LA SCIA - NUOVO STRUMENTO DI  ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ EDILIZIA

(a cura di Antonio Gnecchi)

 

 

Il 31 luglio 2010 è entrata in vigore la legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010, suppl. ord. al n. 174), di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,che ha introdotto, con l’articolo 49, alcune modifiche ai precedenti articoli 14 (disposizioni in materia di conferenza di servizi) e 19 (dichiarazione di inizio di attività) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La novità più importante è quella che riguarda la sostituzione della “denuncia di inizio attività” , cosiddetta “Dia”, con la “segnalazione certificata di inizio attività”, cosiddetta “Scia”, che pone in essere una nuova procedura per poter dare inizio ai lavori, già a far data dalla presentazione della segnalazione stessa.

La procedura semplificata, che ampia il ricorso all’autocertificazione, non è possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente.

L’impostazione della norma ha creato incertezze sulla possibilità di applicazione all’edilizia. Da più parti era stata prospettata una tesi in base alla quale la dichiarazione di inizio attività, richiamata nel testo, riferendosi all’apertura di una impresa, non avrebbe avuto nessuna efficacia con la Dia per l’avvio dei lavori.

Questa ipotesi sembra definitivamente accantonata. Diventa quindi possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione adotta  provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia  entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Decorso questo termine vale la regola del silenzio assenso a meno che non si incorra nel rischio dei danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

La segnalazione ha già registrato la ferma opposizione delle regioni a statuto speciale, che hanno competenza esclusiva in materia di edilizia. Qualche regione a statuto ordinario ha annunciato valutazioni sulla possibile impugnazione.

Più cauta l’Ance, che considerando troppo incerto il testo rimane in attesa di chiarimenti  ufficiali.

La manovra prevede lo snellimento delle procedure legate alla Conferenza di servizi (modifica articolo 14 della legge n. 241 del 1990). Anche nei casi in cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, acquisito è l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non si sia espresso in modo definitivo, fatta esclusione per i provvedimenti in materia paesaggistico – territoriale, di VIA, VAS e AIA.

Il silenzio assenso vale quindi anche per le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ambientale, della salute e della pubblica incolumità. In caso di silenzio delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei Ministri si esprime entro 60 giorni, previo accordo delle regioni o degli enti locali da raggiungere in 30 giorni.

In assenza di accordo il Governo procede comunque con delibera del Consiglio dei Ministri.

Data l’esigenza di raggiungere tempi certi per l’emanazione dei provvedimenti, l’inerzia dei funzionari che non partecipano alle riunioni viene risolta con valutazioni negative e il taglio dei premi di risultato.

Per questo motivo anche le università potranno far eseguire i provvedimenti in materia ambientale, in quanto enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica.

Con le esclusioni formalizzate nel testo delle norme, il procedimento semplificato non può essere usato per richieste come il permesso di soggiorno, il porto d’armi o di una licenza per l’apertura di un poligono di tiro.

Una esclusione all’applicazione della Scia, contenuta nelle norme dell’articolo 49, legge n. 122 del 2010, riguarda gli interventi che interferiscono con vincoli ambientali. I limiti delle amministrazioni per la tutela del paesaggio sono aggirabili con silenzio assenso delle amministrazioni competenti in Conferenza di Servizi, come sopra esposto.

La semplificazione edilizia si è giocata sui vincoli ambientali con il maxi emendamento al ddl di conversione della manovra economica, passato all’esame della Camera dopo aver ottenuto la fiducia del Senato; l’attività costruttiva viene snellita per rispondere alle esigenze di rilancio economico, rimanendo allo stesso tempo soggette alle prescrizioni delle amministrazioni per la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.

L’articolo 49 che prevede la Scia, dispone una procedura semplificata che ampia il ricorso all’autocertificazione. Nonostante sia prevista la presentazione degli elaborati tecnici utili per consentire i controlli da parte delle amministrazioni competenti, le autocertificazioni possono sostituire l’acquisizione dei pareri e le verifiche preventive effettuate dagli enti appositi.

La Scia consente di iniziare i lavori dalla data di presentazione della segnalazione all’Amministrazione preposta, fermo restando la possibilità di quest’ultima di effettuare verifiche in corso d’opera.

Secondo il ddl, la Scia, dal momento dell’entrata in vigore della legge, sostituisce la Dia contenuta nelle norme statali e regionali.

La sostituzione non è però possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente.

Secondo la precedente normativa, dopo la presentazione della Dia, era necessario attendere 30 giorni prima di dare inizio ai lavori.

I controlli in questo caso erano preventivi all’avvio delle attività.

Conferenza di servizi: nell’articolo 49 la situazione appare diversa in materia, dove i vincoli ambientali, costituiscono un impedimento reale solo in sede di Via, Vas e Aia, che ammettono il silenzio assenso.

Negli altri casi, anche quando è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non si sia espresso in modo definitivo.

In presenza di un assenso delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei Ministri si esprime entro 60 giorni, previo accordo con le regioni o degli enti locali, da raggiungere nei 30 giorni. Se manca l’accordo, si procede come già detto in precedenza.

 

Nuove regole per la Scia.

Come già detto, dalla procedura accelerata sono però esclusi espressamente gli interventi che riguardano gli immobili e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale e culturale.

Resta da chiarire, tuttavia, se la Scia può essere utilizzata per i lavori che richiedono il permesso di costruire e la possibilità di applicarla nelle regioni a statuto speciale, dal momento che la manovra interviene anche sulle normative regionali. Le regioni non sembrano convinte delle nuove disposizioni ed alcune si spingono a ipotizzare di ricorrere per difendere le proprie competenze.

Nuove disposizioni nazionali in materia edilizia.

Secondo quindi le nuove disposizioni nazionali (articolo 5, del DL n. 40/2010 che ha modificato l’articolo 6, del d.P.R n. 380 del 2001 e articolo 49, del DL n. 78/2010 che ha modificato gli articoli 14 e 19 della legge n. 241 del 1990), gli adempimenti necessari per i var i tipi di lavori, si distinguono tra:

A – Attività Edilizia Libera (senza comunicazione):

 Manutenzione ordinaria

 Interventi per eliminazione delle BBAA che non comportino realizzazione di rampe o di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio

 Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, esclusa la ricerca di idrocarburi, al di fuori del centro edificato

 Movimenti di terra e serre mobili per l’agricoltura

 Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento delle attività agricole

B- Attività libera con comunicazione e relazione tecnica:

 Manutenzione straordinaria che non riguardi le parti strutturali, non aumenti le unità immobiliari e non incrementi i parametri urbanistici (superficie e volume)

 Altre attività elencate al comma 2, dell’articolo 6, del dPR n. 380/2001

C – SCIA:

 Manutenzione straordinaria che riguardi anche le parti strutturali, aumenti o diminuisca le unità immobiliari, senza incremento dei parametri urbanistici (superfici e volumi)

 Restauro e risanamento conservativo

 Opere interne

 Recinzioni, muri di cinta, cancellate

 Interventi edilizi di cui all’art. 3, lettera e), del dPR n. 380/2001, ad esclusione della lettera e.1) e lettera e.6)

 Ristrutturazione edilizia senza aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, sagoma, prospetti e superfici, né (se in zona omogenea A) mutamenti di destinazione d’uso, con o senza demolizione e ricostruzione fedele

 Variante postuma a  permesso di costruire, denuncia di inizio attività o SCIA (articolo 22, comma 2)      

 che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; costituisce parte integrante dell’intervento principale di cui all’atto sopraindicato

 Altri lavori che non sono attività edilizia libera  per i quali non sia richiesto il permesso di costruire.

D – Permesso di costruire:

 Interventi di nuova costruzione e di ampliamento (incremento di parametri urbanistici)

 Ampliamento di manufatti edilizi esistenti all’esterno della sagoma, fuori terra e interrati

 Altre attività elencate all’articolo 10 del T.U Edilizia, approvato con dPR n. 380 del 2001.

 

Prime valutazioni sull’applicazione della Scia in luogo della Dia e Superdia.

1- Entrata in vigore: 31 luglio 2010. A far tempo da questa data molti interventi edilizi sono disciplinati dall’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, secondo il quale la Scia sostituisce la Dia. Quindi, a far data dal 31 luglio 2010, non è più possibile presentare una Dia, ma la Scia. Di fatto però è ammissibile comunque accettare le Dia che, però,devono rispettare le nuove “regole”. Lo Sportello Unico dell’Edilizia dovrebbe, in caso di insufficienza documentale o per accertata carenza dei requisiti e presupposti, ovvero perché in contrasto con le previsioni e prescrizioni edilizie e urbanistiche o regolamentari, emettere un “provvedimento” di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia. Tale verifica dovrebbe pertanto avvenire il più presto possibile e comunque entro trenta giorni in quanto l’interessato ha altri 30 giorni per rimediare (comma 3). Vero è che, se possibile, all’atto della presentazione della Dia, lo SU dell’Edilizia può invitare gli interessati a sostituire la Dia con la Scia e a conformarsi alla nuova normativa, ma prima che la nuova procedura prenda piede in via definitiva, anche in funzione delle perplessità ed incertezze che la nuova disciplina ha sollevato, probabilmente molti continueranno a presentare le Dia e gli uffici comunali, anziché appesantire il proprio lavoro con il rigetto della Dia e la richiesta  della Scia, potranno “ trattare” le Dia come sopra si diceva. Sarà ammissibile, a mio giudizio, che l’eventuale presentazione della Dia in luogo della Scia, accompagnata da tutta la documentazione prescritta dalla Scia, consenta  l’immediato inizio dei lavori sulla scorta del nuovo articolo 49 della legge 122/2010.

 

2- La presentazione della Scia non pone, a mio parere, obblighi di presame o di preventiva istruttoria per cui è necessario accettare la Scia ed eseguire i controlli e le verifiche attribuite allo SU dell’Edilizia nel tempo assegnato dall’articolo 49, comma 4 bis, della legge 122/2010, e cioè nei successivi 60 giorni. Ciò non toglie che, preliminarmente, i tecnici si confrontino con gli uffici comunali prima di presentare la Scia, come avveniva in precedenza per le Dia o i permessi di costruire.

 

3- La Scia non è applicabile a tutti gli interventi (minori o in parte rilevanti) che interferiscono con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a meno che si proceda ai sensi del nuovo articolo 14 della legge n. 241 del 1990 acquisendo, preliminarmente alla presentazione della segnalazione, l’autorizzazione paesaggistica mediante la Conferenza di servizi. Diversamente, tali interventi restano subordinati a permesso di costruire, attraverso l’acquisizione delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, separatamente o contemporaneamente al procedimento per il rilascio del pdc. Potrebbe ammettersi, invero, che si utilizzi la Scia anche per gli interventi edilizi minori in ambito vincolato (fuori dall’ipotesi della Conferenza di servizi), qualora la stessa Scia sia accompagnata dalle prescritte autorizzazioni acquisite preventivamente. Non ritengo, invece, praticabile l’ipotesi che la Scia (come la precedente Dia) rimanga inefficace fino all’acquisizione delle autorizzazioni prescritte per gli ambiti o immobili vincolati.

 

4- Le ragioni per le quali gli interventi edilizi minori, in zone vincolate e non, oltre a quelli di maggior rilevanza, quali le nuove costruzioni, gli ampliamenti del volume superiore al 20% di quello dell’edificio principale e le ristrutturazioni edilizie pesanti (con aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume e della sagoma, dei prospetti o superfici, mutamenti della destinazione d’uso in zone A), possono essere realizzati con il permesso di costruire, sono le seguenti:

a) L’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 si riferiva e si riferisce agli interventi edilizi minori, a far data della sua istituzione, passando attraverso l’integrazione delle precedenti procedure introdotte prima con la legge 457 del 1978 e successivamente con la legge 94 del 1982, per poi ufficializzare la sua introduzione con la legge 662 del 1996. Tale applicazione consentiva di effettuare gli interventi edilizi minori, quali la straordinaria manutenzione, le opere interne, il restauro e il risanamento conservativo, fermo restando l’attività libera della manutenzione ordinaria,

b) Con il dPR 380 del 2001 la Dia è stata allargata alla ristrutturazione edilizia “leggera”, cioè quella che non comporta aumenti di volumetria, di unità immobiliari e di superficie e consentiva alle regioni di ampliare la portata della Dia a interventi edilizi diversi, quali le ristrutturazioni edilizie “pesanti”, gli ampliamenti e le nuove costruzioni, introducendo (come la Lombardia e la Toscana), la Superdia, ovvero l’alternativa al permesso di costruire.

c) Con la legge 443 del 2001, lo Stato allarga la Superdia a tutta Italia, fornendo quindi agli operatori del settore un taglio diverso tra la Dia ed il Permesso di costruire.

d) A modificare la sfera degli interventi edilizi soggetti alla Dia ci pensa il nuovo articolo 6 del dPR 380 del 2001, sottraendo a tale procedura alcuni interventi edilizi minori, subordinandoli a semplice comunicazione preventiva.

e) Non è chiaro come sia da intendere il “limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriali per il rilascio” previsto dal comma 1, e cioè se la Scia non è applicabile (quale nuovo titolo abilitativo), quando:

1) si è in presenza di strumenti urbanistici che fissano indici e parametri edilizi e, quindi quando si tratta di ampliamento di edifici esistenti, di nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie “pesanti”

2) qualora sia previsto da specifici strumenti di programmazione settoriale, quali PA o specifici Regolamenti comunali, diverso atto abilitativo

Di conseguenza il permesso di costruire non  sarebbe scomparso, rimanendo, quindi, una alternativa alla Scia nei casi di ambiti vincolati, ma, soprattutto, per gli interventi edilizi di maggior rilievo, come sopra si diceva.

f) Il comma 4 ter dello stesso articolo 49 sostituisce nella legislazione vigente le espressioni “dichiarazioni di inizio attività” e “Dia” con le nuove “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia”. La disciplina della Scia sostituisce, di fatto, alla data di entrata in vigore della legge 122/2010 (30 luglio), quella della Dia e, perciò, tutti gli interventi edilizi diversi dalle nuove costruzioni, dagli ampliamenti e dalle ristrutturazioni edilizie “pesanti”, oltre che dalla ristrutturazione urbanistica, che mutano i parametri urbanistici e, quindi introducono nuova volumetria o mutano altri parametri, che gli strumenti urbanistici prevedono, quali «limiti o contingenti complessivi»

 

5- Quando la nuova norma afferma che la Scia sostituisce la Dia o la Superdia regionale, significa che la validità della segnalazione è quella della stessa Dia, ovvero, tre anni dalla data di inizio lavori. Questo vuol dire che, se l’interessato inizia subito ha solo tre anni per finire l’intervento, mentre se aspetta ad iniziare, ha un anno di tempo per farlo e tre per finire le opere.

 

6- Alla stessa stregua però sarà subordinata a tutti gli altri adempimenti previsti e prescritti dalle normative speciali e di settore, quali la denuncia dei cementi armati, il collaudo statico, quello finale di conformità dell’opera, BBAA, impianti, etc.

 

7- Quando si dice che la Scia è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal dPR 445 del 2000 dell’interessato, o che le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero le dichiarazioni d’impresa, significhi che l’interessato deve:

 denunciare che tipo di intervento edilizio intende eseguire

 denunciare una variante ad un precedente pdc o Dia, ovvero, ad una predente Scia

 denunciare se l’intervento edilizio è gratuito o oneroso e, in tal caso, presentare il relativo calcolo ed il pagamento secondo la vigente normativa

 denunciare i nominativi del progettista, del direttore dei lavori, il costruttore, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori D. lgs. 81/2008, che devono sottoscrivere la SCIA, per accettazione

 presentare l’asseverazione di conformità del progettista, ai sensi dell’articolo 76 del TU approvato con dPR 445/2000, delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e adottati, al Regolamento Edilizio, al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie, oltre che alle normative in materia di prevenzione incendi, di risparmio energetico, alle norme civilistiche, a tutti i dati urbanistici ed edilizi, etc.

 presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  riguardanti gli stati, le qualità personali e fatti dei soggetti aventi titolo o comunque interessati alla Scia, ovvero, di eventuali  controinteressati

 presentazione di tutti gli allegati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione, compreso:

• documentazione barriere architettoniche

• parere VVF, se in possesso (ammessa, in alternativa, l’autocertificazione)

• parere dell’ASL, se in possesso (ammessa, in alternativa, l’autocertificazione)

• autorizzazione della Soprintendenza, se in possesso (non ammessa, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

• decreto vincolo idrogeologico, se in possesso (ammessa, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

• relazione sull’attività economica da svolgere

• autorizzazione per emissioni nell’atmosfera

• deposito denuncia CA, CAP, metalliche in zone sismiche

• progetto impianto termico

• progetto impianto elettrico

• progetto impianto contro le scariche atmosferiche

• progetto impianto ……………

• relazione e denuncia per il contenimento consumi energetici

• presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell’Agenzia delle Imprese di cui all’art. 48, comma 4, legge n. 133/2008

N.B. Con la Scia sarà possibile sostituire i pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, fermo restando le verifiche successive degli stessi enti o da parte dell’amministrazione competente all’accettazione della Scia.

Per quanto riguarda invece l’eventuale  presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, vale quanto già detto in precedenza.

 

8- Revoca del procedimento: è fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21, quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento d’ufficio) della legge n. 241/90. Le due norme richiamate prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte dell’amministrazione di revocare il “provvedimento” per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico, o di annullare lo stesso entro un termine ragionevole in presenza di vizi di legittimità originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto dell’interesse privato. Entrambe le norme richiamate riportano la nozione di “provvedimento”, così che non è chiaro come si concili con il principio della segnalazione.

 

9- La nuova norma stabilisce espressamente che la “segnalazione certificata di inizio attività) sostituisce direttamente ovunque ricorrano (sia nella normativa statale che in quella regionale), le espressioni di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”. La legge non chiarisce, inoltre i rapporti con quanto previsto in tema di Dia nel dPR 380/2001 (TU Edilizia) né attua alcuna forma di raccordo con le previsioni in essa contenute, sollevando dubbi interpretativi sulla cosiddetta Superdia in sostituzione del permesso di costruire, La superdia, introdotta da alcune regione, Lombardia e Toscana, per interventi radicali che contemplano aumenti volumetrici e nuove costruzioni è stata estesa dalla legge 443 del 2001 a tutta Italia, senza molto successo.

 

10- Sanzioni: se il fatto non costituisce reato più grave, chi dichiara o attesta falsamente di avere i requisiti per presentare la Scia, è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi è d’obbligo la segnalazione degli organi di PG all’autorità Giudiziaria.

 

11- Conferenza di Servizi e Scia. Sono state introdotte una serie di modifiche alla disciplina della Conferenza di Servizi (articolo 14, legge 241/1990), in particolar modo ai commi 14 ter e quater. La Conferenza di servizi può essere indetta anche nei casi in cui è consentito all’Amministrazione procedente di provvedere direttamente, in assenza delle determinazioni delle altre amministrazioni competenti.

 

12- La Scia, pur con applicazione diversa dalla Dia, consente l’esecuzione di interventi edilizi minori anche in zone sottoposte a vincolo (escluso quello ambientale, paesaggistico e culturale), quali le fasce di rispetto stradale, cimiteriali, ferroviario, fasce rispetto fluviali, etc.), purché siano acquisiti i rispettivi pareri o concessioni, nulla osta comunque denominati, ovvero, autocertificati all’atto della presentazione della Scia, e sempre che siano ammessi dagli strumenti urbanistici locali.

 

13- Non possono trovare applicazione completa le norme regionali di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 12 del 2005, sicché non si può subordinare l’efficacia della Scia ai casi di esclusione previsti dai succitati articoli o alla correttezza del contributo di costruzione,

 

14- Non è altresì possibile pretendere dichiarazioni di inefficacia della  Scia per mancanza del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/08, oppure in assenza del fascicolo di cui allo stesso decreto, nonché per la mancata consegna della notifica preliminare o del DURC

 

15- Ritengo che il soggetto interessato a presentare la Scia, possa essere individuato tra quelli che hanno titolo e, quindi, il proprietario, il superficiatario, l’usufruttuario, etc. e non il “segnalatore”

 

16- Nel caso di una Scia che riguarda un intervento edilizio non ritengo sia necessario presentare una certificazione sostitutiva di certificazione (art. 46) che riporti i dati personali (nascita e residenza), il possesso del titolo dei soggetti interessati alla presentazione della segnalazione, ovvero, di eventuali  controinteressati, così come avveniva prima sia per il permesso di costruire che per le Dia

 

17- Nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47) non devono necessariamente essere riportati i dati relativi all’individuazione degli immobili interessati dall’intervento (localizzazione e catastali) e la classificazione urbanistica degli stessi, ma segnalati i requisiti ed i presupposti ritenuti necessari e indispensabili alla presentazione della Scia, quali il possesso del decreto vincolo idrogeologico, l’autorizzazione per emissioni nell’atmosfera, etc.

 

18- Va da sé che, nel caso in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero, l’esecuzione di verifiche preventive, vengano autocertificati attraverso la forma di attestazione/asseverazione di cui all’art. 47, dPR 28 dicembre 2000, n. 445 (es. parere Provincia, ANAS, Genio Civile, CCIAA, N-O dei VVF, etc.), fermo restando la possibilità degli stessi enti e dello Sportello Unico dell’Edilizia della successiva verifica della veridicità di tali attestazioni o della carenza degli stessi a fronte della loro necessaria acquisizione per gli interventi proposti.

 

19- Oltre all’attestazione/asseverazione del tecnico abilitato, unica per tutte le condizioni e presupposti tecnici necessari all’applicazione delle norme della Scia (urbanistici, edilizi, sicurezza, igienico/sanitari, vincolistici, prevenzione incendi, civilistici e altro), deve essere presentata tutta la documentazione  prescritta dalle norme generali e di settore, come esposto al precedente punto 7

 

20- Fermo restando le perplessità e le incertezze sin qui sollevate, la Scia non deve risultare un aggravamento o appesantimento dell’attività di controllo e di verifica da parte degli uffici tecnici, nel senso che, in luogo della Dia, si sostituisce la comunicazione con una segnalazione dagli stessi contenuti, allargando all’asseverazione di conformità del tecnico a talune condizioni e presupposti di applicazione, e sostituendo la presentazione di parte degli allegati progettuali alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di autocertificazione, da parte dell’avente titolo. Viene maggiormente responsabilizzato il ruolo del progettista che però rischia pene più severe in caso di affermazioni false o dolose.  Non ritengo, quindi, necessario scombussolare, più di tanto, la composizione della modulistica, proponendo un aggravio di dati, di informazioni e di documentazione non prevista né prescritta.

 

 

 

 

Comune di ………………………

Provincia di       ……………………………….

Area Tecnica – Sportello Unico edilizia

Responsabile del procedimento: __________________________

 

 

 

 

 

 

 

P.G.

 

 

 

 

 

 

   stemma

 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

(articolo 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato art. 49, co. 4-bis, legge 30 luglio 2010, n. 122)

(articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001)

 

ð        ordinaria per interventi di cui alla successiva tabella A

      (articolo 3, comma 1, dPR n. 380 del 2001, escluse lettere e.1) e e.6); articolo 41, comma 1, L.R n. 12/2005 (1)

ð        ordinaria per interventi di cui alla successiva tabella B

      (articolo 22, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380 del 2001; articolo 41, comma 2, legge regionale n. 12 del 2005) (2)

 

Al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di ____________

 

…l… sottoscritt… ____________________________ nat… a _____________ ( __________) il ____________

residente _________________ ( __________) in via/piazza ___________________ n. ____

codice fiscale ____________________________ tel. / fax __________________ per conto:

ð        proprio

ð        proprio e de… soggett… elencat… nell’allegata tabella C

ð        della ditta cod. fisc.

      con sede in _____________________ (__________) via/piazza ____________________  n. ____

      che rappresenta in qualità di _________________________ (3)

avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto:

ð        proprietario esclusivo

ð        comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella C

ð        _________________________________  (4) (a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella C)

in forza de… (5)  _______________________________________________________________________________________________________________________

de…… immobil… in via/piazza n.

individuat… a… mappal… numero ______________________________ foglio _______________   classificat…

ð        in zona: _____  _____________________________ nello strumento urbanistico generale vigente

ð        in zona: _____  _____________________________ nello strumento urbanistico generale in salvaguardia

ð        in zona non pianificata (vincolo decaduto articolo 9 d.P.R. n. 380 del 2001 e articolo 9 d.P.R. n. 327 del 2001)

ð        non interessato da alcun piano attuativo vigente

ð        interno al Piano di __________________ denominato _____________________________________________

approvato con deliberazione C.C. n. _______ (6) del ___ - ____ - _______  e convenzionato con atto

notaio _______________________________    del ___ - ____ - _______  rep. _________________

ð        non soggetto a vincoli

ð    soggetto a… seguent… vincol… :      ð  storico architettonico parte II decreto legislativo n. 42 del 2004

 ð  paesistico ambientale parte III decreto legislativo n. 42 del 2004

 ð  idrogeologico R.D. n. 3267 del 1923

 ð  zona di recupero articolo 27 legge n. 457 del 1978

 ð  fascia rispetto: ð stradale  ð ferroviario  ð cimiteriale  ð  ______________

 ð  fascia rispetto: ð reticolo idrico  ð acquedotto            ð  ______________

 ð  (altro) ____________________________________________________

 

SEGNALA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che darà inizio ai lavori di seguito indicati:

ð        Contestualmente alla data di presentazione all’Ufficio del Protocollo comunale delle presente Scia

ð        Entro un anno dalla data di presentazione della presente Scia, mediante preventiva comunicazione all’ufficio dello Sportello Unico dell’Edilizia, osservando tutti gli adempimenti prescritti

Ferme restando le definizioni individuate nelle seguenti tabelle A e B, l’intervento consiste, in sintesi, in:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

con destinazione urbanistica: ð Residenziale;   ð Direzionale;   ð Commerciale;  ð Turistico/ricettiva;  ð Agricola; (7)

                                              ð Industriale;      ð Artigianale;    ð (altra)

e destinazione d’uso specifica: ____________________________________________________________________

TABELLA   A

Interventi previsti dall’articolo 3, co 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, escluse lett. e.1), e.6)

ð  interventi di urbanizzazione:    ð  primaria    ð  secondaria (_________________ )

ð  infrastrutture e impianti comportanti la trasformazione permanente del suolo inedificato

ð  torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e ripetitori per servizi di telecomunicazione

ð  manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee,

    quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati             ð  prefabbricati

    come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili (8)     ð  in opera

ð  trasformazione permanente del suolo         ð  depositi di merci

    inedificato mediante:                                ð   impianti per attività produttive all’aperto

ð  (altro)  _____________________________________________________________________

 

TABELLA   B

Interventi previsti all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001

ð interventi non

compresi nella           ð  manutenzione straordinaria

tabella A                    ð  restauro e risanamento conservativo

                                               ð  pertinenze con esecuzione di un volume inferiore al 20% di quello dell’edificio principale

                                               ð  opere interne:

                                               ð  recinzioni, muri di cinta, cancellate

                                       ð  (altro)      

                                  ð  ristrutturazione edilizia senza aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, sagoma,

                                          prospetti e superfici, né (se in zona omogenea A) mutamenti di destinazione d’uso e:

                                   ð  con demolizione e ricostruzione fedele       ð  senza demolizione e ricostruzione

ð variante postuma a:           ð  permesso di costruire numero ____________ in data _____________________

(articolo 22, comma 2)               ð  denuncia di inizio attività prot. ____________ in data _____________________

                                               ð  SCIA n. ______ ,            prot.  ___________  in data _____________________

che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; costituisce parte integrante dell’intervento

principale di cui all’atto sopraindicato – In deroga all’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, i lavori di cui alla

presente SCIA:  ð  sono ancora da eseguire;  ð  sono in corso di esecuzione;   ð   sono già stati eseguiti.

  

ð  senza cambio di destinazione d’uso;

ð  con cambio di destinazione da _______________________________________________________________(9).

 

Allega alla presente segnalazione i documenti previsti dal Regolamento edilizio e dalle istruzioni predisposte dallo

Sportello unico per l’edilizia e ai fini delle rispettive responsabilità dichiara l’intervento dei seguenti soggetti:

 

___________________________ cf. _________________________________                   ð Progettista

con studio in ________________ (_________)  via/piazza _________________ , n. ____   ð Direttore Lavori

iscritto all’ de… _________________della prov. di ___________________ al n. ________

Timbro e firma per assenso:

 

                                        _____________________________

 

___________________________ cf. __________________________________                  ð Progettista

con studio in ________________ ( ________)  via/piazza _____________ ___ , n. ____     ð Direttore Lavori

iscritto all’ de… _________________della prov. di _____________________ al n. ________

Timbro e firma per assenso:

 

                                        _____________________________

 

___________________________ cf. ___________________________________                ð  Esecutore

con sede in _________________ ( _________)  via/piazza ________________ , n. _____

iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  _______________

Timbro e firma per assenso:

 

                                        ___________________________________________

 

___________________________ cf. ___________________________________                ð  coordinatore per la 

con studio in ________________ (_________)  via/piazza _________________ , n. ____       progettazione D.Lgs.                                                                                                                                               

iscritto all’ de… _________________della prov. di ___________________ al n. ________       n. 81/2008                                                                                          

Timbro e firma per assenso:

                                        ___________________________________________

___________________________ cf. ___________________________________                ð  coordinatore per  

con studio in ________________ (_________)  via/piazza _________________ , n. ____       l’esecuzione dei                                                                                                                                                                                                                                                                   iscritto all’ de… _________________della prov. di ___________________ al n. ________       lavori D.Lgs.               

Timbro e firma per assenso:                                                                                              n. 81/2008                                                                                                               

                                                _________________________________                                                                                            

 

 

………………………, lì ……………………                       Il proprietario  (4) ………………………………………………

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITITIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 dPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445

 

 

*******

L’anno duemila ……………………………………………………………………. , addì …………………………………………………………….

del mese di ………………………………. in ………………………………………………..…………………………………………………………..

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………….………………

nato/a a ……………………………………………… ( ………………………………… ) il …………………………………………………………..

residente a ……………………………………… ( ………………………………..  Via/piazza ……………………………………….. n. ……..

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’articolo 76 del dPR del 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’articolo 495 del Codice Penale,

 

DICHIARA

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

______________________, li ____________________

 

                                                                                                                      Il/la dichiarante

 

                                                                                              _________________________________________                                                                                                                    (firma ben leggibile)                     

 

ALLEGATO: fotocopia del seguente documento d’identità:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

N.B. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.

 

 

 

 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

 

Il sottoscritto .................................................................................,

progettista dell’intervento di cui alla presente denuncia di inizio attività, come individuato in precedenza, titolare

della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che

assume ai sensi dell’articolo 481 del codice penale e dell’articolo 76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000,

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

ASSEVERA

La conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento

edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La presente asseverazione fa esplicito riferimento alla documentazione allegata alla presente denuncia di inizio attività, che ne costituisce parte integrante, individuata nell’elenco di cui alla tabella F;

DICHIARA

La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente denuncia; e inoltre

in relazione alla situazione urbanistica ed edilizia comunale, che:

ð    corrispondono al vero i dati e le informazioni riportate nel frontespizio della presente SCIA in ordine situazione urbanistica che disciplina gli immobili interessati dagli interventi edilizi

ð    corrispondono al vero le tipologie di intervento di cui alla Tabella A della presente SCIA

ð    corrispondono al vero le tipologie di intervento di cui alla Tabella B della presente SCIA

ð  corrispondono al vero i dati urbanistici ed edilizi riportati nella Tabella E della presente SCIA

in relazione alla normativa sugli impianti, che:

ð    gli interventi  edilizi proposti non sono soggetti ad alcun progetto di impianto

ð    gli interventi edilizi proposti sono soggetti ai seguenti progetti di impianti:

    ð elettrico  ð  riscaldamento/climatizzazione  ð  scariche atmosferiche  ð  idrosanitario   ð  gas  ð  antincendio

in relazione alle normative sul risparmio energetico degli edifici, che.

ð    gli interventi edilizi proposti non sono soggetti all’obbligo di relazione e denuncia per il contenimento consumi energetici di cui al D. Lgs n. 152 del 2005 e D. Lgs. 311 del 2006

ð    gli interventi edilizi proposti sono soggetti all’obbligo di relazione e denuncia per il contenimento consumi energetici di cui al D. Lgs n. 152 del 2005 e D. Lgs. 311 del 2006, di cui si allega copia

in relazione al contributo di costruzione per l’intervento di cui alla presente Scia, che:

ð    è gratuito e non è dovuto il contributo di cui agli articoli 16 e 19 del dPR n. 380 del 2001, in quanto:

ð    trattasi di intervento previsto dall’articolo 17, comma 3, lettera  …..) (10) del dPR n. 380 del 2001;

ð    trattasi di intervento diverso da quelli previsti dagli articoli 10 e 22, comma 5, del dPR n. 380 del 2001;

ð    è oneroso, e allega il prospetto di proposta di determinazione del contributo di costruzione cui agli articoli 16 e 19 del dPR n. 380 del 2001. Il versamento verrà effettuato con la modalità e nei termini previsti dal Comune.

in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che:

ð il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco;

ð è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia, ovvero viene presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai seni art. 76, dPR n. 445 del 2000;

in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che:

ð l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte III decreto legislativo n. 42 del 2004;

ð è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;

in relazione alla presenza di altri vincoli, che:

ð l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente denuncia;

ð è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si allega copia, ovvero viene presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi art. 76, dPR n. 445 del 2000;

in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento richiesto:

ð è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi;

ð è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato

   ð come risulta da assenso scritto di cui alla tabella D;

   ð come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente denuncia di inizio attività.

In fede.

Il progettista (timbro e firma)

                                                              …………………………………………

 

 

 

 

TABELLA C

Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla denuncia di inizio attività

La presente denuncia di inizio attività è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

_______________________________ cf. ___________________________________  ð  Proprietario

residente a _________________ (______) via/piazza __________________________ ð  Comproprietario

Firma per assenso:                                                                                                ð   ____________

                                    ___________________________________

_______________________________ cf. ___________________________________  ð  Proprietario

residente a _________________ (______) via/piazza __________________________ ð  Comproprietario

Firma per assenso:                                                                                                ð  _____________

                                    ___________________________________

_______________________________ cf.  ___________________________________  ð  Proprietario

residente a _________________ (______) via/piazza __________________________  ð  Comproprietario

Firma per assenso:                                                                                                 ð  _____________

                                    ___________________________________

 

TABELLA D

Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere

compressi dall’intervento oggetto della presente SCIA (11)

La presente segnalazione certificata di inizio attività è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti:

_______________________________ cf. ____________________________________  ð  Confinante

residente a _________________ (______) via/piazza ___________________________ ð  Condomino

Firma per assenso:                                                                                                  ð  _________

                                    _____________________________________

_______________________________ cf. ____________________________________   ð  Confinante

residente a _________________ (______) via/piazza ___________________________  ð  Condomino

Firma per assenso:                                                                                                   ð  _________

                                    _____________________________________

 

TABELLA E

Dati urbanistici ed edilizi

Superfici in m2

lotto

coperta

scoperta

filtrante

Note:

Esistente

 

 

 

 

 

Da progetto

 

 

 

 

 

Esistente

Interventi minori (tabella B)

 

destinazione: 12)

 

invariato

demolito

 

manutenzione

straordinaria

 

restauro e/o

risanamento

 

ristrutturazione e/o fedele ricostruzione

Totale residuo

 

A

B

C

D

E

F = A - B + C + D + E

S.L.P.

 

 

 

 

 

 

Superfici esenti

 

 

 

 

 

 

Volumi computabili

 

 

 

 

 

 

Volumi esenti

 

 

 

 

 

 

Interventi maggiori (tabella A)

destinazione: 13)

 

ristrutturazione ex

articolo 10,

comma 1, lett. c)

(di cui con

cambio di

destinazione)

 

nuova

costruzione

TOTALE FINALE

(residuo + nuovo)

note:

 

G

(non sommare)

H

T = F + G + H

 

S.L.P.

 

 

 

 

 

Superfici esenti

 

 

 

 

 

Volumi computabili

 

 

 

 

 

Volumi esenti

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 42, comma 10, della legge reg. 11 marzo 2005, n. 12, in assenza del motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia, si attesta l’avvenuta chiusura del procedimento alla data del ___ / ___ / 20 ___.

La presente attestazione non costituisce assenso o presunzione di conformità dell’intervento e, in caso di contrasto con le norme, la segnalazione è inefficace e l’intervento è e resta soggetto alle sanzioni previste dall’ordinamento.

____________ , lì ___ / ___ / 20 ___.

Per lo Sportello unico dell’edilizia : ________________________

 

 

TABELLA F

 

Allegati progettuali

Gli allegati ai quali fa riferimento la presente denuncia di inizio attività sono i seguenti:

allegati

non

necessari

 

ad inizio

lavori

 

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento

ð

ð

 

Relazione fotografica

ð

ð

ð

Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo

ð

ð

 

Elaborati grafici costituiti da n. ……… tavole, come segue:

 

 

tavola

contenuto

 

 

ð

 

 

 

ð

 

 

 

ð

 

 

 

ð

 

 

 

ð

 

 

 

ð

 

 

 

ð

 

 

 

ð

 

 

 

ð

 

 

 

ð

 

elementi

progettuali

omessi

 

ð

 

 

 

ð

 

ð

d.m. 236/89

Relazione tecnica superamento barriere architettoniche

ð

Dichiarazione di conformità e responsabilità

ð

ð

Elaborati grafici alternativi per l’adattabilità

ð

ð

Legge 818/84

Parere di conformità Vigili del Fuoco ex art. 2 dPR 37/1998

ð

ð

Art. 5 T.U.E.

Parere igienico sanitario della A.S.L.

ð

ð

Art. 21 d.lgs. 42/04

Autorizzazione soprintendenza vincolo storico architettonico

ð

ð

Art. 136 d.lgs  42/04

Autorizzazione ente competente per immobili e are notevole interesse pubblico (art. 146 stesso decreto)

ð

ð

Art. 142 d.lgs. 42/04

Autorizzazione ente competente  per aree tutelate per legge  (art. 146 stesso decreto)

ð

ð

ð

R.D. 3267/1923

decreto vincolo idrogeologico

ð

ð

ð

Art. 16 T.U.E.

Progetto opere di urbanizzazione a scomputo

ð

ð

ð

Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione a scomputo

ð

ð

ð

Art. 48 dPR 303/56

Relazione sull’attività economica da svolgere

ð

ð

ð

Art. 269 d.lgs. 152/06

Autorizzazione per emissioni nell’atmosfera

ð

ð

ð

Art. 65 T.U.E.

Deposito denuncia c.a. / c.a.p. / metalliche in zona non sismica

ð

ð

ð

Art. 93 T.U.E.

Deposito denuncia strutture in zona sismica

ð

ð

ð

Art. 110 T.U.E.

Progetto impianto termico

ð

ð

ð

Progetto impianto elettrico

ð

ð

ð

Progetto impianto contro le scariche atmosferiche

ð

ð

ð

Progetto impianto …………………………………………

ð

ð

ð

Art. 125 T.U.E.

Relazione contenimento consumi energetici

ð

ð

ð

Energie alternative(art. 28 L. 10/91 e art. 8 d.lgs. n. 192/05)

ð

ð

ð

 

 

ð

ð

ð

 

 

ð

ð

ð

 

1  Interventi definiti di nuova costruzione, ma che non determinano di norma incremento dei parametri urbanistici

2  Interventi minori non soggetti a tutela penale se in assenza di vincoli, soggetti alle sole sanzioni  amministrative in caso di esecuzione in    

    difformità e, in genere, gratuiti.

3  Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc.

4  Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc.

5  Indicare il titolo che dà titolo di legittimazione a presentare la segnalazione (art. 23, comma 1. d.P.R. n. 380 del 2001)

6  Completare con «C.C.» ovvero «G.C.» a seconda che l’approvazione sia stata del Consiglio o della Giunta comunale.

7  In zona agricola solo per interventi su edifici esistenti; per nuove costruzioni vige l’obbligo di permesso di costruire.

8  Cancellare le definizioni che non interessano.

9  Indicare la destinazione precedente qualora l’intervento preveda anche il cambio di destinazione.

10 Completare con la lettera di pertinenza relativa alla fattispecie legale di gratuità.

11 L’assenso è da perfezionare con atto registrato e trascritto qualora richiesto dal P.d.R. o dal R.E.

12 e 13  Ripetere per ciascuna destinazione urbani