LAVORATORI BENEFICIARI DI INDENNITA` DI DISOCCUPAZIONE, EX ART. 2, CO. 151, L. N. 191/2009. INCENTIVI PER L`ASSUNZIONE - D.M. 26 LUGLIO 2010, N. 53344

 

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto interministeriale 26 luglio 2010, n. 53344, che regola la concessione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

Nell’ambito delle misure di contrasto alla crisi economica ed in via sperimentale per l’anno 2010, il legislatore, all’art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha previsto un beneficio economico in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione.

L’incentivo spetta a condizione che i datori di lavoro non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto.

Il beneficio è concesso dall’Inps e ammonta ad una somma pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

L’incentivo è erogato, a domanda e nel limite di 12 milioni di euro, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

La disposizione di legge rinvia ad apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la disciplina delle modalità di attuazione.

Il provvedimento in commento, nel dare attuazione alla previsione di legge sopra richiamata, individua i datori di lavoro ammessi all’incentivo (art. 1), i contratti di lavoro per i quali spetta l’incentivo (art. 2), i lavoratori per la cui assunzione spetta l’incentivo (art. 3),   le modalità di presentazione della domanda (art. 4), la misura e la durata dell’incentivo (art. 5).

Occorre preliminarmente porre in evidenza quanto previsto all’art. 2, comma 3: il decreto, infatti, prevede espressamente che l’incentivo in argomento è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente, ivi compreso il particolare beneficio previsto per i datori di lavoro che assumono i destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età (art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

In secondo luogo, si evidenzia che, per fruire del beneficio, le imprese devono presentare apposita domanda all`Inps entro il mese successivo alla data di stipula del contratto.

Il decreto, nel confermare il carattere sperimentale della misura ed il relativo periodo di vigenza (il solo anno 2010), disciplina opportunamente anche le ipotesi in cui la richiesta del beneficio provenga da datori di lavoro che avevano stipulato contratti di lavoro prima della pubblicazione del decreto interministeriale (art. 4, comma 2). In questo caso, la domanda va presentata entro il mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad oggi non ancora avvenuta.

L’incentivo spetta per le assunzioni - a tempo pieno e indeterminato  - effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010, nonché in caso di trasformazione nel corso del 2010 in tempo indeterminato di un rapporto di lavoro sorto a tempo determinato, purché stipulato successivamente al 1° gennaio 2010.

Posto che la norma, agli effetti del riconoscimento del beneficio, introduce un tetto di spesa, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l’anno 2010, l`Inps è incaricato di monitorare la disponibilità di risorse finanziarie stanziate a fronte delle singole domande di accesso. Nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti, l’incentivo verrà concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro (e non secondo l’ordine della domanda di accesso al beneficio).

Vale la riserva di successiva notizia della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e delle precisazioni che l’Inps vorrà fornire.