquedotto ð ______________
ð (altro)
____________________________________________________
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i., che darà inizio ai lavori di
seguito indicati:
ð
Contestualmente alla data di presentazione all’Ufficio del
Protocollo comunale delle presente Scia
ð
Entro un anno dalla data di presentazione della presente Scia,
mediante preventiva comunicazione all’ufficio dello Sportello Unico
dell’Edilizia, osservando tutti gli adempimenti prescritti
Ferme restando le definizioni individuate nelle seguenti tabelle A
e B, l’intervento consiste, in sintesi, in:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
con destinazione urbanistica: ð Residenziale; ð Direzionale; ð Commerciale;
ð Turistico/ricettiva; ð
Agricola; (7)
ð Industriale; ð Artigianale; ð (altra)
e destinazione d’uso specifica:
____________________________________________________________________
TABELLA A |
Interventi previsti dall’articolo 3, co
1, del d.P.R. n. 380 del 2001, escluse lett. e.1), e.6) |
ð interventi di urbanizzazione: ð primaria
ð secondaria
(_________________ ) ð infrastrutture e impianti comportanti la
trasformazione permanente del suolo inedificato ð torri e tralicci per impianti
ricetrasmittenti e ripetitori per servizi di telecomunicazione ð manufatti leggeri, strutture di qualsiasi
genere, non temporanee, quali roulottes, campers, case
mobili, imbarcazioni, utilizzati
ð prefabbricati come abitazioni, ambienti di lavoro,
depositi, magazzini e simili (8) ð in opera ð trasformazione
permanente del suolo ð depositi di merci inedificato
mediante:
ð impianti per attività
produttive all’aperto ð (altro)
_____________________________________________________________________ |
TABELLA B |
Interventi previsti all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 |
ð interventi non compresi nella ð manutenzione
straordinaria tabella A
ð
restauro e risanamento conservativo ð pertinenze con esecuzione di un volume
inferiore al 20% di quello dell’edificio principale ð opere interne: ð recinzioni, muri di cinta, cancellate ð (altro)
ð ristrutturazione edilizia senza aumento di
unità immobiliari, modifiche di volume, sagoma,
prospetti e superfici, né (se in zona omogenea A) mutamenti di
destinazione d’uso e: ð con demolizione e ricostruzione fedele ð senza demolizione e ricostruzione |
|
ð variante postuma a: ð permesso di costruire numero ____________ in data
_____________________ (articolo 22, comma 2)
ð denuncia di inizio
attività prot. ____________ in data
_____________________ ð SCIA n. ______ , prot. ___________
in data _____________________ che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non
cambia la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e
non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
costituisce parte integrante dell’intervento principale di cui all’atto sopraindicato – In deroga
all’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 380 del
2001, i lavori di cui alla presente SCIA: ð sono ancora da eseguire; ð sono in corso di esecuzione; ð sono già stati eseguiti. |
ð senza cambio di destinazione d’uso; ð con cambio di destinazione da _______________________________________________________________(9). |
Allega alla presente segnalazione i documenti
previsti dal Regolamento edilizio e dalle istruzioni predisposte dallo
Sportello unico per l’edilizia e ai fini
delle rispettive responsabilità dichiara l’intervento dei seguenti soggetti:
___________________________ cf.
_________________________________ ð
Progettista con studio in ________________ (_________) via/piazza _________________ , n. ____ ð Direttore Lavori iscritto all’ de…
_________________della prov. di ___________________ al n. ________ Timbro e firma per assenso: _____________________________ |
___________________________ cf.
__________________________________ ð
Progettista con studio in ________________ ( ________) via/piazza _____________ ___ , n. ____ ð Direttore Lavori iscritto all’ de…
_________________della prov. di _____________________ al n. ________ Timbro e firma per assenso:
_____________________________ |
___________________________ cf.
___________________________________ ð Esecutore con sede in _________________ ( _________) via/piazza ________________ , n. _____ iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di _______________ Timbro e firma per assenso: ___________________________________________
|
___________________________ cf.
___________________________________ ð coordinatore per la con studio in ________________ (_________) via/piazza _________________ , n. ____ progettazione D.Lgs. iscritto all’ de…
_________________della prov. di ___________________ al n. ________ n. 81/2008
Timbro e firma per assenso:
___________________________________________ |
___________________________ cf.
___________________________________ ð coordinatore per con studio in ________________ (_________) via/piazza _________________ , n. ____ l’esecuzione dei iscritto
all’ de… _________________della prov. di
___________________ al n. ________
lavori D.Lgs. Timbro e firma per assenso:
n.
81/2008
_________________________________
|
………………………, lì …………………… Il proprietario (4) ………………………………………………
DICHIARAZIONE SOSTITITIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ (art. 47 dPR
28 DICEMBRE 2000, N. 445 |
*******
L’anno duemila ……………………………………………………………………. , addì …………………………………………………………….
del mese di ……………………………….
in ………………………………………………..…………………………………………………………..
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………….………………
nato/a a ………………………………………………
( ………………………………… ) il …………………………………………………………..
residente a ………………………………………
( ……………………………….. Via/piazza ………………………………………..
n. ……..
sotto
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nei casi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’articolo
76 del dPR del 28 dicembre 2000, n. 445 e
dall’articolo 495 del Codice Penale,
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________, li
____________________
Il/la
dichiarante
_________________________________________ (firma ben leggibile)
ALLEGATO: fotocopia
del seguente documento d’identità:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N.B. Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore.
Il sottoscritto ................................................................................., progettista dell’intervento di
cui alla presente denuncia di inizio attività, come individuato in
precedenza, titolare della redazione degli
elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità
penale che assume ai sensi dell’articolo
481 del codice penale e dell’articolo 76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità degli atti, ASSEVERA La conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico-sanitarie. La presente asseverazione fa esplicito
riferimento alla documentazione allegata alla presente denuncia di inizio
attività, che ne costituisce parte integrante, individuata nell’elenco di cui
alla tabella F; DICHIARA La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati
tecnici allegati alla presente denuncia; e inoltre in relazione alla
situazione urbanistica ed edilizia comunale, che: ð
corrispondono al vero i dati e le
informazioni riportate nel frontespizio della presente SCIA in ordine
situazione urbanistica che disciplina gli immobili interessati dagli
interventi edilizi ð
corrispondono al vero le tipologie di
intervento di cui alla Tabella A della presente SCIA ð
corrispondono al vero le tipologie di
intervento di cui alla Tabella B della presente SCIA ð corrispondono al vero i dati urbanistici ed
edilizi riportati nella Tabella E della presente SCIA in relazione alla normativa
sugli impianti, che: ð
gli
interventi edilizi proposti non
sono soggetti ad alcun progetto di impianto ð
gli interventi edilizi proposti sono
soggetti ai seguenti progetti di impianti: ð
elettrico ð riscaldamento/climatizzazione ð scariche atmosferiche ð idrosanitario ð gas ð antincendio in relazione alle
normative sul risparmio energetico degli edifici, che. ð
gli interventi edilizi proposti non sono
soggetti all’obbligo di relazione e denuncia per il contenimento consumi
energetici di cui al D. Lgs n. 152 del 2005 e D. Lgs. 311 del 2006 ð
gli interventi edilizi proposti sono
soggetti all’obbligo di relazione e denuncia per il contenimento consumi
energetici di cui al D. Lgs n. 152 del 2005 e D. Lgs. 311 del 2006, di cui si allega copia in relazione al
contributo di costruzione per l’intervento di cui alla presente Scia, che: ð
è gratuito e non è dovuto il contributo di
cui agli articoli 16 e 19 del dPR n. 380 del ð
trattasi di intervento previsto
dall’articolo 17, comma 3, lettera
…..) (10) del dPR n. 380 del 2001; ð
trattasi di intervento diverso da quelli
previsti dagli articoli 10 e 22, comma 5, del dPR
n. 380 del 2001; ð
è oneroso, e allega il prospetto di
proposta di determinazione del contributo di costruzione cui agli articoli 16
e 19 del dPR n. 380 del 2001. Il versamento verrà
effettuato con la modalità e nei termini previsti dal Comune. in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi,
che: ð il
progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco; ð è già
stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia,
ovvero viene presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai seni art. 76, dPR n. 445 del 2000; in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici,
che: ð l’intervento
non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte III
decreto legislativo n. 42 del 2004; ð è già
stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia; in relazione alla presenza di altri vincoli, che: ð
l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella
presente denuncia; ð è già
stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………,
di cui si allega copia, ovvero viene presentata la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi art. 76, dPR n. 445
del 2000; in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei
rapporti di vicinato, che l’intervento richiesto: ð è
conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello
stesso e non lede alcun diritto di terzi; ð è stato
ottenuto l’assenso del terzo controinteressato ð come
risulta da assenso scritto di cui alla tabella D; ð come
risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente denuncia di
inizio attività. In fede. Il progettista (timbro e
firma) ………………………………………… |
TABELLA C |
Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla
denuncia di inizio attività |
La presente denuncia di inizio attività è sottoscritta in solido
dai seguenti soggetti aventi titolo: |
|
_______________________________ cf.
___________________________________ ð Proprietario residente a _________________ (______) via/piazza
__________________________ ð Comproprietario Firma per assenso: ð ____________
___________________________________ |
|
_______________________________ cf.
___________________________________ ð Proprietario residente a _________________ (______) via/piazza
__________________________ ð Comproprietario Firma per assenso:
ð _____________ ___________________________________ |
|
_______________________________ cf. ___________________________________ ð Proprietario residente a _________________ (______) via/piazza
__________________________ ð Comproprietario Firma per assenso: ð _____________
___________________________________ |
TABELLA D |
Eventuali controinteressati
titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere compressi dall’intervento oggetto della presente SCIA (11) |
La presente segnalazione certificata di inizio attività è
sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti: |
|
_______________________________
cf. ____________________________________ ð Confinante residente a _________________
(______) via/piazza ___________________________ ð Condomino Firma per assenso:
ð _________ _____________________________________ |
|
_______________________________
cf. ____________________________________ ð Confinante residente a _________________
(______) via/piazza ___________________________ ð Condomino Firma per assenso: ð _________
_____________________________________ |
TABELLA E |
Dati urbanistici ed edilizi |
||||||
Superfici in m2 |
lotto |
coperta |
scoperta |
filtrante |
Note: |
||
Esistente |
|
|
|
|
|
||
Da progetto |
|
|
|
|
|
||
Esistente |
Interventi minori (tabella B) |
|
|||||
destinazione: 12) |
invariato |
demolito |
manutenzione straordinaria |
restauro e/o risanamento |
ristrutturazione e/o fedele ricostruzione |
Totale residuo |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F = A - B + C + D + E |
||
S.L.P. |
|
|
|
|
|
|
|
Superfici esenti |
|
|
|
|
|
|
|
Volumi computabili |
|
|
|
|
|
|
|
Volumi esenti |
|
|
|
|
|
|
|
Interventi maggiori (tabella A) |
|||||||
destinazione: 13) |
ristrutturazione ex articolo 10, comma 1, lett. c) |
(di cui con cambio di destinazione) |
nuova costruzione |
TOTALE FINALE (residuo + nuovo) |
note: |
||
G |
(non sommare) |
H |
T = F + G + H |
|
|||
S.L.P. |
|
|
|
|
|
||
Superfici esenti |
|
|
|
|
|
||
Volumi computabili |
|
|
|
|
|
||
Volumi esenti |
|
|
|
|
|
||
Ai sensi dell’articolo 42,
comma 10, della legge reg. 11 marzo 2005, n. La presente attestazione non
costituisce assenso o presunzione di conformità dell’intervento e, in caso di
contrasto con le norme, la segnalazione è inefficace e l’intervento è e resta
soggetto alle sanzioni previste dall’ordinamento. ____________ , lì ___ / ___ / 20 ___. Per lo Sportello unico dell’edilizia : ________________________ |
TABELLA F |
Allegati progettuali |
|||
Gli allegati ai quali fa riferimento la presente denuncia di
inizio attività sono i seguenti: |
allegati |
non necessari |
ad inizio lavori |
|
Relazione tecnica illustrativa dell’intervento |
ð |
ð |
|
|
Relazione fotografica |
ð |
ð |
ð |
|
Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo |
ð |
ð |
|
|
Elaborati grafici costituiti da n. ………
tavole, come segue: |
|
|
||
tavola |
contenuto |
|||
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
|
|
ð |
|
|
elementi progettuali omessi |
|
ð |
|
|
|
|
ð |
||
|
ð |
|||
d.m. 236/89 |
Relazione tecnica superamento barriere architettoniche |
ð |
||
Dichiarazione di conformità e responsabilità |
ð |
ð |
||
Elaborati grafici alternativi per l’adattabilità |
ð |
ð |
||
Legge 818/84 |
Parere di conformità Vigili del Fuoco ex art. 2 dPR 37/1998 |
ð |
ð |
|
Art. 5 T.U.E. |
Parere igienico sanitario della A.S.L. |
ð |
ð |
|
Art. 21 d.lgs. 42/04 |
Autorizzazione soprintendenza vincolo storico architettonico |
ð |
ð |
|
Art. 136 d.lgs 42/04 |
Autorizzazione ente competente per immobili e are notevole
interesse pubblico (art. 146 stesso decreto) |
ð |
ð |
|
Art. 142 d.lgs. 42/04 |
Autorizzazione ente competente
per aree tutelate per legge
(art. 146 stesso decreto) |
ð |
ð |
ð |
R.D. 3267/1923 |
decreto vincolo idrogeologico |
ð |
ð |
ð |
Art. 16 T.U.E. |
Progetto opere di urbanizzazione a scomputo |
ð |
ð |
ð |
Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione a scomputo |
ð |
ð |
ð |
|
Art. 48 dPR 303/56 |
Relazione sull’attività economica da svolgere |
ð |
ð |
ð |
Art. 269 d.lgs. 152/06 |
Autorizzazione per emissioni nell’atmosfera |
ð |
ð |
ð |
Art. 65 T.U.E. |
Deposito denuncia c.a. / c.a.p. /
metalliche in zona non sismica |
ð |
ð |
ð |
Art. 93 T.U.E. |
Deposito denuncia strutture in zona sismica |
ð |
ð |
ð |
Art. 110 T.U.E. |
Progetto impianto termico |
ð |
ð |
ð |
Progetto impianto elettrico |
ð |
ð |
ð |
|
Progetto impianto contro le scariche atmosferiche |
ð |
ð |
ð |
|
Progetto impianto ………………………………………… |
ð |
ð |
ð |
|
Art. 125 T.U.E. |
Relazione contenimento consumi energetici |
ð |
ð |
ð |
Energie alternative(art. |
ð |
ð |
ð |
|
|
|
ð |
ð |
ð |
|
|
ð |
ð |
ð |
1 Interventi definiti di nuova costruzione, ma
che non determinano di norma incremento dei parametri urbanistici
2 Interventi minori non soggetti a tutela penale
se in assenza di vincoli, soggetti alle sole sanzioni amministrative in caso di esecuzione in
difformità e, in genere, gratuiti.
3 Amministratore,
rappresentante legale, procuratore ecc.
4 Affittuario,
usufruttuario, comodatario ecc.
5 Indicare il titolo che dà
titolo di legittimazione a presentare la segnalazione (art. 23, comma 1. d.P.R. n. 380 del 2001)
6 Completare con «C.C.»
ovvero «G.C.» a seconda che l’approvazione sia stata del Consiglio o della
Giunta comunale.
7 In zona agricola solo per
interventi su edifici esistenti; per nuove costruzioni vige l’obbligo di
permesso di costruire.
8 Cancellare le definizioni
che non interessano.
9 Indicare la destinazione
precedente qualora l’intervento preveda anche il cambio di destinazione.
10 Completare con la lettera di pertinenza relativa alla
fattispecie legale di gratuità.
11 L’assenso è da perfezionare con atto registrato e trascritto
qualora richiesto dal P.d.R. o dal R.E.
12 e 13 Ripetere per
ciascuna destinazione urbani