SICUREZZA
SUL LAVORO - D.LGS.
N.81/2008 - INCLUSIONE DEI BARACCAMENTI DI CANTIERE
NEI COSTI DELLA SICUREZZA - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 19 AGOSTO 2010
Il Ministero del Lavoro, con lettera del 19 agosto 2010, ha
risposto ad un quesito formulato dall`Ance in cui si chiedeva di conoscere se,
in relazione ai ``baraccamenti``, tra i relativi costi della sicurezza,
potessero essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale degli
stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamenti, pulizia e
manutenzioni.
A parere del Ministero le spese relative alla manutenzione
dei baraccamenti vanno ricomprese tra i costi della sicurezza in quanto
espressamente previsto al punto 4.1.3.dell`allegato
XV del D. Lgs. 81/08.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonche` di pulizia, in quanto necessarie per il corretto
utilizzo dei baraccamenti stessi, sono da considerare costi per la sicurezza.
Di seguito si riporta il testo della nota in parola.
Ministero del Lavoro
Roma, 19 agosto 2010
Oggetto: Titolo IV,
Capo I “Misure per la salute c sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, del
D.Lgs. n. 81/08 c s.m.i. -
Richiesta di parere in ordine ai costi della sicurezza riguardanti gli
“apprestamenti” con particolare riferimento ai “baraccamenti”.
Si fa riferimento al quesito specificato in oggetto col quale
si chiede di conoscere se, in relazione ai “baraccamenti”•. tra i relativi
costi della sicurezza, possano essere ricomprese, oltre alle spese di
installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a
riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni.
AI riguardo. di intesa con la Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva che legge per conoscenza. si precisa quanto segue.
L’allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i. al punto 4.1.1, lettera a) prevede che “nei
costi della sicurezza vanno stimati. per tutta lo durata delle lavorazioni
previste nel cantiere i costi degli apprestamenti previsti•nel
piano di sicurezza e coordinamento (PSC)”.
Inoltre. il punto I dell’allegato XV.1 del medesimo decreto
citato, richiama tra gli apprestamenti i “ ... gabinetti; locali per lavarsi,
spogliatoi:. refettori: locali di ricovero e di riposo; dormitori;...”. Tali
apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi
prefabbricati. comunemente denominati “ baraccamenti” .
Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1 .3. il quale
stabilisce che “Le singole voci dei costi della sicurezza sono calcolale
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende. quando applicabile. lo posa in opera ed il successivo smontaggio,
l’eventuale manutenzione e ammortamento”, se ne deduce che le spese di
manutenzione dei suddetti “baraccamenti” vanno ricomprese tra i costi della
sicurezza di cui sopra.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di
pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi
baraccamenti. dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.