INPS - DISTACCO NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA - PREDISPOSIZIONE DI UNA GUIDA - CIRCOLARE
N. 105/2010

 

Con circolare n. 105 del 3 agosto 2010, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente, l’Inps ha reso noto che la Commissione europea - al fine di fornire alle istituzioni, ai datori di lavoro ed ai lavoratori migranti uno strumento di lavoro che aiuti a stabilire la legislazione applicabile in presenza di attività svolte in più Stati membri - ha predisposto una Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”. Tale Guida, consultabile in allegato alla circolare di cui trattasi, si divide in tre Parti, concernenti, rispettivamente:

- il distacco del lavoratore;

- lo svolgimento di un’attività in due o più Stati membri;

- le procedure di risoluzione delle controversie relative alla legislazione applicabile.

Si ricorda che dal 1° maggio 2010 trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel Titolo II del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e nel Titolo II del Regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

l riguardo, l’Inps ha diramato istruzioni con circolari n. 82 e n. 83 del 1° luglio 2010 e n. 99 del 21 luglio 2010 (cfr. da ultimo Not. n. 8-9/2010).

Nelle tre Parti della Guida, la Commissione europea fornisce alcune risposte alle  domande più frequenti riguardanti la materia in argomento e in particolare:

1. A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i lavoratori subordinati    temporaneamente distaccati in un altro Stato membro?

2. Come viene definito il distacco dei lavoratori nella specifica legislazione comunitaria?

3. In base a quali criteri viene valutato se un datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività nello Stato d’invio?

4. In quali casi è possibile parlare di legame organico tra l’impresa d’invio e il lavoratore distaccato?

5. E per quanto riguarda i lavoratori assunti in uno Stato membro per essere distaccati in un altro?

6. Cosa succede se un lavoratore viene distaccato per lavorare in più imprese?

7. Esistono situazioni in cui è assolutamente esclusa l’applicazione delle disposizioni relative al distacco?

8. E per quanto riguarda i lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro?

9. Quali criteri determinano se una persona esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma nello Stato d’invio?

10. Cosa si intende per attività “affini”?

11. Quali sono le procedure da seguire in caso di distacco?

12. Accordi sulle eccezioni alla legislazione in materia di distacco.

13. Una volta completato un distacco, dove ci si può rivolgere per richiederne un altro?

14. Qual è la posizione rispetto ai distacchi già autorizzati e iniziati ai sensi del regolamento n. 1408/71? Tali periodi vengono computati nei 24 mesi previsti ai sensi del regolamento n. 883/2004?

15. Sospensione o interruzione del periodo di distacco.

16. Notifica di cambiamenti che si verificano durante il periodo di distacco.

17. Comunicazione di informazioni e rispetto delle norme.