MINISTERO
DEL LAVORO - REGISTRO DEGLI INFORTUNI - AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET
RELATIVO ALLA TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI
Si segnala che la pagina dedicata alle FAQ sulla sicurezza
presente sul sito web del Ministero del lavoro é stata aggiornata con
precisazioni in merito alla tenuta del registro degli infortuni da parte del
datore di lavoro.
Tali precisazioni sono consultabili anche sul sito del
Collegio in allegato alla presente nota.
Il Dicastero ha chiarito che, in attesa dell’emanazione del
decreto interministeriale di cui all`art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., per la realizzazione ed il
funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro (SINP), tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del
Testo Unico sulla sicurezza sono soggette alla tenuta del registro infortuni.
Tale registro deve essere redatto in conformità al modello
approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre
1996), vidimato presso l’A.S.L. competente per
territorio e conservato sul luogo di lavoro.
Peraltro si rammenta che, per la sede Lombardia, la Legge
regionale n. 8/2007 (cfr. Not. n. 5/2007) ha disposto
l’abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni. Tale
abrogazione vale solo per il territorio lombardo.
Viene precisato che, nel caso di attività di breve durata,
caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di
adeguate strutture amministrative, l`obbligo predetto si ritiene assolto anche
qualora il registro sia tenuto nella sede centrale dell`impresa, sempre che
tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale.
Nell`ipotesi, invece, che l’attività dell’impresa sia svolta
prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve, ogni unità
produttiva é tenuta a conservare un proprio registro, sempre vidimato dalla A.S.L. competente.
Successivamente, il D.M. del 10 agosto 1984, per facilitare
tale adempimento, ha introdotto, in ogni caso, la facoltà per i datori di
lavoro di utilizzare una procedura automatizzata di rilevazione, elaborazione e
registrazione dei dati del registro infortuni, mediante l’utilizzo di schede
individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso,
anch`esse da vidimare preventivamente presso la A.S.L.
competente per territorio.
Previa autorizzazione del Ministero, alle imprese che
utilizzano la procedura automatizzata é consentito l’accentramento delle
registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture
amministrative.
Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell’art. 53, comma 6,
del T.U., le disposizioni inerenti i registri degli infortuni e degli esposti
ad agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore trascorsi sei mesi
dall`emanazione del suddetto decreto interministeriale previsto dall`art. 8.