INPS -
L. N. 122/2010 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA - CIRCOLARE N.
126/2010
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stato
pubblicato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Il D.L. n. 78/2010 è entrato in vigore il 31 maggio 2010; la
legge n. 122/2010 è entrata in vigore il 30 luglio 2010.
L’Inps con la circolare n. 126 del 24 settembre 2010,
reperibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota, ha fornito
i primi chiarimenti di competenza rispetto alle modifiche introdotte dalla
legge in parola in materia pensionistica.
In particolare, l’art. 12, commi da 1 a 6, ha introdotto, dal
1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione
di vecchiaia e di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n.
243/2004 e n. 247/2007. Ai sensi delle nuove disposizioni, il regime delle
“finestre” fisse tuttora in vigore verrà sostituito da una “finestra a
scorrimento” che si “aprirà” rispettivamente:
- per i lavoratori dipendenti, decorsi i 12 mesi dalla data
di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;
- per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti e soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma
26, legge n. 335/2005), trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti anagrafici e contributivi.
Sono, invece, rimasti invariati i requisiti di accesso ai
predetti trattamenti pensionistici, e ferma la necessità della cessazione del
rapporto di lavoro alla data di decorrenza della pensione.
Di seguito si riportano i chiarimenti forniti dall’Istituto
per quanto riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
di anzianità.
Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici (art. 12)
1 Destinatari della norma (art. 12, commi 1 e 2)
La nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici prevista dal D.L. in parola, come modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122, si applica a decorrere dall’anno 2011:
a) ai soggetti che maturano “il diritto all’accesso al
pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le
lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego” (art. 12,
comma 1);
b) “ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1°
gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6
della legge 23
agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta’
inferiori a quelle indicate al comma 1
(art. 12, comma 2)”.
c) ai soggetti che maturano il diritto all’accesso al
pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.
L’Istituto ritiene opportuno precisare, che le nuove
decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti
anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio
2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti
requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora
aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n.
243/2004 e n. 247/2007.
Di conseguenza, destinatari della nuova disciplina introdotta
dalla legge n.122/2010, sono dal 1° gennaio 2011:
a) i lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che
maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli
uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per
l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1,
comma 6, della legge n. 243/2004 (allegato 6).
b) I lavoratori del “settore pubblico” che maturano il
diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel
precedente punto a).
c) Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età
pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).
d) I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi,
che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei
propri ordinamenti (a titolo di esempio si richiamano le lavoratrici del
“settore pubblico” che non siano destinatarie della disciplina in materia di
elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter,
comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e gli iscritti ai fondi
speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso
alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei
lavoratori dipendenti).
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro
che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una
disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n.
243/2004.
L’Istituto ritiene inoltre sottolineare che la nuova
disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia
applicabile alle lavoratrici che
accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo
1, comma 9, della legge n. 243/2004.
2 Nuove decorrenze dei trattamenti di anzianità e vecchiaia
A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti di cui al punto
precedente della presente circolare conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia (art. 12, comma 1 e 2)
secondo quanto segue:
a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;
b) coloro i quali conseguono il diritto alla
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e
contributivi.
I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno
del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi.
Stante il tenore letterale della legge, i trattamenti
pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia
di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non iscrizione,
al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane
in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla
data di decorrenza della pensione.
L’Inps precisa che, limitatamente al sistema delle
decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dall’art.1, comma 8, della
legge n. 243/2004 e dall’art. 1, comma 2, lett. c, della legge n. 247/2007 in
favore dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004
(termine esteso al 20 luglio 2007), siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria.
Detti lavoratori potranno beneficiare del previgente sistema
delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta
loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi
previsti per il pensionamento di anzianità.
3 Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema
di decorrenze
Secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12,
le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di
preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età
anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del
trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro
(art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in
preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione
di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole
contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo
di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del
limite di età (art. 12, comma 4, lett b).
Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12,
le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano
altresì ad applicarsi, nei limiti del
numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui
all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto
di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in
vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a
carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) l’Inps fa
presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve
essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge
n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di
mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti
ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere
maturati i requisiti per il pensionamento.
L’articolo 12, comma 6, dispone che “L’Istituto Nazionale
della previdenza sociale (Inps) provvede al monitoraggio sulla base della data
di cessazione del rapporto di lavoro,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma
5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle
decorrenze della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del
presente decreto”.
Preliminarmente si precisa che, considerato che la cessazione
dell’attività lavorativa rappresenta l’unico criterio in base al quale
effettuare il monitoraggio, si deve
ritenere che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie
interessate, del plafond del 10.000 beneficiari della salvaguardia in esame.
“Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000
domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in
esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 5”(articolo 12, comma 6).
4 I nuovi requisiti per l’accesso alla prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
I regolamenti dei Fondi di solidarietà di settore, istituiti
presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non
individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario (il
diritto all’assegno di sostegno al reddito è connesso al conseguimento della
prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione
straordinaria).
Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto
verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti per
la pensione e alla prima decorrenza utile da verificarsi sulla base della
disciplina vigente alla data di uscita dal Fondo di sostegno.
In particolare, per i lavoratori ammessi alla prestazione
straordinaria a decorrere dal 1° giugno 2010 il diritto alla pensione deve
essere verificato in funzione della disciplina delle decorrenze dettata dalla
legge n. 122/2010.
Di conseguenza, le relative domande di assegno straordinario
devono essere modificate o integrate ai sensi della nuova disciplina delle
decorrenze del trattamento pensionistico introdotta dalla richiamata legge n.
122/2010.
Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno
straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina
delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, la sede INPS competente segnala
la circostanza all’azienda, la quale deve provvedere a presentare un’altra
domanda, ovvero una integrazione della precedente (sottoscritta dal datore di
lavoro e dal lavoratore) con l’indicazione della nuova scadenza.
5 Pensioni in totalizzazione (art. 12, comma 3)
Per effetto della nuova normativa l’articolo 5, comma 3, del
d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è
sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla
totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di
pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda di pensione in regime di totalizzazione”.
La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione
di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione trova applicazione con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a
seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Pertanto i soggetti che maturano i requisiti di età e di
contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, entro il 31 dicembre 2010, conseguono il
trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di
pensione in regime di totalizzazione.
I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione
previsti dall’articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, dopo il 31 dicembre 2010, conseguono la pensione di
vecchiaia e di anzianità in totalizzazione alle medesime decorrenze previste
per i lavoratori autonomi.