INPS - RATEIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI -NUOVE MODALITA’ - CIRCOLARE N. 106/2010

 

L’inps, con Circolare n. 106/2010 ha illustrato le modifiche apportate alla procedura di dilazione dei crediti contributivi dalle determinazioni dal Commissario Straordinario n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 7 maggio 2010.

In particolare, con la determinazione n. 250/2009 sono state superate le precedenti disposizioni previste per l’accesso alla rateizzazione: versamento, da parte del datore di lavoro, all’atto della presentazione della domanda, delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni a carico del datore di lavoro ed il versamento, in attesa della decisione della domanda, di un acconto pari alla rata proposta o, comunque, non inferiore ad 1/12 del debito per contributi.

Rimane tuttavia confermato, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni vigenti, l’obbligo dell’istituto di denunciare alla Procura della Repubblica il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali per la quota di contributi a carico del lavoratore.

A seguito delle modifiche sopra illustrate, il datore di lavoro per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente all’iscrizione a ruolo ed alla notifica della cartella, deve presentare all’Inps un’istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.

La domanda di rateazione può avere ad oggetto:

- crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’Istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;

- crediti richiesti al contribuente con avviso bonario;

- crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;

- crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 rate con la possibilità di un prolungamento fino a 36, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, per particolari specifici casi il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 rate.

Possono essere accolte le domande per le quali il contribuente provveda al regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente e il debito inserito in rateazione non si sia determinato durante il periodo di durata di una precedente dilazione.

Qualora, diversamente, il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione (e quindi nel periodo in cui sono dovute mensilmente le rate concesse fino ad un massimo di 24, 36 e 60 mesi), la nuova rateazione, una volta definita con il pagamento quella in corso, potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L’Inps rammenta inoltre che se nel corso della rateazione concessa, il contribuente non provvede al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate, l’Istituto provvede all’immediata revoca della dilazione in corso.

Tuttavia, nel caso in cui il debitore sospenda il versamento dei contributi correnti, pur continuando a pagare con regolarità le rate della dilazione concessa, il Direttore della Sede Inps competente, effettuate le opportune valutazioni, potrà comunque autorizzare la prosecuzione della dilazione stessa. In tal caso, resta esclusa la possibilità per il contribuente di essere ammesso ad un successivo pagamento rateale, come sopra detto, per tutto il periodo di durata della rateazione in corso.

E’ stato inoltre modificato il termine fissato per il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, che mentre prima decorreva dal mese successivo a quello di adozione della delibera di accoglimento della rateazione, in base alle nuove regole deve essere effettuato, tramite F24, prima o contestualmente alla data di sottoscrizione del piano di ammortamento, piano che andrà sottoscritto entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento.

Il mancato o parziale pagamento della prima rata comporterà l’annullamento del piano di ammortamento emesso e l’immediata iscrizione a ruolo dei crediti. Le successive rate avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata.

I datori di lavoro che intendono presentare richieste di dilazione relativamente a crediti iscritti a ruolo per i quali sia già avvenuta la notifica della cartella di pagamento dovranno inoltrare la relativa domanda esclusivamente all’Agente della Riscossione che ne valuterà le condizioni per l’eventuale accoglimento.

Viene quindi meno il “doppio binario” in essere dal 1° marzo 2008, che consentiva al debitore di decidere di presentare istanza di rateazione alternativamente all’Agente della Riscossione (massimo 72 rate mensili) o all’Istituto (massimo 60 rate mensili). Riemettendo la competenza esclusiva all’Agente della Riscossione, l’Inps. si allinea ora a quanto già attuato dall’Inail sull’oggetto.