INAIL - DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE PER VIA TELEMATICA - NUOVE MODALITA` DI ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO - D.M. 30 LUGLIO 2010 - CIRCOLARE N. 36/2010

 

L`Inail, con la circolare n. 36/10, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal D.M. 30 luglio 2010 all`art. 53, co. 5 del T.U. n. 1124/65.

La circolare in oggetto, conferma, in particolare, che il datore di lavoro e` esonerato dall`obbligo d`invio del certificato medico nel caso in cui abbia già effettuato, in via telematica, la denuncia di malattia professionale.

Diversamente, l`Inail potrà richiedere al datore di lavoro l`invio del relativo certificato medico qualora lo stesso non sia stato inviato all`Istituto direttamente dal lavoratore o dal medico certificatore.

L’Inail ricorda inoltre che la mancata presentazione da parte del datore di lavoro del certificato medico di malattia professionale prevede  una sanzione amministrativa che va da 1.290 a 7.745 euro così come disposto al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art. 1, co. 1177.