UTILIZZAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI

 

Sulla G.U. n.125 del 31.5.1999 e' pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 17.05.1999 che consente l'installazione - fino al 31.12.1999 - di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni per le quali il D.M. 27.1.1999 prevedeva un "benestare per l'installazione" da richiedersi a cura del fabbricante.

L'installazione e' consentita, anche in assenza del benestare, a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata la seguente documentazione:

a. estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art.2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;

b. dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilita', indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);

c. relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.