IRPEF - DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - SOMME RESTITUITE AL LAVORATORE - REGIME FISCALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 48/2010

 

Con la circolare n. 48/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme restituite ai lavoratori per effetto dell'applicazione dello sgravio contributivo dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) erogato nell'anno 2009 sono sottoposte, sussistendo gli altri requisiti, alla tassazione agevolata del 10% sostitutiva del regime Irpef ordinario.

La precisazione si è resa necessaria in quanto con messaggio n. 21389 del 17 agosto 2010 l'Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese, autorizzate dallo stesso Istituto, possono operare lo sgravio contributivo E.E.T. erogato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009, indicando la quota del beneficio di competenza delle imprese e dei singoli lavoratori. Ciò comporta che le imprese che hanno ricevuto dall'Inps la comunicazione dell'ammissione al beneficio devono restituire ai lavoratori la quota di sgravio di loro competenza, pari all'importo dei contributi in precedenza trattenuti (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 7/2010 e suppl. n. 1 al Not. n. 6/2010).

Con la circolare n. 48/2010, l'Agenzia delle Entrate precisa che le somme restituite in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza del lavoratore che non è stata inserita nell'imponibile fiscale al momento in cui l'E.E.T. è stato erogato, costituiscono reddito da lavoro dipendente.

Ricorrendo gli altri presupposti, l'Agenzia delle Entrate segnala che tali somme vanno assoggettate all'imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (cfr. da ultimo Not. n. 4/2010) anche se si riferiscono a erogazioni in periodi di imposta precedenti.

Si rammenta che la aliquota agevolata trova applicazione, con riferimento all'anno 2010, per un importo massimo di 6.000 euro, al lordo della aliquota del 10%, in favore di titolari di un reddito da lavoro dipendente che non abbia superato euro 35.000 nell'anno 2009.

L'Agenzia chiarisce, infine, che qualora tali requisiti non siano verificati (ad esempio per superamento del limite di reddito di euro 35.000 ovvero per il superamento del tetto massimo di euro 6.000 dell'importo massimo agevolabile) tali somme, o almeno la parte eccedente il limite di euro 6.000, vanno sottoposte a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b del Tuir, e pertanto l'imposta è determinata applicando alle somme percepite l'aliquota media del biennio 2008-2009.