INPS - L. N. 122/2010 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA - CIRCOLARE N. 126/2010

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stato pubblicato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Il D.L. n. 78/2010 è entrato in vigore il 31 maggio 2010; la legge n. 122/2010 è entrata in vigore il 30 luglio 2010.

L’Inps con la circolare n. 126 del 24 settembre 2010, reperibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota, ha fornito i primi chiarimenti di competenza rispetto alle modifiche introdotte dalla legge in parola in materia pensionistica.

In particolare, l’art. 12, commi da 1 a 6, ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007. Ai sensi delle nuove disposizioni, il regime delle “finestre” fisse tuttora in vigore verrà sostituito da una “finestra a scorrimento” che si “aprirà” rispettivamente:

 

- per i lavoratori dipendenti, decorsi i 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

 

- per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/2005), trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Sono, invece, rimasti invariati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici, e ferma la necessità della cessazione del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della pensione.

Di seguito si riportano i chiarimenti forniti dall’Istituto per quanto riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità.

 

Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici (art. 12)

 

1 Destinatari della norma (art. 12, commi 1 e 2)

La nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. in parola, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, si applica a decorrere dall’anno 2011:

a) ai soggetti che maturano “il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego” (art. 12, comma 1);

b) “ai soggetti che maturano i  previsti  requisiti  a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta’ inferiori a  quelle indicate al comma 1 (art. 12, comma 2)”.

c) ai soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.

L’Istituto ritiene opportuno precisare, che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

Di conseguenza, destinatari della nuova disciplina introdotta dalla legge n.122/2010, sono dal 1° gennaio 2011:

a) i lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004 (allegato 6).

b) I lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).

c) Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

d) I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi  ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio si richiamano le lavoratrici del “settore pubblico” che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti).

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004.

L’Istituto ritiene inoltre sottolineare che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile  alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.

 

2 Nuove decorrenze dei trattamenti di anzianità e vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti di cui al punto precedente della presente circolare conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia (art. 12, comma 1 e 2) secondo quanto segue:

a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

b) coloro i quali conseguono il  diritto alla  pensione  a  carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 2,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi.

Stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

L’Inps precisa che, limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dall’art.1, comma 8, della legge n. 243/2004 e dall’art. 1, comma 2, lett. c, della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007), siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.

Detti lavoratori potranno beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità.

 

3 Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze

Secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto  continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett b).

Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del  numero  di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto  di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) l’Inps fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

L’articolo 12, comma 6, dispone che “L’Istituto Nazionale della previdenza sociale (Inps) provvede al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,  delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

Preliminarmente si precisa che, considerato che la cessazione dell’attività lavorativa rappresenta l’unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio,   si deve ritenere che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond del 10.000 beneficiari della salvaguardia in esame.

“Qualora dal  predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà  in  esame  ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5”(articolo 12, comma 6).

 

4 I nuovi requisiti per l’accesso alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I regolamenti dei Fondi di solidarietà di settore, istituiti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario (il diritto all’assegno di sostegno al reddito è connesso al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria).

Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti per la pensione e alla prima decorrenza utile da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

In particolare, per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° giugno 2010 il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della disciplina delle decorrenze dettata dalla legge n. 122/2010. 

Di conseguenza, le relative domande di assegno straordinario devono essere modificate o integrate ai sensi della nuova disciplina delle decorrenze del trattamento pensionistico introdotta dalla richiamata legge n. 122/2010.

Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, la sede INPS competente segnala la circostanza all’azienda, la quale deve provvedere a presentare un’altra domanda, ovvero una integrazione della precedente (sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore) con l’indicazione della nuova scadenza.

 

5 Pensioni in totalizzazione (art. 12, comma 3)

Per effetto della nuova normativa l’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3  febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione”.

La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Pertanto i soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, entro il 31 dicembre 2010, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. 

I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il 31 dicembre 2010, conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione alle medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi.