SICUREZZA
SUL LAVORO - ART. 306 DEL D.LGS. N. 81/2008 - ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A VIBRAZIONI - SUPERAMENTO VALORI LIMITE -
FINE DEL PERIODO DI DEROGA PER ATTREZZATURE DI LAVORO MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTERIORMENTE
AL 6 LUGLIO 2007
Le attrezzature di lavoro, messe a disposizione dei
lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure
organizzative messe in atto, con la modifica dell`art. 306 apportata dal
decreto correttivo del Testo Unico sulla sicurezza erano state ricomprese in
una deroga all`obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni.
Tale deroga era prevista fino al 6 luglio 2010.
Da
tale data vige invece l`obbligo del rispetto di tali valori limite di
esposizione a vibrazioni anche per le attrezzature piu`
obsolete in base al progresso tecnico e per le quali l`adozione di misure
organizzative concretamente messe in atto (quali la fornitura di attrezzature
accessorie o l`attivazione di programmi di manutenzione o la riprogettazione
del luogo di lavoro) non ha consentito il
rispetto di tali valori.