DETASSAZIONE
DEI PREMI DI RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N.
48/2010
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 48 del 27 settembre
2010, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito nuove indicazioni circa gli adempimenti che le
imprese devono porre in essere perchè possano essere
sottoposte alla tassazione agevolata del 10% le somme erogate negli anni 2008 e
2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per
lavoro straordinario. Le indicazioni fornite modificano le precedenti impartite
con la risoluzione n. 83/2010 (cfr. Not. n. 8-9/2010).
Inoltre con la circolare in commento, l’Agenzia ha fornito
chiarimenti in merito al trattamento fiscale riservato alle somme restituite ai
lavoratori a seguito dello sgravio contributivo concesso dall’Inps sulle
retribuzioni variabili, che per il settore edile riguardano l’Elemento
Economico Territoriale -EET- (cfr. suppl. n. 4 al not.
n. 7/2010).
Agenzia delle Entrate
Roma, 27 settembre 2010
Circolare n. 48/E
Oggetto: Compensi
per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinario e sgravio
contributivo
Con la risoluzione n. 83 del 2010 è stato chiarito che può
essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento (anziché a
tassazione ordinaria) anche l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e
non la sola maggiorazione) e le somme erogate per prestazioni di lavoro
straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93
del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La risoluzione ha precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori
possono applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione
dei redditi integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi
dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
La medesima risoluzione ha chiarito che, a tal fine, il
datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di
incremento della produttività sulle quali non ha applicato la tassazione
sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
Le associazioni dei datori dei lavoro, i sindacati e la
Consulta dei CAF hanno rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi
ordinari gli adempimenti richiesti - che comportano specifiche attività per
ciascun periodo d’imposta - per permettere ai dipendenti la concreta fruizione
della tassazione agevolata.
In considerazione della concorde rappresentazione da parte di
tutti i soggetti interessati delle difficoltà operative riscontrate nel dar
corso ai suddetti adempimenti, si ritiene di poter adottare una procedura che
consenta di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta
interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di
dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno
opportunamente integrati.
In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel
CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di
elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario
assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà
recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2011.
Tale soluzione, che consente di contemperare le esigenze di
semplificazione con quelle di controllo da parte dell’amministrazione
finanziaria, richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD/2011 anche gli
importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della
richiamata risoluzione n. 83 del 2010.
Per quanto riguarda, inoltre, i quesiti pervenuti in
relazione al regime fiscale applicabile alle somme erogate a seguito dello
sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili, si fa presente
quanto segue.
L’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha
introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda
delle aziende - uno sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate
dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle
risorse predeterminate.
Le aziende che hanno ricevuto dall’INPS la comunicazione
dell’ammissione al beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un
importo pari ai contributi in precedenza trattenuti.
Le somme restituite, in quanto costituiscono la quota di
contribuzione di competenza del dipendente che non è stata inserita nell’imponibile
fiscale nel momento in cui il premio è stato erogato, devono considerarsi
reddito di lavoro dipendente, così come chiarito con la risoluzione n. 136 del
2005 per una ipotesi analoga.
La medesima risoluzione ha altresì chiarito che l’ammontare
della contribuzione recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra “gli
emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di
sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti” ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività
e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più
favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in
periodi di imposta precedenti.
Le
Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici