SICUREZZA
SUL LAVORO - D.LGS. N. 81/2008 - PREVENZIONE
INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA - CHIARIMENTI DEL MINISTERO
DEL LAVORO - CIRCOLARE DEL 27 AGOSTO
2010
Con la circolare del 27/08/2010 il Ministero del Lavoro ha
fornito alcune risposte in merito a quesiti concernenti le norme per la
prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.
Di seguito si riportano le risposte di particolare interesse.
Sul sito del Collegio in calce alla presente nota è disponibile l’intero testo
della circolare in commento.
1. Rinnovo dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio
La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali dei
ponteggi rilasciate prima del 15 maggio 2008 si intende estesa fino al 14
maggio 2018. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 15 maggio 2008 hanno validità
decennale a partire dalla data di rilascio. Il Ministero chiarisce, inoltre,
che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale spetta
al titolare della stessa e cioè al produttore del ponteggio e non all’impresa
utilizzatrice che potrà, pertanto, continuare
ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale
dell’autorizzazione.
2. Possibilità di utilizzo dei ponteggi come protezione
collettiva per i lavoratori che svolgono attività sulle coperture
Il Ministero del Lavoro ritiene che l’impiego dei ponteggi
come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono attività sulle
coperture sia consentito a condizione che, per ogni singola realizzazione ed a
seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico
progetto a firma di ingegnere o architetto abilitato.