CALENDARIO PER LE
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI NELL'ANNO 1997
D.M.
9/12/96
Si riporta
di seguito il decreto 9 dicembre 1996 del Ministero dei lavori pubblici
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/1996 concernente il
calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri
abitati nell'anno 1997.
MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI
Visto
l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le
relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di
esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Considerato
che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza
nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si
rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli
e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato
che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei
veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4,
del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1.
1. Si
dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai
complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell’anno 1997 di seguito elencati:
a) tutte
le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e
dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
b) tutte
le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore
7 alle ore 24;
c) dalle
ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d) dalle
ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle ore
16 alle ore 22 del 28 marzo;
f) dalle
ore 8 alle ore 22 del 29 marzo;
g) dalle
ore 8 alle ore 22 del 31 marzo;
h) dalle
ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
i) dalle
ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
j) dalle
ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;
k) dalle ore
7 alle ore 24 del 5 luglio;
l) dalle
ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
m) dalle
ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
n) dalle
ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
o) dalle
ore 7 del 1 agosto alle ore 24 del 2 agosto;
p) dalle
ore 16 alle ore 24 del 9 agosto;
q) dalle
ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
r) dalle
ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
s) dalle
ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
t) dalle
ore 16 alle ore 24 del 6 settembre;
u) dalle
ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
v) dalle
ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
w) dalle
ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
x) dalle
ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
y) dalle
ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
2. Per i
complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in
cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma
precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; tale limite,
nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
Art. 2.
1. Per i
veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
e posticipato di ore quattro.
2. Per i
veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto e
anticipato di ore due.
3. Tale
anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti all'interporto di
Verona e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti
veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione delle merci.
4. Per i
veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante rispettivamente l’origine o la destinazione del viaggio, l’orario di
inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore
due.
5. Ai fini
dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati
esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi,
sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio
nazionale.
Art. 3.
1. Il
divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli:
a) adibiti
a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione
civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessita di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza
urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali,
effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste
italiane, purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con l’emblema
"Poste italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
f) del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti
al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla
distribuzione e consumo;
h) che
trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni
agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti
esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che
trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti
al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati
alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti
esclusivamente al trasporto di:
m, 1)
giornali, quotidiani e periodici;
m, 2)
prodotti per uso medico;
m, 3) latte,
escluso quello a lunga conservazione, purché muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n)
classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose,
che circolano su strade non statali;
o)
costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico.
Art. 4.
1. Dal
divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i
veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni
e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi
vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita;
b) i
veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al
trasporto di cose, che circolano su strade statali;
c) i
veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessita ed
urgenza.
2. I
veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente comma autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5.
1. Per i
veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco
temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessita
connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente
alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
b) la
targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le
targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessita;
c) le
località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle
situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una
provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il
prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la
specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei
prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo
ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.
2. Per i
veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate,
almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla
prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco
temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione
agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;
b) le
targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con
l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o
semiportato autorizzati a circolare;
c) l'area
territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade
sulle quali permanga il divieto.
3. Per le
autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia
comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso
soggetto, viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti
trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare,
anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare,
l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6.
1. Per i
veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile,
di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le
necessita e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) il
giorno di validità; l’estensione a più giorni e ammessa solo in relazione alla
lunghezza del percorso da effettuare;
b) la
targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe e ammessa solo in
relazione alla necessita di suddividere il trasporto in più parti;
c) le
località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle
situazioni di traffico;
d) il
prodotto oggetto del trasporto;
e) la
specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di
quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori,
con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5, comma 1, punto
e).
Art. 7.
1.
L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere
rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la
ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del
trasporto, In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio
il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2. Per i
veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione
può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha
inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal
destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori
prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi
di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località
di confine.
3. Durante
i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine
potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a
raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della
frontiera.
Art. 8.
1. Per
i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei
divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti
ulteriori periodi:
dal 20
giugno al 14 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della
domenica successiva;
dal 7 al
15 giugno e dal 20 al 28 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle
ore 24 della domenica successiva.
Tali
integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi
d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico
entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art.
62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 9.
1. II
calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si applica
per i veicoli e per i complessi di veicoli:
a) adibiti
a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile,
etc.);
b)
militari, per comprovate necessita di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza
urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali
effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste
italiane, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera;
f) del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti
al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla
distribuzione e consumo;
h)
macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano
su strade non statali.
Art. 10.
1. Per i
veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono
dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenza degli enti
proprietari e concessionari delle strade interessate al transito,
esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili,
secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.
Art. 11.
1. Il
trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di
cui all'articolo 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del
veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 6 giugno al
28 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica
successiva.
2. Per
tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad
eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V
categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo
unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel
rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della
sicurezza della circolazione stradale.
Art. 12.
1. Le
autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che
circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprende la fase del trasporto e che
deve ripetersi nel corso della giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura
controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati
autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti
deperibili.
Art. 13.
1. Le
prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a
darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché
ad ogni altro ente od associazione interessati.CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI NELL'ANNO 1997
D.M.
9/12/96
Si riporta
di seguito il decreto 9 dicembre 1996 del Ministero dei lavori pubblici
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/1996 concernente il
calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri
abitati nell'anno 1997.
MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI
Visto
l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le
relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di
esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Considerato
che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza
nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si
rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei
veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato
che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei
veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4,
del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1.
1. Si
dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai
complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell’anno 1997 di seguito elencati:
a) tutte
le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e
dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
b) tutte
le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore
7 alle ore 24;
c) dalle
ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d) dalle
ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle
ore 16 alle ore 22 del 28 marzo;
f) dalle
ore 8 alle ore 22 del 29 marzo;
g) dalle
ore 8 alle ore 22 del 31 marzo;
h) dalle
ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
i) dalle
ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
j) dalle
ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;
k) dalle
ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;
l) dalle
ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
m) dalle
ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
n) dalle
ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
o) dalle
ore 7 del 1 agosto alle ore 24 del 2 agosto;
p) dalle
ore 16 alle ore 24 del 9 agosto;
q) dalle
ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
r) dalle
ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
s) dalle
ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
t) dalle
ore 16 alle ore 24 del 6 settembre;
u) dalle
ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
v) dalle
ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
w) dalle
ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
x) dalle
ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
y) dalle
ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
2. Per i
complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in
cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma
precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; tale limite,
nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
Art. 2.
1. Per i
veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
e posticipato di ore quattro.
2. Per i
veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto e
anticipato di ore due.
3. Tale
anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti all'interporto di
Verona e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti
veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione delle merci.
4. Per i
veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante rispettivamente l’origine o la destinazione del viaggio, l’orario di
inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore
due.
5. Ai fini
dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati
esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi,
sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio
nazionale.
Art. 3.
1. Il
divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli:
a) adibiti
a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione
civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessita di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza
urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali,
effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste
italiane, purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con l’emblema
"Poste italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
f) del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti
al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla
distribuzione e consumo;
h) che
trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni
agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti
esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che
trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti
al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati
alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti
esclusivamente al trasporto di:
m, 1)
giornali, quotidiani e periodici;
m, 2)
prodotti per uso medico;
m, 3)
latte, escluso quello a lunga conservazione, purché muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza a
0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n)
classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose,
che circolano su strade non statali;
o)
costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico.
Art. 4.
1. Dal
divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i
veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni
e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi
vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita;
b) i
veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al
trasporto di cose, che circolano su strade statali;
c) i
veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessita ed urgenza.
2. I
veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente comma autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5.
1. Per i
veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco
temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessita
connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente
alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
b) la
targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le
targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessita;
c) le
località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle
situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una
provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il
prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la
specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei
prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo
ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.
2. Per i
veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate,
almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla
prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco
temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione
agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;
b) le
targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con
l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o
semiportato autorizzati a circolare;
c) l'area
territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade
sulle quali permanga il divieto.
3. Per le
autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia
comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso
soggetto, viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti
trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare,
anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare,
l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6.
1. Per i
veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile,
di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le
necessita e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) il
giorno di validità; l’estensione a più giorni e ammessa solo in relazione alla
lunghezza del percorso da effettuare;
b) la
targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe e ammessa solo in
relazione alla necessita di suddividere il trasporto in più parti;
c) le
località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle
situazioni di traffico;
d) il
prodotto oggetto del trasporto;
e) la
specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di
quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori,
con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5, comma 1, punto
e).
Art. 7.
1.
L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere
rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la
ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del
trasporto, In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio
il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2. Per i
veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione
può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha
inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal
destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori
prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi
di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le
località di confine.
3. Durante
i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine
potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a
raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della
frontiera.
Art. 8.
1. Per i
veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti
di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori
periodi:
dal 20
giugno al 14 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della
domenica successiva;
dal 7 al
15 giugno e dal 20 al 28 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle
ore 24 della domenica successiva.
Tali
integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi
d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico
entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 9.
1. II
calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si applica
per i veicoli e per i complessi di veicoli:
a) adibiti
a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione
civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessita di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza
urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali
effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste
italiane, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
f) del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti
al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla
distribuzione e consumo;
h)
macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano
su strade non statali.
Art. 10.
1. Per i
veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono
dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenza degli enti
proprietari e concessionari delle strade interessate al transito,
esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili,
secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.
Art. 11.
1. Il
trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di
cui all'articolo 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del
veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 6 giugno al
28 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica
successiva.
2. Per
tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad
eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V
categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo
unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel
rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della
sicurezza della circolazione stradale.
Art. 12.
1. Le
autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che
circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprende la fase del trasporto e che
deve ripetersi nel corso della giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura
controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati
autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti
deperibili.
Art. 13.
1. Le
prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a
darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché
ad ogni altro ente od associazione interessati.