UTILIZZAZIONE
DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI
Sulla
G.U. n.125 del 31.5.1999 e' pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno
17.05.1999 che consente l'installazione - fino al 31.12.1999 - di porte
resistenti al fuoco di grandi dimensioni per le quali il D.M. 27.1.1999
prevedeva un "benestare per l'installazione" da richiedersi a cura
del fabbricante.
L'installazione
e' consentita, anche in assenza del benestare, a condizione che, in sede di
rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata la seguente
documentazione:
a.
estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti
dall'art.2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b.
dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto
la propria personale responsabilita', indica le dimensioni della porta e
garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere
non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al
punto a);
c.
relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per
garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal
produttore.