IRPEF - DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE - SOMME RESTITUITE AL LAVORATORE - REGIME
FISCALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 48/2010
Con la circolare n. 48/2010, l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che le somme restituite ai lavoratori per effetto dell'applicazione
dello sgravio contributivo dell'Elemento Economico
Territoriale (E.E.T.) erogato nell'anno 2009 sono
sottoposte, sussistendo gli altri requisiti, alla tassazione agevolata del 10%
sostitutiva del regime Irpef ordinario.
La precisazione si è resa necessaria in quanto con
messaggio n. 21389 del 17 agosto
Con la circolare n. 48/2010, l'Agenzia delle Entrate
precisa che le somme restituite in quanto costituiscono la quota di
contribuzione di competenza del lavoratore che non è stata
inserita nell'imponibile fiscale al momento in cui l'E.E.T.
è stato erogato, costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Ricorrendo gli altri presupposti, l'Agenzia delle
Entrate segnala che tali somme vanno assoggettate all'imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10% (cfr. da ultimo Not. n.
4/2010) anche se si riferiscono a erogazioni in periodi di imposta precedenti.
Si rammenta che la aliquota
agevolata trova applicazione, con riferimento all'anno 2010, per un importo massimo
di 6.000 euro, al lordo della aliquota del 10%, in favore di titolari di un
reddito da lavoro dipendente che non abbia superato euro 35.000 nell'anno 2009.
L'Agenzia chiarisce, infine, che qualora tali
requisiti non siano verificati (ad esempio per superamento del limite di
reddito di euro 35.000 ovvero per il superamento del
tetto massimo di euro 6.000 dell'importo massimo agevolabile) tali somme, o
almeno la parte eccedente il limite di euro 6.000, vanno sottoposte a
tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b del Tuir, e pertanto l'imposta è determinata applicando alle
somme percepite l'aliquota media del biennio 2008-2009.